Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20191 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20191 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Pulejo Giacomo, nato il 12/09/1981;

Avverso la sentenza emessa il 16/03/2017 dalla Corte di appello di Messina;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Sante Spinaci, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il
reato di cui al capo A e per l’inammissibilità del ricorso per il reato di cui al
capo B;

Udito per il ricorrente l’avv. Domenico Andrè;

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Messina

confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Messina 1’01/03/2013, con cui
Giacomo Pulejo era stato era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione,
per i reati di cui ai capi A e B della rubrica – così come riqualificati all’esito del
giudizio di primo grado, ai sensi degli artt. 73 e 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 – commessi a Messina il 07/01/2012.

aveva violato le prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno, irrogatagli dal Tribunale di Messina, con provvedimento
notificatogli 1’08/08/2011, mettendosi alla guida dell’autovettura Lancia Y targata
DT99ORL, pur essendo sprovvisto di patente di guida.
Non rilevava, infine, ai fini del riconoscimento dello stato di necessità
invocato da Pulejo, l’esigenza imprevista di accompagnare in ospedale la
suocera, che veniva ritenuta inidonea a consentire l’applicazione dell’esimente
invocata ex art. 54 cod. pen.

2. Avverso la sentenza di appello Giacomo Pulejo ricorreva personalmente
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione,
conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso
argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dei
reati contestati all’imputato – in relazione ai quali si chiedeva l’applicazione
dell’esimente dello stato di necessità – e del trattamento sanzionatorio
irrogatogli, quantificato in 2 anni di reclusione, che veniva censurato per il
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva tenuto
conto del modesto disvalore dei fatti.
Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giacomo Pulejo è fondato nei termini di seguito
indicati.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che il reato contestato a Giacomo
Pulejo al capo A della rubrica, così come riqualificato dal Tribunale di Messina ex
art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, è stato recentemente sottoposto a
una rivisitazione dalle Sezioni unite, che hanno affermato il seguente principio:
«L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e
2

Dalle sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che Pulejo

”rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale
con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui
all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Essa può, tuttavia, rilevare ai fini
dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale» (Sez. U, n.
40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496).
In questa cornice, l’inosservanza della prescrizione generica di rispettare le
leggi e di non dare adito a sospetti da parte del soggetto sottoposto alla
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non configura il reato previsto

integrato esclusivamente dalle violazioni di prescrizioni specifiche, non
riscontrabili nel caso in esame (Sez. 4, n. 42332 del 09/05/2017, Scialpi, Rv.
270764).
Ne discende che la condotta contestata a Pulejo al capo A, relativamente
alla violazione della prescrizione di rispettare le leggi e di non dare adito a
sospetti, deve ritenersi priva di rilevanza penale.

3. Quanto all’ipotesi contravvenzionale di cui al capo B della rubrica, così
come riqualificata dal Tribunale di Messina, ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 159
del 2011, essendo stata accertata il 07/01/2012, deve ritenersi estinta per
prescrizione.
Considerati, in particolare, il titolo di reato, l’epoca di commissione e il
prolungamento per gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della
prescrizione è spirato il 07/01/2017.
La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede
processuale, in quanto Pulejo, pur non avendo sollecitato espressamente tale
pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva in
questione.
Né sussistono nei confronti del ricorrente, relativamente al reato di cui al
capo B, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen.

4. Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, in relazione al delitto di cui all’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del
2011, perché il fatto non sussiste e, in relazione alla contravvenzione di cui
all’art. 73 dello stesso decreto, perché il reato deve ritenersi estinto per
prescrizione.

P.Q.M.

3

dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al delitto di cui
all’art. 75, comma 2, d.igs. n. 159 del 2011, perché il fatto non sussiste e in
relazione alla contravvenzione di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, perché il
reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 27/04/2018.

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