Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20189 del 20/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20189 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COULIBALY GARAM nato il 01/01/1997
NGAKO WILLIAMS nato il 10/04/1990

avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola FILIPPI,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al calcolo
dell’aumento della pena per le aggravanti nonché al calcolo della diminuzione di
rito, nonché per l’inammissibilità nel resto del ricorso
Udito il difensore avvocato FABRIZIO FRANCESCO, difensore di Coulibaly Garam
e Ngako Williams, che insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento

Data Udienza: 20/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Lecce – sezione
distaccata di Taranto – ha confermato la sentenza pronunciata all’esito del
giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto
in data 7 luglio 20161 con la quale COULIBALY Garam e NGAKO Williams sono
stati

giudicati

responsabili

di

concorso

in

immigrazione clandestina

prive dei requisiti di sicurezza (artt. 110 cod. pen., 12, commi 3, 3-bis e 3-ter,
lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 — Capo A) e di avere colposamente causato la
morte di otto migranti deceduti per asfissia a seguito dell’avaria verificatasi
sull’imbarcazione per l’eccessivo carico (art. 586 cod. pen. — capo B).
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata
affermata la responsabilità dei ricorrenti sulla base delle convergenti
dichiarazioni di diversi migranti trasportati sull’imbarcazione, soccorsa prima di
fare naufragio, e, in particolare, sulla base delle dichiarazioni e del
riconoscimento effettuato — anche in occasione dell’incidente probatorio — da
Duri Blessing Favour Chimezie, anch’egli trasportato sull’imbarcazione, poi
costituitosi parte civile in relazione al decesso della sorella.

2. Ricorrono con distinti atti CULIBALY Garam e NGAKO Williams, entrambi a
mezzo del difensore avv. Francesco Fabrizio.
I ricorrenti denunciano:
– la violazione di legge, in riferimento agli articoli 351, comma 1-bis, 63,
comma 2, 191, 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla
utilizzazione delle dichiarazioni rese da Duri Blessing Favour Chimezie perché
inutilizzabili, trattandosi di soggetto indagabile per il reato di cui all’articolo 10bis d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto entrato illegalmente nel territorio nazionale
proprio in occasione dei fatti per cui si procede (primo motivo);
– la violazione di legge, in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., e il vizio
della motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità dei ricorrenti
sulla base delle dichiarazioni rese da Duri Blessing Favour Chimezie che, essendo
parte civile, necessitano di ulteriori riscontri non reperiti nel caso di specie
(secondo motivo);
– la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo);
– la violazione di legge, in riferimento all’articolo 522 cod. proc. pen. e
all’articolo 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e il vizio della motivazione
2

pluriaggravata di 633 migranti trasportati a scopo di profitto su imbarcazioni

per essere stata immotivatamente affermata la sussistenza dell’indicata
circostanza aggravante che non risulta contestata in fatto con l’enunciazione
della condotta (quarto motivo);
– la violazione di legge, in riferimento all’articolo 63, comma quarto, cod.
pen., e il vizio della motivazione con riguardo agli aumenti di pena stabiliti sulla

misura di un anno per l’aggravante prevista al comma 3-bis, e di un terzo per
l’aggravante di cui al comma 3-ter, senza che sia stata esplicitata la motivazione
per l’ulteriore aumento di pena previsto per l’aggravante a effetto comune
(quinto motivo);
– la violazione di legge, in relazione all’articolo 442, comma 2, cod. proc.
pen., con riguardo alla mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista
per il rito abbreviato sulla pena finale di anni 10 di reclusione ed euro
18.000.000 di multa, avendo erroneamente il giudice ridotto detta pena ad anni
8 di reclusione ed euro 12.000.000 di multa, in luogo della pena di anni 6 e mesi
8 di reclusione ed euro 12.000.000 di multa (sesto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti che saranno di seguito precisati.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La motivazione del provvedimento impugnato, per ciò che concerne
l’utilizzabilità delle dichiarazioni dei migranti assunte dalla polizia giudiziaria e poi
_
Blessing Favour Chimezie in incidente probatorio dal Giudice per le
indagini preliminari senza le avvertenze di cui all’articolo 63 cod. proc. pen., è
corretta, poiché i migranti, soccorsi in alto mare dalle forze di polizia italiane che
hanno intercettato il barcone utilizzato per l’illecita attività, non devono essere
sottoposti a indagine in relazione al reato d’ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato, previsto dall’articolo 10-bis d.l.gs. n. 286 del 1998.
È sufficiente ricordare, in proposito, il principio espresso dal massimo
consesso di legittimità, secondo il quale, «in tema di immigrazione clandestina,
sono utilizzabili, in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese
3

fattispecie base di cui all’articolo 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, nella

spontaneamente alla P.G. da parte di migranti nei confronti di membri
dell’equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile
nei confronti dei migranti il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 con conseguente necessità di riscontri alle dichiarazioni rese quali chiamanti in
correità o reità – considerato che l’ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto

ingresso illegale, trattandosi di una contravvenzione» (Sez. U, n. 40517 del
28/04/2016, Taysir, Rv. 267627).

3. Con riguardo alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni della parte civile e
testimone Duri Blessing Favour Chimezie, il secondo motivo di ricorso è generico,
e dunque inammissibile, poiché ripropone, senza confrontarsi con la decisione
impugnata, le generiche doglianze già sviluppate nell’atto di appello e
puntualmente confutate nella sentenza impugnata.
3.1. Va, in proposito, richiamato l’orientamento di legittimità espresso dal
massimo consesso secondo il quale «le regole dettate dall’art. 192, comma
terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte,
Rv. 253214).
Per quanto riguarda, poi, i limiti del sindacato di legittimità, è utile ricordare
che la giurisprudenza è orientata nel senso che, «in tema di valutazione della
prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione
di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica,
che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia
incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015,
Cammarota, Rv. 262575).
3.2. Il giudizio di credibilità della persona offesa, escussa come testimone, è
stato effettuato con ampia e accurata motivazione, insuscettibile di censure in
sede di legittimità, poiché pienamente aderente alle risultanze probatorie e
4

nell’ambito di un’attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo di

pienamente riscontrato dagli altri elementi acquisiti, puntualmente descritti,
attinentioga presenza di altro convergente materiale probatorio.
Ciò premesso, nel caso oggetto del giudizio entrambi i giudici di merito, con
concorde valutazione, hanno ritenuto attendibile e credibile la dichiarazione della
persona offesa la quale ha operato un chiaro, preciso e univoco riconoscimento

oggettive, per come ricostruite dalla polizia giudiziaria e dagli altri testimoni.

4.

È inammissibile il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata

concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto generico e
aspecifico, nonché caratterizzato da censure di merito inammissibili in questa
sede.
La censura che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e il giudizio di bilanciamento è, in effetti, generica e in fatto e non si
confronta con il complesso della motivazione dalla quale, in ogni caso, emergono
motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell’imputato e alla
gravità dei fatti.

5. È inammissibile e comunque manifestamente infondato il quarto motivo di
ricorso che denuncia la violazione di legge, in riferimento all’articolo 522 cod.
proc. pen. e all’articolo 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e il vizio della
motivazione per essere stata immotivatamente affermata la sussistenza
dell’indicata circostanza aggravante che non risulta contestata in fatto con
l’enunciazione della condotta.
L’inammissibilità deriva,

innanzitutto, dalla violazione del

principio

devolutivo, poiché l’atto di appello non contiene alcuna doglianza in merito.
Il motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato perché dal tenore
della contestazione, che enumera dettagliatamente il numero delle persone e il
rischio corso dai trasportati (dei quali ben otto sono deceduti), risultano
pacificamente contestate ed esplicitate le ipotesi di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, sicché risulta correttamente
contestata la circostanza aggravante di cui all’articolo 12, comma 3-bis, d.lgs. n.
286 del 1998.
5

degli imputati, descrivendo i fatti in maniera pienamente aderente alle risultanze

6. Devono essere trattati unitariamente il quinto e sesto motivo di ricorso
che riguardano il trattamento sanzionatorio. Essi sono fondati nel senso indicato
di seguito indicato.
6.1. Il primo giudice aveva così determinato il trattamento sanzionatorio:
pena base, per il delitto aggravato di cui al capo A), anni 8 di reclusione ed euro

B), ad anni 10 di reclusione ed euro 18.000.000 di multa, diminuita per il rito ad
anni 8 di reclusione ed euro 12.000.000 di multa.
L’appello, che non denunciava l’omessa riduzione di un terzo della pena per
il rito abbreviato, si doleva però del complessivo trattamento sanzionatorio e, in
particolare, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, del conseguente giudizio di bilanciamento e del trattamento
sanzionatorio, sia con riguardo alla pena base, sia rispetto all’aumento per il
concorso di reati e, in particolare, della mancata esplicitazione dei criteri di
calcolo della pena base per il capo A).
6.2. I giudici di appello, nel respingere le doglianze relative alle circostanze
attenuanti generiche, hanno, innanzitutto, esplicitato il calcolo della pena base
effettuato dal primo giudice: anni 5 di reclusione per il reato base di cui al capo
A), aumentati ex art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, ad anni 6 di
reclusione, ulteriormente aumentati, ai sensi dell’art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n.
286 del 1998, di un terzo (anni 8 di reclusione) ed euro 15.825.000 di multa
(euro 25.000 x 633).
I giudici di appello hanno, poi, precisato che detta pena è stata aumentata di
anni 4 di reclusione ed euro 2.175.000 per il capo B), poi ridotta per il rito alla
pena in concreto irrogata (anni 8 di reclusione ed euro 12.000.000 di multa).
6.3. Ciò premesso, deve essere evidenziato che, anche in considerazione
delle doglianze sviluppate in appello e dell’assenza di impugnazione da parte del
Pubblico ministero, l’indicazione della pena finale di anni 10 di reclusione,
operata dal primo giudice prima della riduzione per il rito, determina la
individuazione in anni 2 di reclusione dell’aumento per il capo B).
Il giudice di appello, invece, ha proceduto, nell’esplicitazione dei calcoli
relativi alla determinazione della pena per il capo A), a determinare l’aumento di
pena per il capo B) in anni 4 di reclusione, precisando che la pena finale, prima
della diminuente per il rito abbreviato, è di anni 12 di reclusione, lasciando
6

15.825.000 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen., per il concorso con il capo

quindi immutata la pena finale applicata dal primo giudice nella misura di anni 8
di reclusione ed euro 12.000.000 di multa.
In considerazione di quanto sopra esposto, è fondato il motivo di ricorso che
denuncia la violazione dell’art. 442 cod. proc. pen., poiché la riduzione di un
terzo per il rito abbreviato è stata erroneamente effettuata sulla pena

dell’incremento, in assenza di appello del Pubblico ministero, della pena
determinata in primo grado (anni 10 di reclusione).
6.4. D’altra parte il quinto motivo di ricorso è in parte fondato perché è
errata la determinazione degli aumenti di pena operata per le circostanze
aggravanti contestate al capo A), mentre è manifestamente infondato il motivo
di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., non
ricorrendo più circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Il giudice di appello ha erroneamente applicato per primo l’aumento per la
circostanza ad effetto comune di cui all’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del
1998, procedendo, quindi, all’ulteriore aumento nella misura di un terzo per la
circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 12, comma 3-53, d.lgs.
n. 286 del 1998.
Tale procedimento è errato perché, a mente dell’art. 63, comma terzo, cod.
pen., deve essere applicata per prima la circostanza ad effetto speciale e poi
quella ad effetto comune, sicché la pena base di 5 anni di reclusione doveva
essere aumentata nella misura determinata dal giudice pari ad un terzo per
l’aggravante ad effetto speciale fino ad anni 6 e mesi 8 di reclusione, poi
ulteriormente aumentata nella misura determinata dal giudice pari ad anni 1 di
reclusione per l’aggravante ad effetto comune, così fino ad anni 7 e mesi 8 di
reclusione.
Restando fermo il disposto aumento di 2 anni di reclusione per il concorso
con il capo B), la pena finale risulta di anni 9 e mesi 8 di reclusione ed euro
18.000.000 di multa, ridotta per il rito ad anni 6, mesi 7 e giorni 10 di reclusione
ed euro 12.000.000 dì multa, pena che deve essere rideterminata da questa
Corte ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

7

determinata di anni 12 di reclusione dal giudice di appello a seguito

7. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con riguardo al
trattamento sanzionatorio che deve essere rideterminato nel senso sopra
indicato.
I ricorsi sono nel resto infondati.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
determinazione della pena con riguardo alle circostanze aggravanti del delitto di
cui al capo A) e alla diminuente per il rito, e ridetermina la pena, a carico di
ciascun imputato, in anni sei, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro
12.000.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 20 aprile 2018.

Il Consis

estensore

Il Presidente
Angela Tardio
e’?

,

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA