Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20173 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20173 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari
nel procedimento a carico di
Abastante Giuseppe , nato a Rossano il 28/2/1994 avverso
l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 19 dicembre 2017.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela
Borsellino;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero,nella persona del
Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata
letta la memoria depositata il

28/3/2018 dall’avv. Ettore

Zagarese con cui si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
del Procuratore Generale o rigettarlo perché infondato.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, decidendo
in sede di riesame, ha annullato l’ordinanza del 7 dicembre 2017

Data Udienza: 24/04/2018

con cui il Gip del Tribunale di Castrovillari aveva applicato la
misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di
Abastante Giuseppe e di altri quattro indagati, in quanto attinto da
gravi indizi di colpevolezza in merito a due episodi di tentata
estorsione.
Nella motivazione il tribunale da atto che

la persona offesa

Mohammed Azeemullah, sentito a sommarie informazioni nel
novembre 2017, in occasione di una denunzia per un’aggressione

agenti intervenuti sul posto in Alfonso Ammirato, riferiva di avere
subito anche lui, tra aprile e ottobre 2016, alcuni danneggiamenti
nel suo locale e di essere stato minacciato nel settembre 2016 da
due individui, uno dei quali si identificava nell’Ammirato, che gli
avevano chiesto di consegnare loro somme di denaro, se non
voleva subire ancora attentati; aggiungeva che in due occasioni a
dicembre 2016 e a gennaio 2017, dopo avere subito un incendio,
nel suo negozio si erano presentati gli stessi due giovani
accompagnati da altri tre individui, a sollecitare il pagamento della
somma richiesta, dietro la minaccia di continuare i
danneggiamenti; riconosceva fotograficamente i cinque indagati,
specificando che Abastante aveva svolto le funzioni di palo in
occasione dei due ultimi episodi.
Il Tribunale , pur condividendo il positivo giudizio di attendibilità
formulato dal G.I.P nei confronti della persona offesa, ha sostenuto
che il tempo trascorso tra l’individuazione fotografica e i due
episodi estorsivi, circa nove mesi, e la sommaria descrizione dei
cinque indagati, che ha preceduto l’individuazione, inficiano
l’attendibilità del riconoscimento fotografico che non può
giustificare l’adozione della misura cautelare.
Pertanto ha annullato l’ordinanza impugnata per mancanza dei
gravi indizi.
2. Avverso la ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Castrovillari deducendo violazione di legge ai
sensi dell’art. 606 comma uno lettera D e vizio di motivazione
poiché il tribunale del riesame nell’annullare l’ordinanza cautelare
avrebbe fornito una motivazione carente e manifestamente
illogica, in quanto dopo avere analizzato le dichiarazioni rese dalle
persone offese evidenziandone la congruenza e conformità, ed
avere altresì formulato un giudizio positivo di attendibilità, ha
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subita dal fratello Raza ad opera di un soggetto identificato dagli

ritenuto non attendibile il solo atto di riconoscimento fotografico,
senza fornire al riguardo adeguata motivazione.
Deduce al riguardo il ricorrente che l’attendibilità della persona
offesa deve essere valutata nel suo complesso mentre il tribunale
è incorso in evidente contraddizione logica procedendo ad una
valutazione frazionata delle dichiarazioni riferibili ad un unico
episodio, senza precisare le ragioni di tale diversa valutazione.
A sostegno del positivo giudizio di complessiva attendibilità del

correttamente individuato nella fotografia dell’Ammirato il soggetto
accusato del tentativo di estorsione ai danni del proprio fratello
Raza nel novembre 2017, fornendo indicazioni confermate dal
fratello e dall’atro teste presente all’aggressione.
Né il tribunale ha offerto alcuna motivazione a sostegno della tesi
secondo la quale il decorso di nove mesi avrebbe inciso sulla
genuinità del riconoscimento fotografico, atteso che la persona
offesa ha fornito dichiarazioni precise e dettagliate, evidenziando
che gli episodi estorsivi dei quali era stato vittima lo avevano
talmente spaventato da imprimergli indelebilmente nella memoria i
volti degli estortori.
Quanto alle modalità del riconoscimento il ricorrente sottolineava
che la polizia giudiziaria aveva predisposto un album con 36
fotografie e aveva invitato le parti offese a fornire una descrizione
fisica degli aggressori, che veniva resa in modo piuttosto
dettagliato e corrispondente alle fotografie poi mostrate.
Al riguardo sottolinea che il riconoscimento fotografico costituisce
uno strumento probatorio atipico e ritenere che la sua efficacia sia
condizionata all’adozione di specifiche cautele rappresenta una
contraddizione in termini, poiché la atipicità dello strumento di
prova non può essere subordinata al rispetto di alcun protocollo
attuativo.
3.Con memoria depositata in cancelleria il difensore dell’indagato
ha chiesto preliminarmente che il ricorso proposto venga dichiarato
inammissibile, poiché la censura sollevata sarebbe contraria al
principio di autosufficienza e introdurrebbe valutazioni di merito
che il giudice di legittimità potrebbe confutare solo attraverso un
accertamento di fatto, precluso in questa fase. Il difensore chiede
comunque che il ricorso venga rigettato perché infondato in quanto
la sommaria descrizione degli indagati – eseguita prima

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Mohammed Azeemullah, evidenzia inoltre che questi ha

dell’individuazione fotografica in modo congiunto facendo
contestuale riferimento a tutti e cinque gli autori della estorsione unitamente al significativo lasso di tempo, intercorso tra gli episodi
denunziati e il positivo riconoscimento dei cinque indagati,
giustifica appieno la decisione del tribunale.
Considerato in diritto

1.11 ricorso è ammissibile e fondato.

collegio ritiene di condividere, “L’ordinanza del tribunale del
riesame che annulli un provvedimento applicativo di una misura
cautelare deve necessariamente contenere, in motivazione, il
confronto argomentativo con le ragioni addotte a sostegno del
titolo cautelare, mettendone in luce carenze o aporie idonee a
giustificarne l’integrale riforma e prendendo in considerazione
l’intero compendio accusatorio valorizzato nell’ordinanza
impugnata. (Sez. 2, n. 31916 del 09/07/2015 – dep. 21/07/2015,
P.M. in proc. Sambruni, Rv. 26444301)
Nel caso in esame, invece, il tribunale, nell’annullare l’ordinanza
cautelare ha adottato una motivazione fondata su affermazioni
apodittiche, non sostenute da adeguate ragioni o da massime di
esperienza, e in contrasto con consolidati orientamenti di questa
corte di legittimità. Inoltre le superficiali e contraddittorie
argomentazioni del collegio del riesame, aventi identico tenore per
i quattro indagati, nonostante la loro diversa posizione
processuale, risulta del tutto inidonea a scardinare l’articolato
ragionamento esposto nell’ordinanza impugnata.
E’ noto che “L’individuazione fotografica di un soggetto effettuata
dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui
affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità
della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica
certo della sua identificazione.” (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012 dep. 20/12/2012, Aleksov, Rv. 25391001) Inoltre è stato precisato
che” L’individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla
descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata,
trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la
ricognizione di persona. (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015 – dep.
04/03/2015, Panarese ed altri, Rv. 26330201)

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Deve premettersi che secondo un consolidato orientamento che il

E’ altresì pacifico che In tema di misure cautelari personali,
l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia
giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento
idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza,
indipendentemente dall’accertamento delle modalità e quindi della
rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a
norma dell’art. 213 cod. proc. pen., perché lascia fondatamente
ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale

confermi. (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015 – dep. 16/02/2015,
Fiorillo e altri, Rv. 26259901).
I gravi indizi di colpevolezza sono, infatti, quegli elementi a carico,
di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il
convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza, e
l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia
giudiziaria, indipendentemente dall’accertamento delle modalità e
quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale
ricognizione a norma dell’art. 213 cod. proc. pen., ben può essere
posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia
fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento,
formale o informale, o in una testimonianza che tale
riconoscimento confermi. (Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004 – dep.
09/02/2004, Acanfora, Rv. 22751101)
Anche recentemente questa corte ha ribadito che L’individuazione
fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari,
confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale
abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e
reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle
cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al
principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di
fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità
dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi
resa. (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017 – dep. 13/10/2017, Prina
e altri, Rv. 27104101)
Alla stregua di questi principi e a fronte della articolate
argomentazioni dell’ordinanza cautelare in merito alla piena
attendibilità della persona offesa e al valore gravemente indiziario
dell’individuazione fotografica effettuata, anche in ragione
dell’elevato grado di sicurezza palesato dalla persona offesa, il

o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento

tribunale non poteva limitarsi ad affermare, peraltro con identica
motivazione standardizzata per tutti gli imputati, la generale e
generica inattendibilità della detta ricognizione, solo perché l’atto
istruttorio è intervenuto nove mesi dopo i fatti illeciti e non è stato
preceduto dalla descrizione dettagliata dell’aspetto dei singoli
indagati, poiché questi due criteri di valutazione non si palesano
dirimenti, a fronte di un’articolata valutazione positiva della
credibilità della persona offesa contenuta nell’ordinanza cautelare.

eventuali indici specifici di inattendibilità del dichiarante, che
inficiano, in ipotesi, la positiva ricognizione della persona offesa, in
relazione alla peculiare posizione di ciascun
nulla argomenta sulla circostanza

singolo indagato;

che la persona offesa ha

effettuato positiva individuazione fotografica dell’Ammirato,
identificato sul luogo dell’aggressione in danno del di lui fratello
Raza, a riprova della sua attendibilità; omette, inoltre, di
considerare che, in base al racconto della persona offesa, uno dei
quattro indagati, oltre ad Ammirato, era tornato almeno quattro
volte a pretendere la consegna di denaro, mentre gli altri tre
avevano partecipato ad almeno due episodi estorsivi, consentendo
alla persona offesa di memorizzarne le caratteristiche somatiche;
neppure richiama eventuali deduzioni difensive assunte in
contraddittorio, che non possono essere valutate in questa sede.
Invero non si rinviene nella giurisprudenza di questa corte
un’affermazione di principio relativa alla inattendibilità
dell’individuazione fotografica, in quanto intervenuta meno di un
anno dopo i fatti illeciti, o perché non preceduta da dettagliata
descrizione, e il collegio del riesame non ha spiegato altrimenti
perché considera non credibile l’individuazione operata da una
persona offesa in buone condizioni di salute, dettagliata nel suo
racconto, che si è mostrata assolutamente certa e perentoria
nell’indicare i suoi aggressori, esponendo anche le ragioni del suo
indelebile ricordo.
Infine è il caso di rilevare che neppure la pronunzia richiamata
nell’ordinanza impugnata, (Cass Sez. 6, n. 17747 del 15/02/2017 dep. 07/04/2017, Buonaurio e altri, Rv. 26987601) legittima la
conclusione cui è pervenuto il tribunale, in quanto afferma che
l’atto di individuazione fotografica effettuato dai verbalizzanti non
ha valore fidefaciente, ma deve essere anch’esso sottoposto a

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Nella sua sommaria valutazione, il collegio del riesame non rileva

verifica postuma da parte del giudice, in relazione alle concrete
modalità di esecuzione.
In conclusione deve convenirsi con il ricorrente che le motivazioni
addotte dal tribunale appaiono censurabili perché in contrasto con i
principi di diritto sin qui esposti.
Per queste considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanza
impugnata e il rinvio al Tribunale per nuovo esame.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro,
sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, per
nuovo esame.
Così deciso in camera di consiglio il 24 aprile 2018
Il ons-Nliere est.
iu f

Il Presidente

P.Q.M.

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