Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20183 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20183 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CRISALLI NATALE nato il 29/08/1958 a REGGIO CALABRIA
RICHICHI ROCCO nato il 24/07/1980 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO
CANEVELLI
che ha concluso

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Il PG conclude per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Data Udienza: 11/10/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza resa il 16 giugno – 14 settembre 2016 la Corte di appello di
Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato
dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 11
maggio – 30 luglio 2015 nei confronti di Natale Crisalli e di Rocco Richichi.
Il Crisalli era stato imputato dei reati di tentato omicidio in danno di Franco
Fabio Quirino (capo A), di minaccia aggravata nei confronti del Quirino e di Rocco

C), con la recidiva semplice, fatti contestati come commessi in Reggio Calabria, il
3 marzo 2014.
Il Richichi era stato imputato, in concorso con il Quirino, poi deceduto, di
detenzione e porto illegali di una pistola calibro 7,65 (capo D) e di minaccia
aggravata in danno di Alfredo Giustra (capo E), con la recidiva semplice, fatti
contestati come commessi in Reggio Calabria, rispettivamente il 4 marzo ed il 3
marzo 2014.
1.1. La sentenza di primo grado aveva assolto il Crisalli dal tentato omicidio
sub A) e il Richichi dalla sola detenzione dell’arma comune da sparo sub D),
mentre aveva dichiarato il Crisalli colpevole del delitto sub B), riqualificato come
violenza privata aggravata, e dei reati di porto e detenzione illegali dell’arma sub
C), escluse la circostanza aggravante di cui all’art. 7 di. n. 152 del 1991 e, per
la sola detenzione di arma, la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod.
pen. e, posti i reati in continuazione, ritenuta la recidiva semplice, lo aveva
condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro
10.000,00 di multa; aveva dichiarato il Richichi colpevole del reato sub D), con
riferimento al residuo addebito del porto illegale di arma comune da sparo, e del
reato sub E), escluse le contestate aggravanti e la recidiva, e, posti i reati in
continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi quattro di
reclusione ed euro 3.000,00 di multa; aveva altresì condannato il Crisalli al

Richichi (capo B) e di detenzione e porto illegali di una pistola calibro 7,65 (capo

risarcimento dei danni in favore della parte civile Rocco Richichi, da liquidarsi in
separata sede, oltre spese processuali.
1.2. La Corte territoriale ha confermato in toto la sentenza di primo grado
condannando il Crisalli alla rifusione delle ulteriori spese in favore del Richichi,
parte civile.

2. Avverso questa decisione hanno proposto ricorso i difensori del Crisalli
chiedendone l’annullamento ed articolando a sostegno dello stesso quattro
motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentavano violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU

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e illogica motivazione.
In modo illogico la Corte territoriale aveva disatteso la doglianza relativa al
mutamento del fatto verificatosi in primo grado in violazione del principio sancito
dall’art. 521 cod. proc. pen., oltre che dei principi affermati dai giudici di
Strasburgo con la nota sentenza Drassich.
Il Crisalli si era doluto innanzi ai giudici di appello del fatto che per uno dei
reati era stata mutata la qualificazione giuridica senza assicurare alla difesa il
contraddittorio sul relativo tema, ma la Corte aveva incongruamente risposto che

adeguato.
La tesi esposta dai giudici di appello, pur arricchita da riferimenti
giurisprudenziali, aveva condotto ad una conclusione comunque illogica, perché
l’art. 6 CEDU riconosceva all’imputato il diritto di essere informato dei fatti di
accusa e della qualificazione giuridica data agli stessi, sicché il potere conferito al
giudice di riqualificare i fatti doveva essere sempre accompagnato dalla garanzia
per l’accusato di esercitare il diritto di difesa in modo concreto ed efficace: nel
caso di specie, ove l’imputato avesse avuto tempestiva consapevolezza che
l’accusa si era trasformata da minaccia in violenza privata, avrebbe potuto
valutare di non procedere con il rito abbreviato, ma di optare per il rito ordinario
al fine di dare un impulso istruttorio adeguato a quella diversa accusa, od ancora
avrebbe potuto accedere al rito abbreviato condizionato. Sicché la questione non
era di garantire semplicemente all’imputato di partecipare alla discussione circa
la nuova accusa.
2.2. Con il secondo motivo, si prospettava omessa motivazione sul concorso
tra le fattispecie di cui all’art. 612 e di cui all’art. 610 cod. pen.
Nell’appello si era evidenziata l’erroneità della valutazione compiuta dal
giudice di primo grado circa la sussistenza del reato di cui all’art. 610 cod. pen.
sottolineandosi la possibilità del concorso tra il reato di minaccia e quello di
violenza privata, concorso che, se ritenuto, avrebbe dovuto condurre il G.u.p. a
rimettere gli atti al P.m.: epperò la Corte territoriale nulla aveva argomentato in
merito.
Si era così determinata l’omessa motivazione, secondo quanto avevano più
volte affermato sia la Corte di legittimità interna, sia la Corte EDU, che avevano
sottolineato la necessità che la sentenza spiegasse dettagliatamente le ragioni
della sua scelta: in questo caso tale spiegazione era assolutamente necessaria
proprio per la possibile coesistenza delle due fattispecie essendo indispensabile
che la Corte giustificasse la ragione per la quale si era privilegiata ipotesi della
violenza privata escludendo la minaccia, invece di rimettere gli atti al P.m. per la
separata contestazione dell’art. 610 cod. pen.

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in fase di appello il diritto di difesa poteva esplicarsi in modo satisfattivo ed

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si doleva della motivazione
contraddittoria resa sul mancato riconoscimento della legittima difesa.
La Corte territoriale, uniformandosi alla sentenza di primo grado, aveva
erroneamente escluso l’evenienza della causa di giustificazione di cui all’art. 52
cod. pen., reputando non necessaria ed anche sproporzionata la condotta
offensiva integrata dall’imputato, omettendo di considerare che erano due giorni
che il Crisalli era perseguitato dal Quirino con frasi ingiuriose e gravi minacce di
morte dirette a lui ed alla sua famiglia, sicché – essendo ben conscio della

comportamenti spregiudicati, quale quello di istigare il Richichi ad investirlo con
l’automobile – il Crisalli aveva realizzato il rischio per la sua incolumità e, a
fronte dell’ennesimo allarme determinato dal suddetto, aveva estratto l’arma e lo
aveva minacciato.
Tale condotta, considerate le circostanze, era certamente qualificabile quale
legittima difesa, almeno putativa, essendosi egli attivato nella consapevolezza,
almeno presunta, di difendersi da un male ingiusto ed imminente e lo aveva
fatto in modo proporzionato, se si considerava il potenziale investimento da
parte di un veicolo o l’aggressione di più persone, probabilmente armate, a cui
egli stava andando incontro.
2.4. Con il quarto motivo si evidenziava altresì illogicità della motivazione in
ordine alla ritenuta aggravante teleologica.
I giudici di secondo grado sul punto avevano ritenuto che la determinazione
del Crisalli di portare l’arma con sé era evidentemente ispirata dalla finalità
aggressiva nei confronti dei suoi denigratori: però essi non avevano spiegato
dove avessero individuato gli elementi per poter ritenere la dedotta evidenza.
Al contrario, la sequenza degli eventi stava a dimostrare la finalità difensiva
che aveva sorretto la condotta del ricorrente, essendosi resa necessaria – la
detenzione dell’arma – soltanto a seguito dell’esigenza di tutelarsi a fronte delle
cattive intenzioni manifestate dal Quirino: sicché l’aggravante avrebbe dovuto
essere in ogni caso eliminata, con i conseguenti effetti sul trattamento
sanzionatorio.

3. Anche la difesa del Richichi ha interposto ricorso avverso la sentenza di
appello chiedendone l’annullamento e deducendo cinque censure, secondo cui la
decisione era viziata da inosservanza o erronea applicazione della legge penale e
da motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
3.1. Tali vizi si erano manifestati, innanzi tutto, in relazione all’art. 192 cod.
proc. pen.: la Corte territoriale aveva affermato la penale responsabilità
dell’imputato sulla scorta dei dati poco obiettivi emersi dall’istruttoria, senza

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pericolosità del Quirino, che era solito andare in giro armato tenendo

fornire contezza in ordine alle prove a suo carico ritenute rilevanti, senza
avvedersi dell’inadeguatezza del compendio indiziario e senza valutare
adeguatamente la tesi difensiva.
Così argomentando la sentenza di appello aveva contravvenuto al canone di
cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. che imponeva l’assoluzione
dell’imputato anche quando era insufficiente la prova che egli avesse commesso
il reato.
3.2. Sotto il profilo della motivazione, la sentenza di appello ne era

fra la motivazione della sentenza di secondo grado e di quella della sentenza di
primo grado, perché il relativo principio esigeva che ciascuna delle due decisioni
avesse un suo apparato logico: cosa che non si era verificata in questo caso,
essendosi esaurito il discorso della sentenza di appello nel mero richiamo della
prima decisione, senza nemmeno l’enunciazione del principio di diritto in
concreto applicato.
Era stato, dunque, utilizzato lo schema della motivazione per relationem al
di fuori dei presupposti richiesti per la legittima adozione di questa tecnica
argomentativa, in particolare essendosi trascurato l’esame da parte del giudice di
appello delle risultanze sottoposte alla sua decisione ed essendosi risolto il
richiamo alla motivazione di primo grado in una formula precostituita, del tutto
inadeguata all’esame effettivo delle questioni poste con l’appello.
3.3. Quanto, in particolare, al ritenuto porto dell’arma, i giudici di appello
non avevano considerato che la testimonianza del Giustra non era nella sostanza
confermata dalla testimonianza de relato del Missineo, il quale aveva reso una
dichiarazione da cui, fra l’altro, emergeva il tentativo di Peppe Crisalli di
allontanare il Quirino dai luoghi in cui abitava il fratello.
Le dichiarazioni di Peppe Crisalli nemmeno autorizzavano le conclusioni
raggiunte dalla Corte territoriale.
Più in generale non sussistevano risultanze certe in ordine alla
consapevolezza del Richichi del porto della pistola da parte del Quirino, né in
ordine all’eventuale istigazione o determinazione che il Richichi avesse fornito al
Quirino circa la condotta incriminata, né in ordine a qualsiasi altro suo contributo
causale: sussisteva dunque contrasto fra la motivazione della sentenza e le
succitate risultanze processuali, mancando sulla base di queste ultime il riscontro
degli elementi costitutivi del concorso di persone nel reato relativamente alla
posizione del Richichi e non potendo affermarsi che quest’ultimo avesse serbato
un contegno che andasse al di là della mera connivenza non punibile.
3.4. Del pari, con riferimento al delitto di minaccia aggravata, l’unica fonte
di accusa, de relato dal Quirino, era costituita soltanto dalle dichiarazioni del

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completamente priva; né poteva supplire l’argomento inerente all’integrazione

Missineo.
3.5. La motivazione era illogica e mancante anche in ordine all’omesso
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo, il relativo
diniego, dato conto dell’esame di tutti i parametri stabiliti dall’art. 133 cod. pen.,
considerando, fra gli altri, gli indici relativi all’occasionalità della condotta e
stabilendo se il reato fosse sintomatico in modo effettivo di riprovevolezza e
pericolosità, alla luce di tutti gli elementi disponibili.
La Corte territoriale aveva omesso tale analisi limitandosi a far riferimento

base degli accadimenti, senza valutare la posizione specifica dell’imputato, dando
immotivatamente per scontata la non meritevolezza da parte sua delle suddette
attenuanti.

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i
ricorsi, per essere i motivi posti a loro sostegno o manifestamente infondati o
radicati su questioni di fatto, non deducibili in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, in primo luogo, dato atto che all’udienza dell’Il ottobre 2017 è stata
esaminata ed alfine rigettata l’istanza di differimento dell’udienza fatta pervenire
in pari data da uno dei difensori del Crisalli, avv. Corrado Viazzo, per motivi di
salute attinenti alla sua persona.
E’ stato ritenuto ostativo all’accoglimento dell’istanza il rilievo che il Crisalli
risulta assistito anche da altro difensore (avv. Vincenzina Leone). Operando nel
processo il munus di codifensore che può validamente difendere l’imputato, si è
preso atto dell’insussistenza dei presupposti di differire il processo stesso, alla
stregua del disposto di cui all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., in relazione
all’art. 484 e, poi, all’art. 614 cod. proc. pen., come da ordinanza di pari data
che qui si intende richiamata.

2. La Corte ritiene l’impugnazione del Crisalli non fondata e, come tale, da
rigettarsi, mentre considera inammissibile quella proposta nell’interesse del
Richichi.

3. Per l’inquadramento generale della vicenda e delle questioni processuali
che rivestono interesse in vista della delibazione della corrispondente
impugnazione, giova segnalare che, per quanto riguarda in particolare la
posizione del Crisalli, secondo i giudici di appello, lo strumento della

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ad una misura di prevenzione lontana nel tempo ed alla subcultura che era alla

riqualificazione, ex art. 521 cod. proc. pen., era utilizzabile anche in sede di
giudizio abbreviato, così essendosi legittimamente ritenuta la sussistenza della
violenza privata in luogo della minaccia: e il diverso inquadramento era del tutto
prevedibile. Circa l’esigenza di rendere effettivo il contraddittorio sul punto, era
sufficiente che l’imputato potesse, come aveva fatto, difendersi nel merito con
l’atto di appello, avendo egli titolo a formulare con esso anche le istanze per le
eventuali integrazioni probatorie.
In punto di fatto sussisteva il carattere minaccioso della condotta del Crisalli

Corte territoriale, inoltre, non era possibile individuare nella fattispecie la
scriminante della legittima difesa mancando i requisiti della necessità della
reazione e della proporzione tra azione ed asserita difesa. Sussisteva, inoltre, il
nesso teleologico fra il porto dell’arma e la violenza privata, essendo stato – il
primo reato – coordinato in modo certo alle finalità aggressive concretatesi nel
secondo.
3.1.

Posto ciò, il primo motivo, che lamenta l’illegittimità della

riqualificazione del reato di minaccia in violenza privata già sancita dalla
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello, è infondato.
Occorre anzitutto precisare che, nel caso concreto, la contestazione già
prevedeva il comportamento a cui la minaccia del Crisalli aveva indotto il
Richichi, ossia ad abbandonare il luogo in cui essi si trovavano, così trasmodando
in violenza privata, essendo assodato che criterio discretivo tra il delitto di
violenza privata e quello di minaccia si individua nell’elemento intenzionale: per
la sussistenza della minaccia è sufficiente che l’agente eserciti genericamente
una azione intimidatoria (trattandosi di reato formale con evento di pericolo
immanente nella stessa azione), la violenza privata presenta sotto il profilo
soggettivo un quid pluris, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare,
tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall’essersi l’altrui
volontà estrinsecata in un comportamento coartante.
Va aggiunto che la violenza privata è un reato di danno a carattere
commissivo e pertanto non può concettualmente escludersi la giuridica possibilità
del tentativo qualora il costringimento non si sia verificato, non essendo
necessario, per la sua configurabilità, che la minaccia abbia effettivamente
intimorito il soggetto passivo determinando una costrizione, ancorché
improduttiva del risultato perseguito, essendo sufficiente che si tratti di minaccia
idonea ad incutere timore e diretta a costringere il destinatario a tenere, contro
la propria volontà, la condotta pretesa dall’agente (Sez. 5, n. 40782 del
11/07/2013, C., Rv. 257201).
Nel caso di specie, la violenza privata consumata dal Crisalli è stata

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che aveva determinato l’allontanamento del Quirino e del Richichi. Secondo la

giustificata in modo sufficiente e logico dai giudici di merito, nei sensi già
indicati.
In ordine, poi, alla questione della lamentata violazione del diritto di difesa
per la riqualificazione, posto che la garanzia del contraddittorio in ordine alla
diversa definizione giuridica del fatto, secondo l’orientamento interpretativo
prevalente che il Collegio condivide e riafferma, deve ritenersi assicurata anche
quando venga operata dal giudice di primo grado, nella sentenza pronunziata
all’esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi di appello l’imputato è

rivalutazione e l’acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il
fondamento (Sez. 2, n. 36110 del 07/06/2017, Griner, n. m.; Sez. 6, n. 10093
del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961; sulla pienezza del diritto di difesa assicurata,
a fronte della riqualificazione avvenuta in primo grado, dalle facoltà connesse
all’atto di appello e, poi, se del caso, con il ricorso per cassazione, senza che ciò
integri, ex se, violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell’imputato
ad un equo processo, Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138).
In effetti, alla stregua di questo indirizzo, il diritto dell’imputato al
contraddittorio su quella che sia una riqualificazione in senso proprio può essere
esercitato anche attraverso l’esercizio del diritto all’impugnazione, tanto più
quando la diversa definizione giuridica avvenga con la sentenza di primo grado,
così tenendosi conto in modo articolato delle modalità di esercizio del diritto di
difesa in ipotesi intaccata dall’attività di riqualificazione, considerando l’entità, in
concreto, della lesione e delle effettive facoltà garantite dall’ordinamento alla
corrispondente posizione di reagire alla nuova definizione del fatto, anche per gli
effetti pregiudizievoli in tema di trattamento sanzionatorio e termini
prescrizionali.
Per quanto concerne il presente caso, la deduzione essenziale svolta dal
ricorrente si risolve nel fatto che il contraddittorio sulla qualificazione abbia
costituito il punto esclusivo attinto dalla decisione di primo grado:
contraddittorio, tuttavia, del tutto recuperato nel grado successivo, senza
ripercussioni sulla strategia difensiva, non emergendo concrete facoltà che siano
restate, in ipotesi, vulnerate dalla decisione stessa.
La stessa deduzione dell’eventuale alternativa scelta del rito ordinario o di
quello abbreviato condizionato è stata ricollegata unicamente all’esercizio del
diritto di difendersi provando: non è risultato, però, nemmeno dedotto che tale
diritto del Crisalli, dopo l’emersione della diversa definizione del fatto, sia stato in
qualche misura conculcato. Non è stato, in particolare, dedotto che nel giudizio
di appello l’imputato abbia chiesto, ma per qualche ragione non abbia potuto
esercitare le facoltà connesse a tale suo diritto, come, in thesi, derivante dalla

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posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua

diversa qualificazione del fatto.
3.2. Assodato ciò, con il secondo motivo, il ricorrente ha anche ipotizzato
che i due reati potessero concorrere ed ha censurato la decisione impugnata per
non aver approfondito questo aspetto, con l’effetto che per il reato di violenza
privata avrebbe dovuto operarsi la trasmissione degli atti al P.m.
L’argomento deduce e prova troppo, in relazione alla concreta analisi
compiuta dai giudici di merito: una volta appurata la correttezza giuridica della
qualificazione del fatto già contestato, l’eventualità che i reati potessero
concorrere, con la conseguente aggiunta di una contestazione a carico

dell’imputato, integra prospettazione che non può essere dedotta da
quest’ultimo, che è carente di interesse al riguardo.
3.3. Va disattesa anche la doglianza che censura la sentenza impugnata per
l’analisi, lamentata come inadeguata e contraddittoria, che è pervenuta a negare
la causa di giustificazione della legittima difesa, quanto meno putativa.
Il motivo non riesce, infatti, a scalfire l’argomento adottato dalle sentenze di
merito in ordine all’assenza della necessità alla base della condotta
pesantemente minatoria, messa in essere dal Crisalli ai danni del Quirino e del
Richichi ,ed all’assenza di proporzione tra l’offesa in concreto temuta (avendo lo
stesso Crisalli dato atto che il Richichi con l’automobile aveva eseguito una
manovra facendo “finta” di investirlo) e quella arrecata.
Del resto, l’avere il Crisalli preconizzato con sufficiente anticipo ulteriori
incontri in giornata con i suoi avversari e l’essersi per tale ragione dotato
dell’arma carica con cui poi aveva agito ha integrato da parte sua un
atteggiamento univocamente indicativo dell’accettazione della prefigurata sfida,
condotta consapevolmente preferita all’alternativa possibilità di evitare gli
scontri, guadagnare una qualsivoglia soluzione implicante il discessus dal nuovo
momento di frizione o, infine, a fronte dell’altrui finta aggressione, l’opzione per
una soluzione effettivamente difensiva, e non marcatamente e
spropositatamente offensiva idonea ad alimentare la spirale di minacce e
violenza fra gli antagonisti.
Si deve, nel solco di tali considerazioni, riaffermare il principio in base al
quale non può invocarsi la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad
una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e
nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e
senza disonore (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa, Rv. 272036; Sez.
1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016).
A tale proposizione si connette la valutazione della situazione in concreto
secondo il contesto configurabile al momento dell’azione: l’accertamento della
legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio

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t

ex ante, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al
contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare
solo in quel momento (e non ex post) l’esistenza dei canoni della proporzione e
della necessità di difesa, costitutivi dell’esimente della legittima difesa (Sez. 1, n.
7302 del 02/12/2016, dep. 2017, Bafunno, n. m.; Sez. 4, n. 33591 del
03/05/2016, Bravo, Rv. 267473).
3.4. In ordine al quarto ed ultimo motivo del ricorso proposto dal Crisalli, è
conseguente alla soluzione accolta scrutinando la precedente doglianza la
reiezione anche di questo: la finalità aggressiva accertata dai giudici di merito e

sfociata nella violenza privata giustifica l’affermazione della Corte territoriale che,
con ragionamento congruo e logicamente corretto, ha confermato anche la
sussistenza della circostanza aggravante teleologica riferita ai reati di detenzione
e porto abusivo dell’arma coordinati allo scopo di commettere il delitto di
violenza privata.
Sotto il profilo della compatibilità della violenza privata aggravata dall’uso
dell’arma e della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen. relativa
ai reati afferenti alle armi si rileva che la circostanza aggravante dell’uso
dell’arma nella violenza privata non assorbe la circostanza aggravante del nesso
teleologico in relazione ai reati connessi di detenzione o di porto illegale di armi,
perché essa non implica che l’arma impiegata sia detenuta o portata
illegalmente.
Costituisce, per vero, principio consolidato quello in base al quale affinché si
verifichi l’assorbimento della norma sull’aggravante comune in quella che
prevede un’aggravante speciale è necessario che quest’ultima contenga tutti gli
elementi della fattispecie prevista dalla norma generale, oltre ad ulteriori
elementi specializzanti: ciò nella specie non si è verificato (Sez. 1, n. 16703 del
12/12/2013, dep. 2014, Postorino, n. m.; similmente, in tema di rapina, Sez. 2,
n. 33435 del 21/07/2015, Costanzo, Rv. 264157).
3.5. Di conseguenza, l’impugnazione proposta dal Crisalli deve essere
rigettata.
Tale esito determina, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali

4. Trascorrendo all’esame della posizione del Richichi, va evidenziato che,
per la Corte di merito, la prova certa del sua concorso nel porto dell’arma
impugnata dal Quirino emergeva dal complesso degli elementi di prova acquisiti,
ivi comprese le dichiarazioni di Salvatore, detto Peppe, Crisalli, che aveva fatto
riferimento all’azione del Quirino, il quale era sceso dall’auto condotta dal
Richichi (essendo il Quirino privo di patente) già con la pistola in pugno,

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i/

essendo, nel contesto analizzato, da escludere che il Richichi fosse privo della
consapevolezza del porto dell’arma e del fine ritorsivo del suo impiego e non
avesse nutrito la volontà di coadiuvare il passeggero in quella scoperta condotta.
Adeguata era stata anche la negazione a tale imputato delle circostanze
attenuanti generiche, essendo stato l’unico a negare finanche l’evidenza ed
essendo soggetto già raggiunto dalla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno, proprio per la sua contiguità ad elementi
malavitosi del calibro del Quirino, di cui era stato autista e factotum.

compiuta, quanto alla sua posizione, dalla Corte territoriale: lo ha fatto però in
modo totalmente generico, senza precisare a quale specifica fonte di prova egli
intendesse far riferimento e senza enucleare le corrispondenti ragioni della
critica.
Occorre sul punto riaffermare il principio secondo cui sono inammissibili, per
violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che,
deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione,
riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal
complessivo contenuto dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento
dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, n. 23308 del
18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601; fra le altre, v. Sez. 2, n. 20677
del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071).
Il ricorrente, in questa doglianza, non ha neanche rappresentato rispetto a
quali specifiche prove e per quali ragioni la valutazione giudiziale sarebbe stata
viziata da motivazione contraddittoria e quali punti della tesi difensiva sarebbero
stati indebitamente negletti.
4.2. Parimenti generico si appalesa il secondo motivo che lamenta l’uso
distorto compiuto dalla Corte territoriale della tecnica della motivazione per
relationem.
Va brevemente ribadito che la motivazione

per relationem

di un

provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando faccia riferimento,
recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui
motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del
provvedimento di destinazione, fornisca la dimostrazione che il giudice abbia
preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di
riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione e l’atto di
riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da
motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al
momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica
ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo

11

4.1. Il Richichi, con il primo motivo, ha contestato la valutazione delle prove

della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera,
Rv. 216664; Sez. 1, n. 43565 del 02/03/2017, Di Fiore, n. m.; Sez. 6, n. 53420
del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839).
Posto ciò, l’esame della motivazione resa dalla Corte territoriale (cfr. pagg.
23-26), con riferimento alla posizione del Richichi, ha esposto in modo compiuto
gli snodi essenziali del percorso giustificativo che l’ha condotta alla conferma
delle statuizioni della sentenza di primo grado, richiamando gli argomenti
analizzati dal primo giudice, valutando i motivi di gravame e poi svolgendo

doglianze non meritavano condivisione.
Il ricorrente, invece, ha esaurito la sua censura sul tema suddetto
limitandosi a lamentare genericamente l’abuso della suddetta tecnica
argomentativa, senza chiarire in quali passaggi la dedotta relatio sarebbe caduta
nella carenza motivazionale. Ed allora deve rilevarsi che è inammissibile il ricorso
per cassazione basato su motivi che si limitano a lamentare l’omessa
valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il
relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il
contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si
assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. Infatti, l’atto
di ricorso deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 7, n. 54712 del 18/09/2017,
Nardinocchi, n. m.; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv.
264879).
4.3. Inammissibile perché esorbita nella prospettazione di una valutazione di
fatto alternativa è la terza doglianza, nella parte in cui propone di mutare di
segno al senso delle dichiarazioni del Missineo, per depotenziare la deposizione
del Giustra in ordine al contegno serbato dall’imputato con riferimento al reato di
porto illegale dell’arma, a fronte delle congrue considerazioni esposte dai giudici
di merito sul relativo argomento anche in virtù degli elementi forniti da
Salvatore, detto Peppe, Crisalli.
Il tutto si colloca, peraltro, in un ambito rispetto al quale il ricorrente ha
mancato di offrire la necessaria, autosufficiente contezza degli atti istruttori
oggetto di critica.
4.4. Lo stesso è a dirsi con riguardo al quarto motivo che prende di mira, in
modo parimenti generico, l’accertamento compiuto dai giudici di merito del reato
di minaccia ascritto al Richichi assumendo che a sorreggere il convincimento
sussisteva soltanto la testimonianza de relato del Missineo, contrariamente a
quanto la Corte territoriale ha in modo congruo chiarito quando ha
specificamente ribadito che soltanto per la configurazione del (non ritenuto dal

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specifiche e congrue considerazioni per giungere alla conclusione che le

primo giudice) tentato omicidio le testimonianze in questione erano de relato,
mentre per la minaccia, come per il porto d’armi, concorrevano i contributi
dichiarativi di Salvatore, detto Peppe, Crisalli e dello stesso Giustra.
4.5. In ordine al quinto motivo, non può non rilevarsi che l’istanza di
applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stata rigettata dalla Corte
di merito che – non obliterando la base argomentativa su cui si era fondato il
primo giudice – ha fatto leva su specifici indicatori, ricompresi anche fra quelli
contemplati dall’art. 133 cod. pen., di segno negativo, ricordando l’assoluta

finanche l’evidenza dei fatti, la sua personalità segnata da condotta negativa,
risultante anche dall’essere stato il Richichi attinto dalla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno, in relazione alla sua
contiguità con gli ambienti criminali, rappresentati specialmente dal Quirino, con
il quale era stato in rapporti tali da non disdegnare di svolgere per lui il ruolo di
factotum ed autista, elementi ritenuti ostativi all’applicazione dell’art. 62-bis cod.
pen., così confutando in modo sufficientemente argomentato la correlata censura
proposta con l’atto di gravame.
Posto tale ragionamento giustificativo, analitico e congruo, la reiterazione
della doglianza in questa sede si esaurisce in generico lamento, mirante
semplicemente a censurare la mancata rassegna di tutti i parametri valutabili per
il riconoscimento delle attenuanti in parola.
Epperò, una volta assodato che la valutazione in senso sfavorevole
all’imputato compiuta dai giudici di merito si è basata su una coordinata pluralità
di elementi ritenuti – con discorso organico e coerente – ostativi al
riconoscimento delle suddette attenuanti, deve immediatamente rilevarsi che la
richiamata censura, lì dove sottende il rimprovero dell’omessa considerazione di
altri parametri dosimetrici a favore del ricorrente, si rivela strutturalmente
inidonea ad infirmare la valutazione di merito che si è basata sul riscontro di
diversi elementi sfavorevoli alla posizione del reo.
Occorre, sull’argomento, richiamare, ribadendolo, il principio secondo cui,
una volta che il giudice di merito abbia adeguatamente giustificato la negazione
delle suddette circostanze attenuanti enunciando compiutamente i fattori
preclusivi, non è necessario che, poi, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo
sufficiente che egli abbia fatto riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr., fra
le altre, Sez. 1, n. 44852 del 27/04/2017, Marongiu, n. m.; Sez. 3, n. 28535 del
19/03/2014, Lule, Rv. 259899), atteso che la ratio dell’art. 62-bis cod. pen. non
impone al giudice di merito di esprimere una distinta valutazione circa ogni

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assenza di collaborazione da parte del reo, l’emersa sua volontà di negare

singola

deduzione difensiva,

bastando l’indicazione degli elementi di

preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle corrispondenti
attenuanti (arg. ex Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Nemmeno quest’ultimo motivo si appalesa dunque ammissibile.
4.6. Discende da tali considerazioni l’inammissibilità dell’impugnazione
proposta dal Richichi che determina, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa
correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di

dedotti, si stima equo fissare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Crisalli Natale, che condanna al pagamento delle spese
processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di Richichi Rocco che condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 ottobre 2017

Il C n gliere stensore
try z

Il Presidente
Angela Tardio

una somma alla Cassa delle ammende in misura che, per il contenuto dei motivi

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