Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20179 del 03/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20179 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BISACCIA EUGENIO nato il 26/05/1981 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 30/01/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Maria Stefano PINELLI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/1/2018, il Tribunale del riesame di Napoli,
accogliendo l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. dello
stesso Tribunale in data 27/11/2017, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la
misura cautelare della custodia in carcere ad Eugenio Bisaccia per i reati di
rapina aggravata dall’uso di un’arma ed evasione.

Data Udienza: 03/05/2018

Il G.i.p. aveva reiterato l’ordinanza di rigetto, pur a seguito della
trasmissione da parte del Pubblico Ministero dei video, ad integrazione del
materiale probatorio in precedenza depositato, affermando che il difetto di
gravità indiziaria non era stato colmato.
Il Tribunale disattendeva detta valutazione, ritenendo che Eugenio
Bisaccia, all’epoca del fatto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, fosse
gravemente indiziato di avere commesso, nella tarda serata del 21/7/2017, la
rapina in danno di Domenico Mincione, al quale aveva sottratto la somma di 80

della sua autovettura parcheggiata.

2. Propone ricorso Eugenio Bisaccia, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per vizio di motivazione, illogica
e contraddittoria (con riferimento agli esiti del verbale di individuazione
fotografica del 25/7/2017 ed all’annotazione di servizio del 26/7/2017 della P.S.
di Montecalvario), e per violazione di legge, in relazione all’art. 273 del codice di
rito.
Il ricorrente, richiamando i citati atti, deduce che la persona offesa ha
riconosciuto quale autore della rapina la persona che nel video è ripresa in
prossimità del luogo in cui avvenne il fatto e non già quella – pacificamente
individuabile in Eugenio Bisaccia – che la stessa mattina del 21/7/2017 si era
recata in Commissariato.
La maglietta nera rinvenuta presso l’abitazione di Bisaccia, poi, secondo
il Tribunale ha caratteristiche particolari, che però la persona offesa non aveva
descritto, cosicché non si può ritenere che la stessa sia identica a quella
indossata dal rapinatore, così come trascurabile è il sequestro di uno short a
casa del ricorrente, ritenuto molto simile a quello dell’autore del fatto, non
essendo l’indumento caratterizzato da particolari segni distintivi.
Gli operanti, inoltre, non possono avere riconosciuto nel video Bisaccia,

euro dopo avergli puntato una pistola alla tempia mentre si trovava all’interno

poiché del rapinatore non si vede il volto, mentre il riferimento all’andatura ed
alla corporatura è generico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito
in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato.

2. Va premesso che, secondo il diritto vivente, il controllo di legittimità
relativo ai provvedimenti

de libertate è circoscritto all’esame del contenuto

2

cr

dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
In particolare, la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273
cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di
specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti né

e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur
investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una
diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; ne
consegue che, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la
valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione
spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie
(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del
02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri,
Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 dell’11/08/2014, Rv. Contarini, Rv. 261400; Sez.
6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
La deduzione del vizio di motivazione, pur ammessa dal legislatore anche
per i ricorsi in materia cautelare, non può che risentire intensamente della
struttura del controllo di legittimità: non può essere quella del ricorso per
cassazione avverso i provvedimenti cautelari la sede dell’approfondita indagine
probatoria che comporti la rivalutazione e la discussione del valore probatorio
specifico e collettivo dei singoli elementi che compongono la provvista probatoria
(Sez. 6, n. 22333 del 06/06/2012, Lagravanese, Rv. 252885).

3. Il ricorrente, inoltre, propone una lettura del materiale probatorio
contrastante con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
secondo il quale, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza
necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la
valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti,
dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello
di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma

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l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza

anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario
tendente a dissolverne la relativa ambiguità e ad inserirli in una lettura
complessiva che di essi chiarisca l’effettiva portata dimostrativa e la congruenza
rispetto al tema d’indagine prospettato dall’accusa nel capo di imputazione (Sez.
1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780; Sez. F., n. 38881 del
30/07/2015, Salerno, Rv. 264515; Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013,
Della Costa, Rv. 254871; Sez. 1, n. 16548 del 14/03/2010, Bellocco, Rv.
246935).

unitariamente i singoli elementi indiziari acquisiti a carico di Eugenio Bisaccia,
con una esposizione degli stessi non sempre correttamente interpretata o
riassunta nel ricorso.
Si tratta:
– in primo luogo dell’esito della individuazione fotografica da parte della
persona offesa, la quale, con riferimento all’autore della rapina, trovò la
fotografia di Bisaccia “molto somigliante nelle caratteristiche somatiche del volto,
naso, orecchie, nonché la barba non definita”;
– del riconoscimento da parte della vittima, “senza ombra di dubbio”,
della maglia nera indossata da Bisaccia, “identica a quella indossata anche dallo
stesso rapinatore”;
– della circostanza che il rapinatore, pacificamente individuato come tale
nel video acquisito, avesse “un’andatura particolare, una corporatura ben
definita, identica a quella dell’uomo [Bisaccia] ritratto la mattina del 21 luglio
2017 mentre si recava al commissariato”: il Collegio ha dato atto di avere
visionato i video, apprezzando la chiarezza delle immagini e la valutazione, sia
pure parziale (in assenza della ripresa del volto), è confortata da quella degli
operanti che ben conoscevano il ricorrente.
Il Tribunale, dunque, ha dato congrua motivazione in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nozione che – è opportuno ribadirlo non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di
colpevolezza finale, essendo sufficiente, in sede cautelare, l’emersione di
qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla
responsabilità dell’indagato (Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv.
270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n.
53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del
15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini,
Rv. 257576).

4

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, valutando anche

4. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della
somma di C 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.
cod. proc. pen.
Così deciso il 3/5/2018.

Il Consigliere estensore
L’

‘ero Messini D’Agostini
cAt;

Il Presidente
canni o Davigo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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