Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20178 del 26/04/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 20178 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
IMPERATO GIOVANNI n. a Torre del Greco il 14/8/1979
avverso l’ordinanza resa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 22/3/2018

-Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza camerale del 26/4/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’istanza di revoca della
custodia cautelare in carcere formulata nell’interesse dell’Imperato, ritenendo la persistenza
delle esigenze cautelari poste a fondamento del trattamento cautelare e l’inidoneità del mero
decorso del tempo a giustificarne la rivisitazione.
2. In data 22/3/2018 l’imputato dichiarava presso l’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di
Bologna di proporre ricorso avverso l’ordinanza reiettiva della Corte d’Appello felsinea,
riservandosi la presentazione di memorie nei termini di legge.

Data Udienza: 26/04/2018

3. Il ricorso è per più versi inammissibile. Infatti, l’inammissibilità consegue,da un lato, alla
mancata presentazione dei motivi a norma dell’art. 591 lett. c) in relazione all’art. 581 lett. c)
cod.proc.pen., dall’altro, alla personale proposizione del ricorso da parte dell’imputato.
Questa Corte ha affermato il principio che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di
provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte
personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla
legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori
iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, precisando che va tenuta distinta la

titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il
quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).
4. Alla declaratoria d’inammissibilità accede la condanna al pagamento delle spese processuali
e di una sanzione pecuniaria che in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella specie si stima
equo determinare in euro duemila.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 Aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
enico Gallo

legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla

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