Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2017 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2017 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SERRA PIETRO N. IL 05/12/1985
avverso la sentenza n. 1359/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 29/11/2012

a

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Serra Pietro ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, che per i reati di rapina aggravata, resistenza e lesioni
personali aggravate e porto illegale di armi improprie, e lamenta
violazione di legge, difetto di motivazione, travisamento del fatto in

di colpevolezza in ordine al reato di resistenza.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, che si configura anche nel caso del conducente
dell’auto che per sottrarsi al controllo, pone in essere manovre
spericolate, mettendo a rischio l’incolumità degli operanti,
correttamente interpretando e applicando i principi, più volte espressi
dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non
appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente
tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame
del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00
cassa delle ammende.

in favore della

riferimento alla valutazione della prova ,31. alla conferma del giudizio

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