Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20180 del 03/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20180 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HOXHA ZYDI nato il 30/01/1970 in ALBANIA

avverso l’ordinanza del 12/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Maria Stefano PINELLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 15/6/2017, il Tribunale di Ancona, in sede di
riesame, confermava l’ordinanza in data 18/5/2017 con la quale il G.i.p. dello
stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a
Zydi Hoxha per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309.

Data Udienza: 03/05/2018

L’ordinanza veniva annullata dalla Suprema Corte (Sez. 6^, n. 56990 del
6/11/2017) per motivi inerenti all’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, sulle
quali era fondata in larga parte l’ordinanza genetica.
Decidendo in sede di rinvio, lo stesso Tribunale, in diversa composizione,
con ordinanza del 12/01/2018 ha dato atto preliminarmente che il profilo della
gravità indiziaria é superato, alla luce della sentenza di applicazione della pena
(di anni quattro e mesi quattro di reclusione, oltre alla multa) medio tempore
intervenuta, e che la misura di massimo grado é stata sostituita con quella degli

Il Tribunale del riesame ha ritenuto quest’ultima misura idonea e
proporzionata rispetto alle esigenze cautelari, poiché “all’imputato sono state
contestate ben tre condotte di cessione di stupefacente di tipo cocaina per
quantitativi consistenti, condotte che evidenziano da un lato la non occasionalità
delle stesse ed anche il pieno inserimento dello stesso nel traffico degli
stupefacenti con contatti con soggetti ed organizzazioni in grado di fornire simili
quantitativi, contatti che, pur tenuto presente il perdurare dello stato detentivo,
non possono ritenersi definitivamente cessati”.

2. Propone ricorso Zydi Hoxha, a mezzo del proprio difensore di fiducia,
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, che sarebbe totalmente priva di
motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo

proposto.
Nel valutare l’idoneità e l’adeguatezza della misura degli arresti
domiciliari, alla quale l’imputato è stato sottoposto successivamente alla
sentenza di annullamento, il Tribunale – come risulta dalla motivazione sopra
riportata – ha fatto riferimento al profilo inerente alla sussistenza delle esigenze
cautelari, con chiaro per quanto implicito richiamo al pericolo di recidiva, desunto
dalla gravità e non occasionalità del fatto commesso nonché dalla negativa
personalità di Zydi Hoxha, emersa dalle stesse modalità della condotta.
In proposito, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’ultimo
periodo della lettera c) dell’art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla
legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola
gravità del “titolo di reato”, astrattamente considerato, ma non già dalla
valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in
quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di
valutazione che, investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a
comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio

2

arresti domiciliari.

sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del
soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez.
2, n. 57293 del 18/12/2017, De Stasio, non mass.; Sez. 4, n. 18802 del
21/03/2017, Semilia, Rv. 269944, in motivazione; Sez. 1, n. 37839 del
02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez, 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia,
Rv. 265168).
Il ricorrente si è limitato a dedurre, senza fondamento, la mancanza di
motivazione e non ha svolto alcuna considerazione in ordine alla insussistenza

4. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della
somma di C 2.000, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/5/2018.
Motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore
Piero Messini D’Agostini

eL

n’oxi‘

Il Presidente
PieraqiiE,p Davigo

delle esigenze cautelari.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA