Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20188 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20188 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZUCCARO MAURIZIO nato il 25/08/1961 a CATANIA

avverso la sentenza del 24/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola FILIPPI,
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso
dato atto dell’assenza del difensore

Data Udienza: 20/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 1 marzo
2011 con la quale Maurizio ZUCCARO è stato riconosciuto responsabile del delitto
di partecipazione all’associazione mafiosa Cosa Nostra -clan Santapaola – nel
periodo dal febbraio 2000 al 7 luglio 2005 (art. 416-bis, commi primo, secondo,

per la durata di 8 mesi, pena aggiunta in continuazione con la pena dell’ergastolo
inflitta con la sentenza della Corte d’assise d’appello di Catania del 19 maggio
2006, irrevocabile il 6 novembre 2007.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito Maurizio
ZUCCARO è stato riconosciuto responsabile della partecipazione alla ridetta
associazione mafiosa, in un periodo di tempo interposto rispetto ad altre due
condanne irrevocabili per la partecipazione alla medesima organizzazione
criminale (Corte di assise di appello di Catania del 11 novembre 2005,
irrevocabile il 20 settembre 2006, relativa alla partecipazione all’associazione
mafiosa fino al novembre 2002; sentenza della Corte d’appello di Catania del 6
novembre 2015, irrevocabile il 1 giugno 2016, relativa alla partecipazione alla
medesima organizzazione dal luglio 2005 all’aprile 2010), sulla base delle
conversazioni intercettate tra soggetti appartenenti all’organizzazione medesima
i quali riferiscono delle attività poste in essere dal ricorrente nell’ambito
dell’organizzazione, con particolare riferimento alle attività estorsive in relazione
alle quali gli interlocutori lamentavano che ZUCCARO violava la «competenza
territoriale» interna al gruppo criminale.
Ad avviso dei giudici di merito gli elementi probatori sopra descritti risultano
logicamente rafforzati dagli accertamenti definitivi compiuti con le citate due
pronunce ; che riguardano il periodo immediatamente antecedente e quello
immediatamente successivo a quello contestato nel presente procedimento,
sicché ulteriormente dimostrative della persistente partecipazione del ricorrente
alla organizzazione criminale.

2.

Ricorre Maurizio ZUCCARO, a mezzo del difensore avv. Giuseppe

Rapisarda, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando:
– (primo motivo) la violazione di legge e il vizio della motivazione con
riguardo alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite presso
impianti esterni;

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terzo, quarto e sesto, cod. pen.) e condannato alla pena dell’isolamento diurno

- (secondo motivo) la violazione di legge e il vizio della motivazione con
riguardo all’affermazione della responsabilità perché incentrata su conversazioni
intercorse tra altri soggetti alle quali il ricorrente non ha partecipato, nonché
perché le medesime si riferiscono a un periodo prossimo a quello già coperto dal
giudicato e concernono imprecisate attività estorsive che non possono essere

conflittualità esistente tra il ricorrente e i vertici dell’organizzazione criminale,
sicché appare difficile fondare su tale elemento la persistente partecipazione.
D’altra parte, i giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di responsabilità
sulla accertata precedente e successiva partecipazione del ricorrente
all’organizzazione criminale, così illegittimamente omettendo di individuare
specifiche condotte da cui desumere la persistente partecipazione
all’organizzazione. Infine, i giudici di merito hanno omesso di considerare che i
diversi collaboratori di giustizia hanno riferito della partecipazione del ricorrente
soltanto con riguardo a un periodo antecedente a quello in contestazione;
– (terzo motivo) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al
mancato riconoscimento del bis in idem con la sentenza della Corte d’appello dì
Catania del 11 novembre 2005 e con la sentenza della Corte d’appello di Catania
del 6 novembre 2015. In particolare, la prima decisione, che concerne
formalmente la partecipazione all’associazione fino al novembre 2002, esaurisce
la condotta partecipativa del ricorrente al quale, nel presente giudizio, viene
unicamente contestata una conversazione del maggio 2003, peraltro priva di
significativo rilievo. D’altra parte, la seconda decisione, che ha condotto
all’assoluzione del ricorrente dall’accusa di partecipazione all’associazione
mafiosa in epoca successiva al 2002, ha invece ritenuto la responsabilità del
medesimo per il periodo fino all’aprile 2010 il quale, dunque, ricomprende il
periodo oggetto del presente giudizio; in proposito è fallace l’argomentazione
della Corte territoriale che, al fine di individuare il periodo di appartenenza alla
associazione mafiosa giudicata con la citata sentenza, fa riferimento alla parte
motiva nella quale viene individuato il periodo tra il luglio 2000 e l’aprile 2010,
mentre la contestazione risulta formulata in forma aperta a partire dal novembre
2002;
– (quarto motivo) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo
al trattamento sanzionatorio e alle circostanze aggravanti, avendo
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attribuite al ricorrente. Nell’ambito delle conversazioni, inoltre, è emersa la

illegittimamente la Corte territoriale ritenuto la sussistenza delle aggravanti sulla
base della semplice notorietà del fenomeno e della accertata partecipazione del
ricorrente alla medesima organizzazione in epoca antecedente e successiva.
D’altra parte, il trattamento sanzionatorio risulta determinato in modo del tutto
immotivato, senza peraltro procedere alla unificazione delle pene per il delitto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. È inammissibile il primo motivo di ricorso perché generico.
2.1. La giurisprudenza dì legittimità ha costantemente affermato che
«l’accertamento dell’obiettiva situazione di insufficienza o inidoneità degli
impianti di intercettazione esistenti presso la Procura della Repubblica è di
competenza del pubblico ministero, e non richiede alcuna certificazione ulteriore,
ove ne sia stato dato atto nel decreto reso ai sensi dell’art. 268, comma terzo,
cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 15718 del 23/02/2016, Furlani, Rv. 266815).
2.2. Il ricorso non si confronta con l’ampia e puntuale motivazione fornita dai
giudici di merito in ordine alla esistenza di una obiettiva e documentata
situazione tale da giustificare il mancato utilizzo degli impianti della Procura della
Repubblica, essendo state acquisite agli atti le comunicazioni del responsabile
dell’ufficio intercettazioni che attestano l’indisponibilità degli apparati presso la
sede dell’ufficio requirente, risultando peraltro ampiamente motivata la necessità
di procedere all’immediata attivazione delle intercettazioni dovendo contrastare
l’attività criminale posta in essere sul territorio dall’organizzazione mafiosa
oggetto di investigazioni.
Il ricorso si limita a riproporre le argomentazioni già esposte nelle fasi di
merito e alle quali è stata fornita ampia e congruente risposta.

3. Sarà, ora, esaminato il secondo motivo di ricorso che denuncia la valenza
probatoria delle intercettazioni di conversazioni di terzi e la responsabilità.
3.1. L’infondatezza del motivo di ricorso concerne, innanzitutto, le censure
mosse al criterio probatorio seguito dai giudici di merito con riguardo alle
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associativo con le altre due pronunce per analogo reato.

intercettazioni di conversazioni intervenute tra soggetti diversi dall’imputato che
riferiscono elementi accusatori a suo carico.
Il canone probatorio seguito dai giudici di merito è pienamente aderente ai
principi espressi in sede di legittimità, recentemente ribaditi nella sentenza delle
Sezioni Unite Sebbar nella quale si è affermato che «le dichiarazioni auto ed

autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente
interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti
dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,
Sebbar, Rv. 263714, che richiama, peraltro, il costante orientamento di
legittimità già affermato da Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv.
218392 e da altre decisioni, tra cui Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv.
251812).
In particolare, si è affermato che «il contenuto di un’intercettazione, anche
quando si risolva in una precisa accusa in danno dell’imputato che non vi ha
preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata
in correità e, pertanto, se anch’esso deve essere attentamente interpretato sul
piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale
valutazione, ai canoni di cui all’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (in
questo senso, si veda Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 dep. 2016, Ambroggio,
Rv. 265747).
3.1.1. Con specifico riferimento alla valutazione delle risultanze delle
intercettazioni operate tra soggetti diversi dall’imputato i quali riferiscono di
notizie apprese da terzi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «gli
elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle
quali non abbia partecipato l’imputato, costituiscono fonte di prova diretta
soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente
motivato, previsto dall’art. 192, comma primo, cod. proc. pen., senza che sia
necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi
abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità,
precisione e concordanza in conformità del disposto dell’art. 192, comma
secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv.
268042).
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etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente

Nel caso esaminato dalla citata decisione, è stata censurata la sentenza
impugnata, confermativa della condanna in primo grado, perché, risolvendosi la
prova individualizzante nella confidenza fatta dai familiari di un detenuto per
altra causa in un colloquio intercettato, nel corso del quale indicavano gli
imputati come autori del furto oggetto di procedimento senza evocare la fonte

diretti ovvero avessero riferito notizie apprese da altri o da voci correnti.
3.1.2. Con riguardo, invece, alle intercettazioni operate tra soggetti
appartenenti a un’organizzazione criminale i quali riferiscano e discutano di fatti
appresi nel contesto associativo, si è affermato che «gli indizi raccolti nel corso di
conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l’imputato,
possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri
esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti» (Sez. 6, n. 8211 del
11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509).
In particolare, si è fatto riferimento all’esigenza che: a) il contenuto della
conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano
all’imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell’ambito
dell’associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino
non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per
ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro).
3.2. Così ricostruito il panorama giurisprudenziale, è possibile esaminare le
generiche denunce contenute nel secondo motivo di ricorso.
In proposito, è sufficiente evidenziare che il ricorso non denuncia la
inattendibilità o la non credibilità soggettiva dei conversanti, sicché ricade in
argomentazioni di fatto sul significato da attribuire al narrato che, per í limiti
propri del presente giudizio, è insindacabile.
D’altra parte, è sufficiente evidenziare che dette conversazioni afferiscono al
contesto associativo dell’associazione «Cosa Nostra», della quale i conversanti
costituiscono associati di elevato spessore criminale e di elevato grado.
Le notizie emerse nelle indicate conversazioni integrano una condivisione
delle conoscenze fra gli adepti, realizzando quella diffusione interna al circuito
associativo di conoscenze relative alla vitalità stessa dell’organizzazione
criminale, attività che poteva essere compromessa dalle iniziative, espressamente
giudicate non ortodosse assunte dal ricorrente.
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dell’informazione, ha mancato di accertare se detti confidenti fossero testimoni

3.3. Sono del tutto inammissibili, perché non autosufficienti, le censure
concernenti l’interpretazione delle conversazioni intercettate e le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia che si basano sulla mera enunciazione delle
verbalizzazioni, senza che il Collegio sia stato messo in grado di esaminare nel
complesso il compendio probatorio di riferimento.

contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla
valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se
motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.
6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6, n. 17619 del
08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).
3.4. Le residue argomentazioni sviluppate nel motivo di ricorso che
riguardano il giudizio di responsabilità sono generiche e assertive, e dunque
inammissibili, perché non si confrontano con l’ampia motivazione della sentenza
impugnata che ha evidenziato e valorizzato i vari elementi di prova a carico,
espressamente valutando, con congrua e logica motivazione, non significative le
singole argomentazioni difensive che sono risultate prive della capacità di
indebolire il complessivo ragionamento probatorio.

4. È infondato il terzo motivo di ricorso relativo alla violazione del ne bis in
idem.
Con logica e coerente motivazione entrambi i giudici di merito hanno escluso
la sussistenza del bis in idem poiché la sentenza della Corte d’appello di Catania
del 11 novembre 2005 riguarda la partecipazione all’associazione fino al
novembre 2002, mentre i fatti oggetto del giudizio si sviluppano in un periodo
successivo, come risulta palesemente dal contributo conoscitivo offerto dalle
sopra citate intercettazioni che riguardano condotte poste in essere nell’anno
2003.
Analoghe conclusioni sono state logicamente tratte con riguardo alla
sentenza della Corte d’appello di Catania del 6 novembre 2015, essendo risultato
accertato che la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa si è
sviluppata dal luglio 2005 all’aprile 2010, così essendo stata temporalmente
limitata la contestazione originariamente formulata in forma aperta a partire dal
novembre 2002.
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D’altra parte, deve ricordarsi che l’interpretazione del linguaggio e del

5. È infondato anche il quarto motivo di ricorso.
5.1. Va, innanzitutto, premesso che «in tema di associazione per delinquere
di tipo mafioso, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto,
cod. pen., concernente l’illecito finanziamento di attività economiche, ha natura

consegue che essa è valutabile, anche in difetto di formale contestazione, a
carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso, ed anche al concorrente
esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggravante o che per colpa li
ignori» (Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261334).
La Corte di appello ha illustrato le risultanze derivanti dalle numerose
sentenze irrevocabili acquisite nell’ambito del procedimento con riguardo
all’esistenza di una struttura di tipo verticistico e alla capillare diffusione in tutto
il territorio siciliano dell’associazione mafiosa «Cosa Nostra», con particolare
riferimento al territorio della provincia di Catania, la quale è risultata
particolarmente attiva nel settore delle estorsioni, impostate in modo capillare
sul territorio.
5.1.1. Va ricordato che «in tema di associazione per delinquere di stampo
mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall’art.
416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che
sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per
colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della
stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso» (Sez.
1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254).
La Corte di appello ha illustrato ampiamente le risultanze derivanti dalle
numerose sentenze irrevocabili acquisite nell’ambito del procedimento con
riguardo all’esistenza di una struttura di tipo verticistico e armata in tutto il
territorio siciliano dell’associazione mafiosa «Cosa Nostra», la quale è risultata
avere impiegato in diverse circostanze varie armi per porre in essere azioni
intimidatorie e punitive.
Sotto il profilo soggettivo della attribuibilità della indicata circostanza
aggravante all’imputqto ZUCCARO, nella sentenza impugnata sono contenuti
k
ampi riferimenti \clà parte del medesimo ricorrente ad azioni intimidatorie, sicché
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f/

oggettiva ed è, pertanto, riferibile all’attività dell’associazione in quanto tale; ne

la doglianza appare infondata, laddove si consideri la notoria disponibilità di armi
in capo all’organizzazione per la quale opera il medesimo.
5.2. È, invece, inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibilì, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di
legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena, giacché la

adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e dei precedenti penali e
giudiziari – elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti
nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
5.3. È, infine, inammissibile il motivo di ricorso che riguarda il mancato
riconoscimento della continuazione con le sentenze relative alla partecipazione
mafiosa (Corte d’appello di Catania del 11 novembre 2005; sentenza della Corte
d’appello di Catania del 6 novembre 2015), non risultando in proposito formulata
alcuna specifica istanza nel giudizio di cognizione.
Infatti, l’atto di appello censurava, peraltro in modo del tutto generico, la
determinazione della pena aggiunta in continuazione con la sentenza della Corte
d’assise d’appello di Catania del 19 maggio 2006 (relativa all’omicidio), senza
che fossero formulate richieste in merito alle altre due sentenze irrevocabili per
associazione mafiosa.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20 aprile 2018.

motivazione dell’impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato per avere

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