Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20190 del 20/04/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20190 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARLETTA MASSIMO nato il 26/05/1971 a CATANIA
avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola FILIPPI,
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso
Dato atto dell’assenza del difensore
Data Udienza: 20/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1.
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Catania ha
confermato la dichiarazione di responsabilità di Massimo MARLETTA per il reato
di cui all’articolo 9, comma secondo, legge n. 1423 del 1956 (ora art. 75, comma
2, d.lgs. n. 159 del 2011), riformando la sentenza del Tribunale di Catania del 20
luglio 2009 con riguardo all’articolo 116, comma 13, d.lgs. n. 285 del 1992, del
reclusione.
2.
Ricorre Massimo MARLETTA, a mezzo del difensore avv. Salvatore
Pappalardo, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando:
– la violazione di legge, in riferimento all’articolo 54 cod. pen., e il vizio della
motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell’esimente dello stato di
necessità;
– il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni
inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per essere stato
controllato alla guida di un veicolo pure essendogli stata revocata la patente di
guida.
Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non si
confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha escluso la
ricorrenza della invocata esimente con motivazione logica e coerente.
3.
È, invece, fondato il secondo motivo che denuncia il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi in proposito
evidenziare che dette circostanze erano state riconosciute dal giudice di primo
grado con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, sicché
l’esclusione di esse da parte del giudice di appello, in assenza del ricorso del
Pubblico Ministero, è priva di adeguato supporto motivazionale.
quale dichiarava la prescrizione, rideterminando la pena in mesi otto di
4. La fondatezza del secondo motivo di ricorso impone di procedere
all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata poiché la condotta di cui
all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, contestata come violazione della
prescrizione honeste vivere, non assume penale rilevanza.
Il Collegio intende richiamarsi, sul punto, al recente mutamento della
che ha escluso la penale rilevanza delle violazioni delle prescrizioni di «vivere
onestamente» e «rispettare le leggi», di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (già
art.9, comma 2, I. n. 1423 del 1956), stabilendo il seguente principio di diritto:
«L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di
“rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale
con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75,
comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato
esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può,
tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di
prevenzione».
La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 20 aprile 2018.
Il Presidente
Angela Tardio
giurisprudenza di legittimità (SU n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496),