Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20181 del 03/05/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 20181 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALOMBA PIERO nato il 13/07/1989 a ROMA

avverso la sentenza del 15/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Piero Palomba propone ricorso personalmente avverso la sentenza
emessa il 15/5/2017 dalla Corte di appello di Roma, chiedendone
l’annullamento.

2. Il ricorso presentato personalmente dall’imputato il 13/9/2017 è
inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett.

a),

cod. proc. pen., in

relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, come
modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in

Data Udienza: 03/05/2018

vigore il 3 agosto 2017, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare
ricorso personalmente.

3. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/5/2018.

Il Consigliere estensore
Piero Messini D’Agostini
i

somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

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