Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20177 del 26/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20177 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

Data Udienza: 26/04/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BRIOCCIA GIULIO n. a S. Giovanni Suergiu il 24/7/1979
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Monza in data 19/12/2017

– Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza camerale del 26/4/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
– Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Baldi, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;
– Udito il difensore, Avv.Domenico Marco Maria Chindamo, che si è riportato ai motivi,
chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO

1

o-)\

1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Monza rigettava l’appello proposto
nell’interesse del Brioccia avverso l’ordinanza del Gip del locale Tribunale che aveva disatteso
la richiesta di revoca del sequestro preventivo di sei autovetture di illecita provenienza,
intestate alla società Pay Master .
Il provvedimento impugnato, richiamati i gravi indizi in ordine al delitto di truffa aggravata in
danno della Sesto Autoveicoli Spa, consistita nell’acquisito da parte di Pozzati Gianpietro e altri
soggetti in corso di identificazione di 31 autoveicoli di ingente valore, garantendone il

e cedendo i veicoli ad altri soggetti, confermava il quadro indiziario a carico del Brioccia per il
delitto ex art. 648 cod.pen. e la sussistenza del periculum in mora, disattendendo il gravame
difensivo.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato a mezzo del difensore, Avv. Domenico Marco
Maria Chindamo , deducendo:
2.1 l’erronea applicazione degli art. 322 bis e seguenti e il vizio della motivazione, stante la
carenza dei presupposti per l’adozione del vincolo cautelare in assenza di elementi da cui
desumere la mala fede dell’imputato nell’acquisto dei veicoli e l’impossibilità di configurare la
protrazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato, non essendo, peraltro, più
operativa la Nologroup che li cedette ;
2.2 il vizio della motivazione con riguardo alla mancata presa d’atto delle censure difensive
contenute nei motivi di gravame e la mancata esplicazione dell’iter logico seguito alla luce
degli atti in quella sede indicati. La difesa lamenta che il Collegio cautelare non ha tenuto
conto delle argomentazioni sviluppate e della documentazione prodotta a sostegno dell’appello,
svilendone i contenuti sulla base di rilievi congetturali, nonostante la tesi difensiva sia
sostenuta dalla documentazione prodotta che attesta che i prezzi d’acquisito dei veicoli erano
quelli correnti sul mercato dell’usato e usuale era anche il prezzo di rivendita; che i pagamenti
erano avvenuti attraverso bonifici e che la società aveva i mezzi finanziari per far fronte
all’operazione, elementi tutti attestanti la buona fede del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte e, ancor
prima, aspecifico in quanto elude il confronto critico con le ragioni poste a fondamento della
reiezione dell’appello, supportate da esaustiva motivazione.
3.1 Pacificamente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge e, secondo la costante
elaborazione della giurisprudenza di legittimità, in tale nozione vanno ricompresi sia gli
“errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei
2

pagamento a mezzo di falsa fideiussione bancaria, senza provvedere alle obbligazioni assunte

requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,
Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del
10/01/2013,Gabriele, Rv. 254893;Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296;Sez.
2 n. 18951 del 14/03/2017,Napoli e altro, Rv. 269656 ), evenienza nella specie non
ravvisabile.
Il Collegio cautelare ha ritenuto la documentazione prodotta dalla difesa, i rilievi in ordine alla

del Brioccia di ampliare il proprio oggetto sociale, ricomprendendovi il commercio dei veicoli,
circostanze inidonee a scalfire il quadro indiziario che milita a carico del prevenuto e a revocare
in dubbio i presupposti del provvedimento ablativo e il successivo diniego di revoca. Ha in
particolare evidenziato l’assenza di plausibili giustificazioni da parte dell’indagato in relazione
alla conclusione dell’operazione commerciale relativa all’acquisito di dieci autovetture
provenienti da reato, per un costo complessivo di euro 259mi1a, tenuto conto che la società del
prevenuto Pay Master operava nel settore delle banche dati, aveva un fatturato assai modesto
e accusava all’epoca dell’acquisito perdite di bilancio, e ha negato valore dimostrativo della
buona fede del Brioccia all’avvenuto pagamento dei mezzi mediante bonifici bancari, non
potendosene inferire tout court la mancanza di consapevolezza circa la provenienza delittuosa
dei beni in presenza di ulteriori e contrari elementi.
L’ordinanza impugnata rilevava, infatti, come quattro delle autovetture acquistate fossero
state subito dopo rivendute a un prezzo sensibilmente inferiore, con una perdita netta di euro
35mila in ordine alla quale non sono state fornite spiegazioni, e del pari l’indagato non ha
spiegato con chi avesse perfezionato l’acquisto, avendo il Pozzati, amministratore della
Nologroup, negato di averlo mai conosciuto. Pertanto, in considerazione delle modalità della
truffa come ricostruite in fase d’indagini e della individuazione di preventivi canali di
commercializzazione dei veicoli ( essendo stato accertato che anche altre due società, la
Denicars e la Optima, avevano apparentemente acquistato veicoli provento del reato per
rivenderli a prezzi inferiori) il Tribunale del Riesame ha concluso per la sussistenza di un
apparato indiziario resistente alle obiezioni difensive e per la legittimità del diniego opposto alla
richiesta di revoca, stante la necessità di impedire la protrazione delle conseguenze dannose
del reato.
La trama argomentativa dell’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo, ha
dunque fornito congrua giustificazione della reiezione del gravame sicchè i vizi denunziati
s’appalesano insussistenti.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità accede la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

3

oi\

congruità del prezzo d’acquisito e di rivendita dei veicoli e la adombrata scelta della società

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 Aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente

Sentenza a motivazione semplificata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA