Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20192 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20192 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Meneguzzi Mauro, nato 1’11/11/1960;

Avverso la sentenza emessa il 18/05/2017 dal Tribunale di Torino;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Sante Spinachi, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il
fatto non sussiste;

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, a seguito di opposizione
a decreto penale di condanna, condannava Mauro Meneguzzi, riconosciutegli le
attenuanti generiche, alla pena di 600,00 euro di ammenda, giudicandolo
colpevole del reato di cui all’art. 20-bis, comma 2, legge 18 aprile 1975,..n. 110,
commesso a Oulx 1’11/08/2015.
Secondo il Tribunale di Torino, gli accertamenti condotti presso l’abitazione

ritenere provato che l’imputato deteneva una pistola Smith & Wesson calibro 38,
recante numero di matricola 93839, caricata con 5 colpi, senza adoperare le
cautele necessarie per impedire che la figlia minore della sua convivente – che
risultava coabitante nello stesso immobile del ricorrente – se ne potesse
i m possessa re.

2. Avverso tale sentenza Mauro Meneguzzi, a mezzo del suo difensore,
ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame
risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente
conto degli elementi probatori acquisiti, indispensabili ai fini della configurazione
del reato contestatogli ex art. 20-bis, comma 2, della legge n. 110 del 1975,
censurata sotto il profilo della valutazione della condizioni di adeguatezza delle
cautele concretamente adottate dall’imputato per custodire la pistola Smith &
Wesson in contestazione.
Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Mauro Meneguzzi è fondato nei termini di seguito
indicati.

2.

Osserva il Collegio che la vicenda in esame, tenuto conto degli

accertamenti di polizia giudiziaria svolti nell’immediatezza dei fatti presso
l’abitazione dell’imputato – sui quali riferiva in dibattimento il teste Aldo Ravelli,
che, all’epoca dei fatti prestava servizio presso la Stazione dei Carabinieri di
Bardonecchia – risulta incontroversa nella sua materialità e non è contestata
dalle parti processuali.

2

di Meneguzzi dai carabinieri della Stazione di Bardonecchia consentivano di

Tali verifiche investigative, come riferito in dibattimento dal teste Ravelli,
venivano eseguite presso l’abitazione del ricorrente e scaturivano dalla denuncia
presentata dal padre della figlia della convivente di Meneguzzi.
L’imputato, a sua volta, con una memoria depositata in atti, riferiva che,
avendo in passato ricevuto minacce quale sindaco del Comune di Oulx, dove
risiedeva, aveva necessità di utilizzare prontamente l’arma in contestazione
laddove necessario; il ricorrente, a sostegno di tali affermazioni, evidenziava che
tutte le altre armi, anch’esse legittimamente detenute, erano custodite in un

appartamento.
In questa cornice, deve rilevarsi che, secondo quanto riferito in dibattimento
dal teste Ravelli, la pistola Smith & Wesson in contestazione veniva trovata
all’interno di un cesto di vimini, collocato a un’altezza quantificata in 2,09 metri,
all’ultimo piano di una cabina armadio, ubicata nella camera da letto
dell’imputato e della convivente, la cui figlia minore – dell’età di 4, 5 anni coabitava con la madre.
Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, deve rilevarsi che le
cautele adottate da Meneguzzi per la custodia della pistola appaiono adeguate
alle regole di ordinaria diligenza, tenendo conto degli elementi costitutivi della
contravvenzione di cui all’art. 20-bis, comma 2, della legge n. 110 del 1975, per
l’inquadramento della quale occorre richiamare la giurisprudenza consolidata di
questa Corte, secondo cui: «Ai fini della integrazione del reato previsto dall’art.
20-bis, comma secondo, legge n. 110 del 1975, è necessario che l’agente possa
rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l’esistenza di una situazione
di fatto, tale da richiedere l’adozione di cautele necessarie ad impedire
l’impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti – minori incapaci,
inesperto o tossicodipendenti – appartenenti alle particolari categorie previste
dalla norma» (Sez. 1, n. 849 del 29/10/2014, Giuliano, Rv. 261978; si veda, in
senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 45964 del 30/10/2007,

armadietto metallico chiuso a chiave, ubicato all’interno dello stesso

Misuraca, Rv. 238497).
Si consideri, in proposito, che le modalità di detenzione della pistola – che
veniva custodita all’interno di un cestino posto a un’altezza di 2,09 metri,
certamente non raggiungibile dalla figlia della convivente di Meneguzzi – non
consentivano alla minore di impossessarsi dell’arma, rendendo al contempo
evidente che, nel caso di specie, erano state adottate tutte le cautele necessarie
a impedire il concretizzarsi di tale possibilità.
Né tantomeno le verifiche investigative da cui traeva origine il presente
procedimento consentivano di evidenziare circostanze di tempo e di luogo tali da
fare ipotizzare un comportamento negligente di Meneguzzi. La dimostrazione di
3

Ì

quanto si sta affermando ci proviene dalla stessa sentenza impugnata, che, allo
scopo di affermare la violazione delle regole di diligenza prescritte dall’art. 20-

bis, comma 2, della legge n. 110 del 1975, affermava, in termini meramente
ipotetici e svincolati dalle emergenze probatorie, che «mediante l’avvicinamento
di una scala, certamente lo scaffale avrebbe potuto essere raggiunto dalla
minore […]».
Ne discende che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata,
secondo cui l’imputato non aveva adottato cautele «sufficienti a escludere in

risultano smentite dalle risultanze processuali, relative alle circostanze di tempo
e di luogo nelle quali la pistola in contestazione veniva rinvenuta dai carabinieri
della Stazione di Bardonecchia.
Sul punto, non si può non richiamare conclusivamente la giurisprudenza
consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il reato di omessa custodia di armi
(art. 20-bis L. n. 110 del 1975) è di mera condotta e di pericolo e si perfeziona
per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base
di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza,
indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma
incriminatrice – minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti – sia
giunta a impossessarsi dell’arma o delle munizioni» (Sez. 1, n. 18931 del
10/04/2013, Porcaro, Rv. 256018; si veda, in senso sostanzialmente conforme,
anche Sez. 5, n. 45964 del 30/10/2007, Misuraca, Rv. 238497).

3. Queste considerazioni impongono conclusivamente l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 27/04/2018.

modo assoluto un pericolo di apprensione dell’arma da parte della minore»

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