Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20176 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20176 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MELLEA GENNARO PIERINO n. a Catanzaro 1’8/1/1976
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 30/11/2017

– visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza camerale del 26/4/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per
il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n.18385/17, resa il 2/3/2017, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione
annullava a seguito di impugnazione del P.m. l’ordinanza in data 4/10/2016 del Tribunale del
Riesame di Catanzaro, che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo d’urgenza
disposto nei confronti del Mellea ed avente ad oggetto somme di denaro per un valore di euro
646.742,46 costituente profitto dei reati di truffa aggravata e di corruzione in atti giudiziari. La
pronunzia rescindente segnalava la fallacia dell’annullamento disposto dal collegio cautelare sul
presupposto che il richiamo per relationem operato dal Gip all’informativa della Guardia di
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Data Udienza: 26/04/2018

Finanza non consentisse l’esatta individuazione delle condotte illecite oggetto di contestazione
ai fini della verifica circa la sussistenza del fumus commissi delicti, evidenziando la legittimità
del rinvio agli elementi oggettivi emersi in fase di indagine, segnalati nella richiesta del P.m., e
la compiuta indicazione nell’ordinanza di convalida del sequestro d’urgenza dei fatti per i quali
è stata disposta la misura, la qualificazione giuridica degli stessi e le fonti di prova da cui il
giudice emittente ha desunto gli elementi posti a fondamento del vincolo cautelare.
La Corte di legittimità escludeva, inoltre, il difetto di autonoma valutazione da parte del Gip,

con le fattispecie in contestazione emergeva dalla compiuta individuazione dei fatti con
l’indicazione delle relative fonti di prova e dalla collocazione degli stessi nel contesto del
sodalizio criminoso guidato dal Mellea, in relazione al quale l’indagato è stato già in
precedenza attinto da misura cautelare personale.
Il Tribunale di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riesame
argomentando che il sequestro disposto dal Gip è da ricondurre nell’alveo del procedimento
che vede il ricorrente indagato in veste di organizzatore di un’associazione per delinquere
dedita alla commissione di truffe ai danni di compagnie assicurative e del Fondo di garanzia
per le vittime della strada nonché di corruzione in atti giudiziari, rispetto al quale le fattispecie
delittuose poste a base della richiesta di sequestro costituiscono frutto dell’ ulteriore attività
investigativa condensata dalla Guardia di Finanza nella comunicazione di notizia di reato del
20/1/2016 e nella nota del 15 febbraio seguente, ove vengono specificamente indicati i sinistri
falsi o alterati quanto alle conseguenze dannose, mediante la specifica ricostruzione fattuale
dei singoli episodi, dei soggetti coinvolti, degli elementi indiziari raccolti e delle somme
illecitamente percepite. Il Collegio cautelare, inoltre, con riguardo al periculum in mora
richiamava l’ampia motivazione del Gip, sottolineando l’assenza di specifiche contestazioni da
parte dell’indagato.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Mellea a mezzo del difensore Avv. Vitaliano Leone,
deducendo la violazione di legge in quanto il Tribunale si sarebbe conformato alla decisione
della Corte di Legittimità senza considerare le questioni di diritto eccepite dalla difesa in tema
di prescrizione delle condotte ovvero circa l’assenza di querele. Analogamente pretermessi
risulterebbero i profili inerenti la mancata acquisizione di documentazione bancaria atta a
comprovare la corrispondenza tra le somme sequestrate e quanto asseritamente percepito
dagli indagati e l’assenza di indizi circa la remunerazione dei falsi testimoni in relazione al
delitto di corruzione in atti giudiziari. La mancanza assoluta di motivazione attinge anche le
obiezioni sollevate nella memoria difensiva depositata all’udienza del 30/11/2017 circa il difetto
di prova in ordine alla percezione effettiva dell’ingiusto profitto, non essendo stati acquisiti
riscontri ai dati forniti dalle Assicurazioni, circostanza che avrebbe dovuto quantomeno
condurre a limitare la misura alle sole somme di cui risulti provato l’incasso, tenendo conto
dell’eventuale mancanza di condizione di procedibilità ovvero dell’estinzione per prescrizione
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rilevando che la verifica circa la compatibilità e congruità degli elementi addotti dall’accusa

delle condotte nonché emendando gli errori derivanti dalla duplicazione del profitto in relazione
a contestazioni plurime relative ad un singolo episodio delittuoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La difesa del ricorrente lamenta la mancanza di
motivazione in ordine ai rilievi effettuati nella richiesta di riesame e nella memoria difensiva
depositata all’udienza del 30/11/2017, con particolare riguardo alla concreta perseguibilità dei
reati di truffa e corruzione in atti giudiziari contestati e posti a fondamento del disposto

Deve in via di premessa osservarsi che la pronunzia rescindente ha fissato i principi di diritto
cui attenersi nell’individuazione delle condotte investite dalla domanda cautelare reale e il
relativo fumus senza impingere, tuttavia, i contenuti dell’istanza di riesame, rimasti estranei
all’ordinanza impugnata per effetto dell’annullamento per vizi processuali.
Il giudizio di rinvio, pertanto, doveva di necessità misurarsi non solo con le affermazioni di
diritto della Corte di Legittimità ma anche con le deduzioni articolate dal ricorrente cui non ha
fornito risposta, con precipuo riguardo alle eccezioni di improcedibilità dell’azione per difetto di
querela ovvero alla dedotta estinzione per maturata prescrizione quantomeno di parte degli
illeciti addebitati.
3.1 Infatti, benché sia precluso al giudice del riesame l’accertamento del merito dell’azione
penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, egli è chiamato ad un controllo,
non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro
del “fumus” del reato ipotizzato, con riferimento non solo agli elementi costitutivi dell’illecito
ma anche alla loro concreta perseguibilità, purchè di immediato rilievo, verifica tanto più
necessaria alla luce della funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica,
modificata a seguito della commissione del reato propria del sequestro per equivalente (Sez. 2,
n. 50982 del 20/09/2016 , Dounna e altri, Rv. 268729; n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e
altro, Rv. 266896;Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337).

Siffatto scrutinio è ineludibile ove si tenga conto che spetta al giudice che, in sede di riesame,
proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto
del reato il compito di valutare la corretta determinazione di quest’ultimo (Sez. 6, n. 24277 del
08/04/2013, Rolli, Rv. 255441; n. 18767 del 18/02/2014, Giacchetto, Rv. 259678) ed ipotesi
di improcedibilità ovvero di estinzione del reato per maturata prescrizione ostano alla confisca
e al sequestro alla stessa strumentale, imponendo il rigetto della domanda cautelare e la
riduzione del quantum vincolato.
Questa Corte ha affermato il principio che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la
confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (Sez. U, n. 31617
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sequestro per equivalente e all’eventuale riduzione del quantum confiscabile.

del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435). Più recentemente si è precisato che l’estinzione del reato
per prescrizione preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, a
prescindere dalla sua connotazione come obbligatoria o facoltativa, per la necessità di
interpretare tassativamente il concetto di condanna quale presupposto dell’ablazione, che è
inibita dalla sentenza della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara c. Italia, in quanto
il principio di legalità in campo penale preclude interpretazioni estensive o analogiche delle
norme interne in danno dell’imputato (Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015 , Meli, Rv. 262759;
Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015 , Prestanicola e altri, Rv. 263904. Sez. 6, n 8382 del

4. Alla luce dei rilievi che precedono deve, quindi, disporsi l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti,
al Tribunale di Catanzaro (Sezione per il riesame delle misure coercitive)
Così deciso in Roma il 26 Aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria e Santis

Il Presidente
enico Gallo
P

09/02/2011 Ferone, Rv. 249590).

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