Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20194 del 15/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20194 Anno 2018
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: RENOLDI CARLO

Data Udienza: 15/01/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GUARNIERI Andrea, nato a Milano il 2/05/1994,
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 1316/06/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore
generale, dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per l’indagato, l’avv. Salvatore Staiano, il quale ha insistito nel ricorso,
chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18/05/2017, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro non convalidò il fermo di indiziato di delitto disposto, con
decreto del 12/05/2017, dalla Procura della Repubblica presso il medesimo
tribunale nei confronti, tra gli altri di Andrea GUARNIERI. Nondimeno, con lo
stesso provvedimento, costui fu sottoposto alla misura della custodia cautelare in
carcere in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
codice penale, per avere organizzato e partecipato – unitamente, tra gli altri, a
Leonardo CATARISANO (Nando), Salvatore ABBRUZZO (Tubetto) e Francesco
GUALTIERI – all’associazione di stampo mafioso, di tipo

‘ndranghetistico

denominata “Cosca CATARISANO”, operante nel territorio di Roccelletta di Borgia
(ove avrebbe tuttora epicentro) e nei territori limitrofi, sotto l’influenza,

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nell’alternarsi dei vari equilibri criminali, delle locali di

‘ndrangheta di Cutro e

Isola Capo Rizzuto; associazione la quale, secondo l’imputazione cautelare, si
avvarrebbe della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della
conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, per commettere una
serie indeterminata di delitti, in particolare contro il patrimonio, in materia di
armi, stupefacenti, estorsioni, nonché per acquisire, in modo diretto o indiretto,
la gestione o comunque il controllo di attività economiche, infiltrandosi nei
diversi ambiti commerciali e imprenditoriali, compresi i settori dei villaggi turistici

private, nonché delle forniture per servizi vari sul territorio.
Invero, secondo il giudice della cautela, sarebbero stati acquisiti gravi indizi
di colpevolezza in relazione al fatto che GUARNIERI avesse partecipato al
predetto gruppo criminale, con piena, costante e stabile disponibilità ad operare
sotto le direttive dei vertici della cosca, dimostrando la consapevole e convinta
condivisione del programma delittuoso, nonché agevolandone attivamente la
realizzazione e assicurando il suo apporto logistico e funzionale al sodalizio,
anche nei rapporti con le altre organizzazioni mafiose nei momenti di criticità e
tensione negli equilibri tra le consorterie criminali veicolando le “ambasciate” tra
i sodali e garantendo un capillare controllo del territorio della cosca, concorrendo
a conservarne ed esaltarne l’operatività, accrescendone la forza economica e
rafforzandone la capacità di azione.
2. Con ordinanza emessa in data 13-16/06/2017, il Tribunale del riesame di
Catanzaro rigettò il gravame proposto nell’interesse di GUARNIERI, ritenendo
riscontrati i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla esistenza della fattispecie
associativa ed al ruolo dell’indagato, avuto riguardo alle dichiarazioni del
collaboratore Santo MIRARCHI e ai riscontri alle stesse offerti dalle
intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento,
attestanti la diuturna frequentazione dell’indagato con gli altri sodali; e
ravvisando, in virtù della presunzione stabilita dall’art. 275 cod. proc. pen., le
esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
3. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo
stesso GUALTIERI a mezzo dei difensori fiduciari, avv.ti Antonio LO MONACO e
Salvatore STAIANO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen..
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. B) e E), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della
legge processuale penale in relazione agli artt. 125, 192 e 274 cod. proc. pen.
nonché la apparenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla
configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza circa l’esistenza della ipotizzata
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e delle attività recettive, delle forniture per la realizzazione di opere pubbliche o

cosca ‘ndranghetistica denominata “CATARISANO” e circa l’appartenenza alla
stessa dello stesso GUARNIERI. Dopo avere censurato la preliminare
ricostruzione delle vicende criminali della cd. “Cosca ARENA” (le quali, riepilogate
anche alla stregua delle dichiarazioni del collaboratore Santo MIRARCHI,
asseritamente inattendibile, sarebbero state intrecciate, senza adeguata
spiegazione, a quelle della “Cosca CATARISANO”), il ricorrente denuncia la
confusa rievocazione delle vicende della cosca di Roccelletta di Borgia, riferibili a
un contesto spazio-temporale estraneo alla contestazione cautelare,

quanto concerne la condotta di favoreggiamento di Massimiliano FALCONE
asseritamente prestata da parte di ABBRUZZO e GUALTIERI, nonostante che
questi ultimi avessero fatto parte, secondo l’ipotesi di accusa, della fazione di
CATARISANO, in lotta con quella dei COSSARI, nella quale FALCONE avrebbe
rivestito un ruolo di primo piano; ricostruzione fondata sul racconto dei
collaboratori, ma rimasta priva di qualunque riscontro), b) l’illegittima
utilizzazione del materiale indiziario e probatorio tratto da altri procedimenti a
carico della Cosca COSSARI e dei coindagati COSCO e VALE° e relativi alla
esistenza di una ‘ndrina nel territorio di Roccelletta (utilizzazione illegittima in
quanto in tali procedimenti l’odierno ricorrente non avrebbe assunto alcun ruolo
formale), c) l’illegittima utilizzazione dei contenuti dichiarativi dei collaboratori
(Raffaele MOSCATO, Gennaro PULICE, Francesco FIORENTINO e Santo
MIRARCHI), non sottoposta alla valutazione di credibilità soggettiva e di
attendibilità intrinseca ed estrinseca richiesta dalla giurisprudenza di legittimità,
in specie in relazione alla dedotta possibilità, per ciascuno dei dichiaranti, di
accedere alle carte processuali di altri procedimenti e, dunque, al relativo
patrimonio conoscitivo. E con specifico riferimento ai contributi dei singoli
dichiaranti, il ricorrente ha, inoltre, osservato: 1) quanto a MOSCATO, che il
tribunale del riesame non ne avrebbe valutato il percorso collaborativo, la
personalità, la situazione socio-economica, l’attendibilità intrinseca ed estrinseca
e che in ogni caso egli non ha indicato GUARNIERI come affiliato alla cosca; 2)
quanto a PULICE, che anche in questo caso il tribunale avrebbe omesso
qualunque vaglio specifico circa il contenuto delle sue dichiarazioni, in specie sul
versante dei riscontri estrinseci all’episodio dell’incarico, datogli da Domenico
COSSARI, di uccidere Salvatore ABBRUZZO in occasione di un matrimonio,
atteso che nel periodo 2010-2011 vi era stato un solo ricevimento al quale,
peraltro, ABBRUZZO aveva partecipato, diversamente da quanto raccontato da
PULICE, fermo restando che anche tale collaboratore non ha indicato GUARNIERI
come partecipe della cosca; 3) quanto a Francesco FIORENTINO, oltre a non
avere valutato la personalità del dichiarante, tossicodipendente e inaffidabile, il
tribunale non avrebbe considerato l’evidente illogicità delle sue affermazioni,

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sottolineando, in particolare: a) le aporie della ricostruzione compiuta (ad es. per

avendo egli fatto i nomi di alcuni degli affiliati alla cosca pur avendo
contraddittoriamente sottolineato di non farne parte, fermo restando che, anche
in questo caso, l’episodio da lui raccontato relativo all’incontro con Nicolino
GRANDE ARACRI, al vertice della famiglia di Cutro, sarebbe stato conoscibile da
atti ormai già pubblici; 4) quanto, infine, a MIRARCHI (unico tra i collaboratori a
fare riferimento al ruolo di GUARNIERI, indicato come “braccio destro” di
ABBRUZZO), la mancanza di una verifica sulla attendibilità, la inverosimiglianza
di alcune propalazioni (quali quella relativa alla protezione della latitanza di

estorsive che sarebbero state agite dal sodalizio, l’inverosimiglianza di un
incontro tra Nicola GRANDE ARACRI e Salvatore ABBRUZZO in vista di una
riunione svoltasi, nel marzo 2016, con Paolo LENTINI, reggente della “Cosca
Arena”, atteso che tra le due cosche sarebbe stata accertata giudizialmente una
storica inimicizia, l’inconcludenza degli elementi indicati dal tribunale per
dimostrare la raggiunta pax mafiosa tra i due gruppi di Roccelletta e Vallefiorita,
stretta sotto l’egida del menzionato LENTINI. E in ogni caso, a ulteriore riprova
dell’inattendibilità delle loro dichiarazioni, che tutti i chiamanti in reità sarebbero
appartenenti ad altri contesti delinquenziali ed avrebbero singolarmente riferito
in relazione al gruppo criminale indicato in contestazione.
Ancora, non concludenti, dato il loro carattere equivoco, sarebbero le
intercettazioni ambientali richiamate nell’ordinanza genetica e nel provvedimento
impugnato e, in particolare, quelle del 2012 relative a GRANDE ARATRI, né
quelle del marzo 2016 di LENTINI con persone ritenute affiliate al sodalizio
criminoso in contestazione. Quanto, poi, alle conversazioni con GUALTIERI,
ritenute riconducibili ad un affiato di pedagogia mafiosa, si tratterebbe, invero, di
innocenti chiacchiere su come affrontare le difficoltà della vita; così come più
tardi i due avrebbero discusso delle tecniche del gioco elettronico del Pokemon e
non della spartizione di competenze mafiose.
Equivoco sarebbe, infine, il dato della frequentazione tra i soggetti ritenuti
affiliati alla cosca, tenuto anche conto del ristretto contesto paesano che
connotava i rapporti di ciascuno di essi e, comunque, l’impossibilità di inferire da
tale dato, l’elemento, qualificante sul piano della fattispecie contestata, della
partecipazione al sodalizio, che richiederebbe una stabile compenetrazione del
soggetto nel suo tessuto organizzativo.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett.
lett. B) e E), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge
penale e processuale in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 416-bis cod.
pen. nonché la apparenza della motivazione in relazione all’esistenza degli
elementi sintomatici sia della associazione mafiosa, sia della partecipazione alla
stessa dell’indagato, finanche con un ruolo di vertice; profili in relazione ai quali
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FALCONE di cui si è detto), l’assenza di riscontri circa le presunte attività

vi sarebbe stata una totale pretermissione degli indici di elaborazione
giurisprudenziale che concernono la configurabilità del sodalizio e il ruolo
partecipativo del singolo associato, essendo stato apoditticamente affermato, ma
senza alcun riscontro, che l’organizzazione esercitasse una forza di intimidazione
sul territorio, imponendovi una dilagante omertà e condizionandone il tessuto
economico, che il sodalizio fosse dedito a una serie assai variegata di
comportamenti illeciti, laddove, ad es., le intercettazioni ambientali con GRANDE
ARACRI sarebbero relative ad un unico, isolato, episodio, riferibile a

Quanto, poi, al ruolo rivestito da GUARNIERI all’interno del sodalizio, non
sarebbe stato chiarito quale contributo egli abbia prestato a favore
dell’associazione, né le relative coordinate spazio-temporali. In questo modo,
parrebbe che i giudici calabresi si siano omologati al minoritario indirizzo
interpretativo, accolto in alcune sentenze, in particolare, della II e V Sezione di
questa Corte, secondo cui non sarebbe necessario, ai fini della configurazione
della fattispecie associativa, la esteriorizzazione del metodo mafioso, essendo
sufficiente la mera potenzialità del vincolo associativo; e, quanto al ruolo del
singolo partecipe, il semplice mettersi a disposizione, a tempo indeterminato,
rispetto agli interessi dell’associazione, senza che assuma rilevanza l’apporto,
dinamico e funzionale, alla vita della consorteria. Per questa via, sarebbe,
dunque, necessario che il Collegio rimettesse alle Sezioni unite di questa Corte la
questione dei requisiti qualificanti della fattispecie associativa e della condotta
partecipativa, stante il rilevante contrasto su tali profili registratosi in seno alla
giurisprudenza di legittimità.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. B) e E), cod. proc. pen., della inosservanza o erronea applicazione della
legge processuale penale in relazione agli artt. 125 e 274 cod. proc. pen. nonché
della apoditticità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze
cautelari. Benché lo stesso tribunale del riesame abbia affermato il carattere
relativo della presunzione, correlata alla contestazione di una fattispecie di
associazione mafiosa, l’ordinanza non avrebbe motivato in relazione agli
elementi che la confermerebbero; motivazione viepiù necessaria dinnanzi alla
omessa indicazione di operosità specifica del sodalizio ovvero di esternazione
n’dranghetistica.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Giova preliminarmente ribadire, quale generale cornice di principio in
materia di motivazione dei provvedimenti cautelari e di controllo di legittimità
sugli stessi, che in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di
motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in

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comportamenti individuali e non indicativi dell’esistenza di un gruppo criminale.

parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal
caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le
eventuali carenze di motivazione dell’uno risultino sanate dalle argomentazioni
utilizzate dall’altro (Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, dep. 24/11/2014, Beshaj ed
altri, Rv. 261085; Conformi: Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 9/01/2008,
Beato, Rv. 238903).
3. Muovendo, secondo l’ordine logico, dall’analisi del primo motivo di
doglianza, osserva il Collegio che, diversamente dall’ordinanza del tribunale del

collaboratori e delle risultanze dell’attività di intercettazione, il provvedimento
genetico si è puntualmente confrontato con la necessità, imposta dalla
giurisprudenza di questa Corte, di sottoporre ad un attento vaglio, alla stregua di
cadenze logico-valutative ormai consolidate, le dichiarazioni compiute dai
chiamanti in reità.
Invero, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede
cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel
medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso
o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma 1,
cod. proc. pen. – in virtù dell’esplicito richiamo all’art. 192, commi 3 e 4, operato
dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 della legge n.
63 del 2001 – quando le stesse siano state innanzitutto sottoposte ad un positivo
scrutinio circa la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva
delle sue dichiarazioni (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013,
Aquilina e altri, Rv. 255145, secondo cui “tale percorso valutativo non deve
muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità
soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono
essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc.
pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale”); e quando esse
risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire

riesame, la quale ha riportato unicamente il contenuto delle dichiarazioni dei

capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all’attribuzione del
fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità
dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in
termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a
quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in
ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, dep.
31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598 e, nella giurisprudenza
successiva, tra le tante, Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 9/03/2017, P.M.
in proc. Djorjevic, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, dep.
4/12/2014, Scalia, Rv. 264213).

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1»–

3.1. Sotto questo profilo, rileva il Collegio che il primo giudice ha in primo
luogo passato in rassegna, in maniera analitica e approfondita, il contributo
dell’unico dichiarante, Santo MIRARCHI – che nel corso dell’interrogatorio reso il
17.06.2016 ha riconosciuto fotograficamente GUARNIERI, indicandolo come il
“braccio destro” di Salvatore ABBRUZZO, con il compito di portare “imbasciate” onde vagliare la credibilità soggettiva del collaboratore e l’intrinseca attendibilità
del relativo racconto. Al riguardo, il giudice della cautela ha osservato:
a) con riferimento alla credibilità soggettiva, che il collaboratore ha fornito

e attività delittuose e per avere condiviso, con Paolo LENTINI (detto “pistola”),
alcuni periodi di detenzione presso la Casa circondariale di Catanzaro; che la sua
collaborazione deve considerarsi pienamente spontanea, per avere egli deciso
autonomamente di collaborare con l’autorità giudiziaria;
b) con riguardo alla attendibilità intrinseca, le dichiarazioni si sono rivelate
precise (avendo lo stesso collaboratore messo a disposizione, in relazione alla
cosca di appartenenza e alla relativa articolazione territoriale dallo stesso
coordinata, le proprie conoscenze quanto ad appartenenti, gerarchie, attività
illecite d’elezione, alleanze, tensioni, luoghi deputati alle riunioni organizzative,
vittime di reati ad essa riconducibili ecc.), coerenti (non rinvenendosi
significative contraddizioni al suo narrato, salvo piccole ed inevitabili imprecisioni
dovute al numero elevatissimo di vicende criminali cui ha fatto riferimento),
costanti (non essendoci stati ripensamenti di sorta in relazione a quanto in
precedenza riferito, ed anzi ad ogni successivo interrogatorio l’apporto
collaborativo arricchendosi di novità, dettagli, precisazioni, secondo una
progressione dichiarativa consueta nella fase iniziale delle nuove collaborazioni,
che come hanno sottolineato i pubblici ministeri si connotano per il “graduale
accrescimento della consapevolezza collaborativa e parallelamente [per la]
maggiore sicurezza per sé e per i soggetti a lui più vicini con la manifestazione
della piena volontà di rendere dichiarazioni, anche autoaccusatorie, sempre più
esaustive”), senza che da esse emergessero motivi di astio che potessero far
ipotizzare intenti calunniatori e, nel caso di GUARNIERI, anche specifiche,
avendo egli indicato il ruolo dallo stesso rivestito all’interno del sodalizio e il
rapporto privilegiato da lui intrattenuto con uno degli elementi apicali del
medesimo, con il compito di portare “imbasciate”.
3.2. Le dichiarazioni di MIRARCHI sono state attentamente vagliate anche
con riferimento al profilo dei riscontri estrinseci. Invero, l’ordinanza ha
riassuntivamente richiamato i seguenti elementi di riscontro: 1) gli elementi
indiziari relativi al suo ruolo criminale, tra cui, in particolare, le intercettazioni a
bordo dell’autovettura di Ignazio CATALANO con Alex FRONGIA, quelle tra lo
stesso MIRARCHI e Armando ABRUZZESE, quelle relative ai colloqui carcerari di
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notizie recenti e di cui aveva conoscenza diretta per avere partecipato a incontri

Antonio GIGLIO, nell’ambito dei quali egli aveva inveito proprio contro MIRARCHI
per esser venuto meno all’obbligo di soccorso economico tra sodali, su di lui
incombente in virtù del suo ruolo apicale; 2) le intercettazioni a bordo
dell’autovettura di Paolo LENTINI e, in particolare, la conversazione del
15/03/2016 tra costui e il figlio Vincenzo, riscontranti i luoghi (in particolare il
cantiere di LEONETTI sito in Germaneto) ove i catanzaresi ospitavano gli isolitani
venuti a discutere delle questioni criminali di loro interesse. E, con specifico
riferimento alla posizione di GUARNIERI, le intercettazioni dimostrano,

soggetti apicali come GUALTIERI e ABBRUZZO, l’abituale frequentazione del bar
Eco del mare insieme ai sodali, tra i quali anche CATARISANO, documentati
anche dall’attività di osservazione video all’esterno dell’esercizio, oltre che
rapporti con VALEO e COSCO. Si tratta di circostanze che concorrono,
unitamente e logicamente considerate, a riscontrare il narrato di MIRARCHI. Tra
gli incontri, significativo è quello della mattina del 5.09.2016, tra gli esponenti
della “cosca Catarisano” e quelli della “cosca Bruno” di Vallefiorita, in occasione
del quale Luciano BABBINO e Francesco MAMMONE avevano incontrato
GUALTIERI e GUARNIERI, presso il Ristorante il Veliero, adiacente al bar Eco del
Mare; nonché quello, avvenuto con analoghe modalità, in data 26.09.2016.
Quanto, poi, alla condotta di supporto logistico ascritta a GUARNIERI, è stato
accertato come l’indagato si rendesse disponibile per trasportare alcuni affiliati
più alti in grado del sodalizio, come ABBRUZZO e GUALTIERI, secondo quanto
documentato, con riferimento al primo, in data 4.05.2016, quando, nel corso di
un servizio di osservazione, i due erano stati visti a bordo dello stesso veicolo
che percorreva la vecchia SS 106 con direzione di marcia Roccelletta di Borgia Squillace Lido; il 14.05.2016, nel pomeriggio, con l’arrivo presso il bar della
vettura di GUARNIERI, a bordo della quale era salito ABBRUZZO; e, con
riferimento al secondo, che il 16.05.2016 GUALTIERI era salito a bordo dell’auto
VW Golf in uso a GUARNIERI, recandosi al bar Plaza Cafe’ di Catanzaro Lido, ove
i due avevano incontrato ABBRUZZO e CATARISANO nel locale dedicato alle slot
machine. E ancora sono stati documentati i seguenti incontri: presso il bar Eco
del Mare di Roccelletta, il 17.05.2016, nella sala slot machine, tra CATARISANO,
GUALTIERI, VALEO, ABBRUZZO e GUARNIERI; il 20.05.2016, tra GUALTIERI e
due esponenti del clan “ARENA” di Isola Capo Rizzuto, Paolo LENTINI Paolo e
Fortunato PIRRÒ, dopo il quale si erano recati presso il bar teatro dell’incontro
dapprima GUARNIERI e, dopo pochi secondi, VALEO; il 21.05.2016 e il
26.05.2016, tra ABBRUZZO, GUALTIERI e GUARNIERI; in data 1.06.2016, gli
incontri tra CATARISANO e GUALTIERI e successivamente tra GUALTIERI e
GUARNIERI; il 18.06.2016 e 20.06.2016, i summit tra gli esponenti della “cosca
CATARISANO” e gli esponenti della “cosca BRUNO” di Vallefiorita (BABBINO,
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confermando il racconto di MIRARCHI, il rapporto diretto e quotidiano con

BRUNO, GUALTIERI, CATARISANO, Salvatore e Pietro ABBRUZZO, VALE° e
GUARNIERI). Quanto ai rapporti tra la “cosca di Borgia” e quelle crotonesi è stato
documentato che: il 30.04.2016, GUARNIERI, con la propria autovettura, aveva
accompagnato GUALTIERI in loc. Le Caste/la di Isola di Capo Rizzuto; nella
serata del 1.05.2016, l’auto di GUARNIERI era stata nuovamente “fotografata”
nelle stesse località di Isola di Capo Rizzuto; in data 14.04.2017, GUALTIERI,
dopo essersi sentito telefonicamente con GUARNIERI e dopo averlo incontrato, si
era recato, con la propria autovettura Nissan, a Steccato di Cutro.

la conversazione progr. 210 tra GUARNIERI e GUALTIERI, nel corso della quale,
anche per accampare pretese nei confronti di alcune prostitute, GUALTIERI
aveva rivendicato il predominio della cosca sul territorio nel quale costoro
esercitavano; il 15.06.2016, a bordo dell’auto monitorata, GUARNIERI, che si
trovava in compagnia di VALEO, era stato invitato da quest’ultimo a non essere
abitudinario, secondo i giudici della cautela “per ragioni di prudenza”; il
25.06.2016 il dialogo fra GUARNIERI e un soggetto non identificato che aveva
invitato il giovane interlocutore ad avere un comportamento più tranquillo e al
contempo gli aveva dato consigli per ottenere il “rispetto” delle persone; il
17.09.2016, a bordo della Land Rover in uso a Salvatore ABBRUZZO, questi
aveva riferito a Domenico CAVIGLIANO che, in sua assenza e in caso di
problemi, avrebbe dovuto fare riferimento a “Cicciarello” (ossia Francesco
GUALTIERI) anche in virtù delle preoccupazioni condivise da entrambi in
relazione al carattere ed ai comportamenti di “Andrea” (ossia GUARNIERI)
ritenuto un giovane, acerbo, poco incline a ragionare e proiettato a passare
subito alle vie di fatto; quella captata sull’autovettura

Nissan Micra in uso a

GUALTIERI, in data 10.11.2016, relativa alla conversazione fra GUALTIERI e
GUARNIERI, che documentava una dazione di denaro da parte del secondo a
GUALTIERI, il quale aveva riconsegnato parte del denaro allo stesso GUARNIERI
e nel corso della quale il primo si era rivolto al secondo con quelli che sono stati
ritenuti dai giudici di merito come i tipici consigli pedagogici propri di un contesto
di ‘ndrangheta (” … l’importante e che non ti abbatti mai .. ” e ancora “dopo di
fermi su cappuccio.. l’importante è che non ti fermi.. perché fino a che sei in
movimento, vuoi dire che tutto va bene …”); il 10.11.2016 la conversazione fra
GUALTIERI e GUARNIERI, nella quale essi avevano commentato il
comportamento di una terza persona che secondo GUARNIERI veniva
“prezzolato” dagli appartenenti alle Forze dell’ordine, al fine di mettere in
difficoltà GUALTIERI che, a suo dire, rischiava di essere arrestato; la
conversazione del 14.11.2016, nella quale, a fronte di alcune rivendicazioni da
parte di GUARNIERI in relazione alla gestione dell’area di Roccelletta di Borgia,
GUALTIERI aveva replicato in maniera ferma, affermando che in quel momento

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Tra le intercettazioni, sono poi state documentate le seguenti: il 3.06.2016,

era sotto il suo controllo anche Roccelletta che Borgia e che la pregressa
“competenza” di GUARNIERI su quell’area era dipesa da una sua esplicita volontà
(episodio che l’indagato ha dichiarato, nel corso dell’udienza di convalida,
riferibile, in realtà, al gioco Pokemon go, del quale sia lui che GUALTIERI
sarebbero stati accaniti giocatori in quel periodo).
Inoltre, è stato ritenuto significativo il fatto che GUARNIERI avesse bonificato
la propria autovettura, anche con l’ausilio di GUALTIERI, come avvenuto il
1.06.2016, allorché era stato rimosso un sistema di intercettazione ambientale

3.2.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi
pienamente superata, proprio alla stregua del richiamato principio di
integrazione tra i due provvedimenti di merito, la censura difensiva secondo cui
non sarebbero stati approfonditamente valutati sia la credibilità soggettiva del
collaboratore, sia i profili di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei relativi
contenuti dichiarativi. Ne consegue, dunque, l’affermazione di infondatezza della
relativa doglianza.
3.3. Neppure possono ritenersi condivisibili le censure mosse dalla difesa di
GUARNIERI in relazione ai profili di asserita illogicità nella complessiva lettura del
materiale investigativo, peraltro in relazione a profili, è bene sottolinearlo, che
concernono l’attendibilità di collaboratori che non hanno fatto riferimento a
GUARNIERI o aspetti indiziari del tutto eccentrici rispetto alla posizione
dell’odierno ricorrente.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla condotta di favoreggiamento di
Massimiliano FALCONE prestata da parte di ABBRUZZO e GUALTIERI, nonostante
che questi ultimi avessero fatto parte, secondo l’ipotesi di accusa, della fazione di
CATARISANO, in lotta con quella dei COSSARI, nella quale FALCONE avrebbe
rivestito un ruolo di primo piano. Sul punto, infatti, le ordinanze hanno posto in
luce l’iniziale vicinanza all’associazione mafiosa riconducibile a
COSSARI/FALCONE/PASSAFARO di Salvatore ABBRUZZO e Francesco

installato all’interno dell’autovettura VW Golf.

GUALTIERI, condannati con sentenza irrevocabile per il favoreggiamento della
latitanza di Massimiliano FALCONE fino al 2006; nonché, dopo l’omicidio dello
stesso FALCONE e di Davide IANNOCCARI, l’avvio di un percorso che li avrebbe
portati ai vertici della cosca capeggiata da Leonardo CATARISANO, che uscita
vittoriosa dalla faida con il gruppo capeggiato da Giuseppe COSSARI, aveva
assunto definitivamente il controllo dell’area di Roccelletta di Borgia, ricevendo il
pieno riconoscimento della sua egemonia criminale anche da parte dei gruppi
criminali riconducibili a Nicolino GRANDE ARACRI e Giovanni TRAPASSO.
Non significativa è, ancora, la censura mossa in relazione alla inattendibilità
delle dichiarazioni di Gennaro PULICE in relazione all’episodio dell’incarico,
datogli da Domenico COSSARI, di uccidere Salvatore ABBRUZZO in occasione di

lo

J2-1-

un matrimonio; inattendibilità che deriverebbe dal fatto che, nel periodo 20102011, vi era stato un solo ricevimento al quale lo stesso ABBRUZZO aveva
partecipato, diversamente da quanto raccontato da PULICE. Anche a prescindere
dal carattere fattuale della censura, osserva in ogni caso il Collegio che secondo
quanto riportato a pag. 60 dell’ordinanza genetica, PULICE non ha affermato che
ABBRUZZO non partecipò al matrimonio, quanto piuttosto di avere riferito a
COSSARI di non aver potuto compiere l’omicidio a causa dell’assenza della
vittima designata.

Nicola GRANDE ARACRI e ABBRUZZO in vista della riunione svoltasi, nel marzo
2016, con Paolo LENTINI, reggente della “Cosca Arena”, sul presupposto che tra
le due cosche sarebbe stata accertata giudizialmente una storica inimicizia.
Infatti, ancora una volta, l’ordinanza genetica ha ricordato che, a partire dal
2006, i due rami della famiglia ARENA di Isola Capo Rizzuto (i “Chitarra” e i
“Cicala”), si erano riappacificati con l’altra cosca isolitana dei “Nicoscia”, dopo
che, all’inizio dell’anno 2000, quest’ultima aveva preteso una propria autonomia
ed un proprio territorio di riferimento, così facendo deflagrare una cruenta
guerra di mafia.
Del tutto aspecifiche, infine, devono ritenersi le ulteriori doglianze svolte con
il primo motivo, in relazione all’asserita equivocità delle intercettazioni ambientali
tra CELI e SCHIACCHITANO e tra CATALANO e FIORENTINO, così come quelle
relative a GRANDE ARA

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