Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2017 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2017 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BIHI SAID nato il 15/07/1954
STAFFOLANI GHERARDO nato il 01/01/1948 a RECANATI

avverso la sentenza del 10/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso
It

e per l’inammissibilità dei ricorsi.

Udito il difensore
il difensore presente si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 06/12/2017

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza in data 10 aprile 2015 la Corte di appello di Ancona riformava
parzialmente la sentenza del Tribunale di Macerata del 28 febbraio 2014 e, per
l’effetto, concesse agli imputati Said Bihi e Gherardo Staffolani le circostanze
attenuanti generiche, rideterminava in anni due e mesi otto di reclusione ed euro
30.000,00 di multa ciascuno la pena loro inflitta, in quanto ritenuti responsabili del
reato di cui all’art. 12, commi 3 e 3 bis, D.Lgs. n. 286/98, contestato per avere

degli stranieri extracomunitari Chalh Abderrazak, Bihi Hassan e Zarouali Aziz, ai
quali avevano procurato falsi rapporti di lavoro.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati a
mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Said Bihi ha dedotto:
a)

erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione. La

sentenza impugnata non espone argomentazioni logico-giuridiche idonee a
sostenere un giudizio di colpevolezza a carico del ricorrente, perché basate sulla
ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi, ossia dei tre cittadini
stranieri e degli apparenti datori di lavoro a ragione dell’assenza di validi motivi che
giustificherebbero il possibile mendacio, ma non si è considerato il risentimento
nutrito dai tre stranieri nei confronti del ricorrente per non avere egli fornito l’aiuto
richiesto. Egli si era limitato ad indirizzarli al coimputato Gherardo Staffolani,
conosciuto per il tramite di un amico comune, perché reperisse loro un’attività
lavorativa. La motivazione del risentimento è stata specificata nell’atto di appello,
mentre non è stata dimostrata la percezione di somme di denaro da parte del
ricorrente o il loro trasferimento dal Marocco sul suo conto bancario. Anche le
testimonianze dei datori di lavoro sono state ritenute attendibili, ma manca la prova
del concorso del ricorrente con la condotta tenuta dallo Staffolani ed è improbabile
che egli, senza avere percepito alcun vantaggio, abbia collaborato con questi in
danno dei propri parenti. La Corte di appello è incorsa nel travisamento di tutta la
fattispecie fattuale, poiché il Bihi aveva inviato i tre parenti dallo Staffolani sapendo
che questi svolgeva attività di consulenza per svariate ditte e che poteva essere di
aiuto. E’ altresì illogico il riconoscimento della sussistenza dell’aggravante dell’uso
di documenti falsi, essendo soltanto emerso dall’esame del coimputato Staffolani
che egli aveva apposto le firme dei propri clienti col loro consenso, come accaduto
in altre innumerevoli occasioni senza che il ricorrente fosse stato a conoscenza di
tali circostanze.
b) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art.
420-ter cod. proc. pen., comma 1. Si dissente dalla ordinanza di rigetto dell’istanza
1

procurato in cambio di cospicue somme di denaro l’ingresso nel territorio nazionale

di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato Bihi Said, pronunciata dalla Corte
di Appello di Ancona all’udienza del 10 aprile 2015; la Corte di merito ha ritenuto
che l’impedimento, pur documentato, non costituisse una assoluta incapacità a
comparire dello stesso, benché dai certificati medici prodotti fosse attestato che
egli, dimesso dall’ospedale in Francia il 18 marzo 2015, era sotto osservazione ed
impossibilitato ad affrontare un viaggio di circa 1000 km per presenziare
all’udienza.
2.2 Gherardo Staffolani ha dedotto:

ed assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine,
derubricazione del fatto ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 286/98.
Secondo la difesa, la opinabile ricostruzione della vicenda operata in sentenza non
consenta, la qualificazione del fatto nei termini esposti nel capo a) cliaEzapf.) di
imputazione. Il ricorrente si è limitato ad espletare il proprio mandato professionale
di consulente contabile per i datori di lavoro FRAMMENTI s.r.l. (richiesta relativa
al lavoratore Abderrazak Chalh), LIMMAGINE s.r.l. (richiesta relativa al lavoratore
Aziz Zarouali) e SMORLEST LUCIANO (richiesta relativa al lavoratore Bihi
Hassan), senza mai aver utilizzato documenti contraffatti o alterati; inoltre, per
avere ricevuto una comunicazione-invito da parte della Questura, i datori di lavoro
erano consapevoli di aver dato mandato allo Staffolani al fine di attivare la
pratica di assunzione delle tre persone offese, soggetti extracomunitari. In tal
senso si è acquisita copia conforme all’originale, rilasciata in data 18/02/2015
dalla Prefettura di Macerata, relativa alla documentazione attestante l’invito rivolto
in data 07/06/2007 a Luciano Smorlesi di presentarsi allo sportello unico per
l’immigrazione, invito regolarmente ricevuto dal medesimo in data 16/06/2007,
come da allegata ricevuta. Egli non ha poi ricevuto alcuna somma di danaro da
parte degli immigrati, percepita piuttosto dal coimputato Bihi, col quale egli aveva
soltanto intrattenuto un rapporto di mera conoscenza informale, tanto più che gli
stranieri hanno riferito di non avere preso accordi o di avere avuto contatti
direttamente col ricorrente, visto per la prima volta, una volta giunti in Italia nei
pressi del suo ufficio.
La modifica intervenuta al dettato normativo con la L. 189/02, che ha mutato
la formula originale con la sostituzione del verbo “favorire” con quello “procurare”,
appare rilevante, in quanto essa conferisce maggiore tassatività e determinatezza
alla fattispecie, poiché rende maggiormente preciso l’ambito di operatività della
norma, attribuendolo a condotte munite del carattere di effettività ed
implicando un apporto connotato di maggiore precisione, causalmente e efficiente
a determinare in via diretta il risultato finale- (cfr. Cass. sez. 1, 23 ottobre 2003, n.
40307). Il fine perseguito dalla norma è, pertanto, esclusivamente quello di
2

a) insussistenza del reato di cui agli artt. 12, commi 3 e 3 bis, D. Lgs. N. 286/98

sanzionare l’azione consistente nel procurare l’ingresso clandestino od illegale
nel territorio dello Stato, ossia nel porre le condizioni effettive e concrete a che si
verifichi il superamento del confine territoriale. Il ricorrente non ha “procurato”
l’ingresso illegale delle persone offese, giunte sul territorio nazionale a seguito di
regolari procedure amministrative ed utilizzando mezzi pubblici.

Considerato in diritto

e non collegati alle puntuali argomentazioni in cui si è sviluppata la motivazione
della sentenza impugnata.
1.In primo luogo va disatteso il secondo motivo di ricorso, proposto dal Bihi:
la Corte di appello ha respinto l’istanza di differimento dell’udienza del 10 aprile
2015 in quanto la documentazione prodotta attestava soltanto l’avvenuto ricovero
dell’imputato in un nosocomio in Francia sino al 18 marz6ma non le sue
condizioni di salute al momento dell’udienza stessa e l’impossibilità di spostarsi
per prendere parte personalmente al processo a suo carico. Tale situazione,
soltanto allegata dalla difesa con l’impugnazione, non si avvale di alcun riscontro
probatorio.
La Corte non ha dunque ignorato la richiesta difensiva, che ha respinto con
motivazione corretta e congrua, che ha tenuto conto di quanto emerso dalla
certificazione sanitaria in assenza di altri più precisi dati di conoscenza sugli effetti
della patologia, asseritamente invalidanti ed impeditivi, che ha colpito l’imputato.
Si ricorda che perché l’impedimento giustifichi il rinvio del procedimento deve
emergere la serietà e gravità della causa ostativa alla presenza al processo, che
va dimostrata con produzioni documentali adeguate, non essendo sufficiente
esibire certificazione dalla quale non emergaf situazione attuale, il grado di
intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare
l’abitazione (Cass. sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, Margherita e altro, rv.
262846).
2.Quanto al merito, la Corte di appello, richiamati gli accertamenti condotti
all’esito dell’istruttoria dibattimentale condotta nel primo grado di giudizio, ha
riscontrato con puntuali e coerenti osservazioni l’infondatezza della tesi difensiva,
incentrata sulla pretesa inattendibilità dei tre extracomunitari, testi d’accusa,
secondo i quali essi erano giunti in Italia dopo avere ciascuno corrisposto al Bihi
delle somme di denaro per ottenere un contratto di lavoro, che consentisse loro il
soggiorno regolare, e di essersi rivolti alle forze dell’ordine dopo aver scoperto che
nulla di tutto ciò era accaduto. Ha quindi evidenziato che tale narrazione, in sé
precisa, lineare e corrispondente nelle tre versioni rese, ha trovato riscontro
anche nelle dichiarazioni dei datori di lavoro, risultati tali nella documentazione
3

I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi incentrati su profili fattuali

relativa agli apparenti rapporti con gli stranieri, i quali avevano smentito di avere
affidato mandato allo Staffolani di avviare le pratiche amministrative volte a
realizzare l’assunzione dei tre stranieri,o comunque di averle perfezionate, avendo
disconosciuto le sottoscrizioni apposte a loro nome. La Corte non si è sottratta
nemmeno alla verifica della possibilità che i testi di accusa, almeno gli
extracomunitari, avessero potuto nutrire sentimenti di vendetta o rivalsa in danno
del Bihi e si fossero perciò indotti a riferire circostanze non veritiere in suo danno,
tesi che ha disatteso sulla base del rilievo della contraddittorietà tra tale supposto

alcuna formale promessa, un aiuto per la sistemazione in Italia, come affermato
dal ricorrente stesso e dai suoi figli, testi a discarico. Ha concluso che in realtà
essi si erano indotti a sporgere denuncia quando avevano compreso di essere stati
vittima di una truffa per avere corrisposto anticipatamente del denaro senza avere
ottenuto nulla di quanto era stato loro assicurato, né un contratto di lavoro, né un
titolo di soggiorno.
2.1 Anche in riferimento alle testimonianze dei due apparenti datori di
lavoro, la sentenza in esame ha verificato la linearità e coerenza di quanto dagli
stessi riferito, avendo osservato che la Questura non aveva loro inviato l’invito a
presentarsi presso i relativi uffici per la sottoscrizione del contratto di soggiorno,
ma soltanto il nulla osta, che però anche il Pettinelli, che, pur inizialmente aveva
inteso assumere lavoratori extracomunitari, secondo quanto dallo stesso
affermato, non aveva mai sottoscritto, non avendo più necessità di altra
manodopera per mutate esigenze della sua impresa.
2.2 n Tribunale sul punto, -la cui motivazione si salda con quella della
sentenza impugnata a costituire un unico corpo argomentativo per la conforme
soluzione e la corrispondente adozione di criteri inferenziali, quindi valutabile
unitariamente in sede di legittimità-, ha osservato che la veridicità delle
circostanze riferite dai due imprenditori era avvalorata dalla sospetta similitudine
della grafia con la quale erano state apposte le loro firme sugli atti, che lo
Staffolani, per come riportato nelle due sentenze, ha ammesso di avere redatto di
proprio pugno, come accaduto anche in altre occasioni. E’ dunque riconosciuto dal
predetto imputato di avere falsificato le sottoscrizioni dello Smorlesi e del
Pettinelli, che hanno però negato di avere autorizzato tale comportamento, di cui
in ogni caso non si è mai giustificata la necessità. In altri termini, sul piano logico,
se vi fosse stato un accordo esteso effettivamente anche ai datori di lavoro,
costoro avrebbero sottoscritto gli atti in proprio per dare ancor più peso alla
veridicità del rapporto di lavoro da instaurare con gli immigrati e non si sarebbe
posta la necessità di ricorrere ai falsi dello Staffolani.
2.3 E’ dunque fedele alle emergenze probatorie e priva di vizi logici o
giuridici la conclusione raggiunta concordemente dai giudici di merito,che hanno
individuato l’apporto concorsuale dato da entrambi gli imputati alla condotta • . 4
4

atteggiamento ed il fatto di avere comunque ottenuto dallo stesso, pur senza

procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato dei tre extracomunitari Chalh,
Bihi e Zarouali, il Bihi per avere preso i contatti preliminari con costoro, già
conosciuti perché conterranei, parenti o amici, ed avere ricevuto le somme di
denaro da costoro inviategli e creato il successivo contatto con lo Staffonani, da
costoro riconosciuto in fotografia, al fine di predisporre le pratiche amministrative
per far apparire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tale da
giustificare il rilascio del titolo di soggiorno in favore degli immigrati, lo Staffolani
per avere, grazie alle proprie competenze di commercialista ed al possesso dei

false dei datori di lavoro per fare apparire concrete ed effettive opportunità
occupazionali,in realtà inesistenti.
In tale ragionamento valutativo, che ha preso specificamente in
considerazione le allegazioni difensive ed il portato accusatorio delle rivelazioni dei
denuncianti, rettamente intese e non travisate nel loro significato, non è
ravvisabile un’omessa motivazione e nemmeno alcun profilo di manifesta
illogicità.
3. Anche in punto di diritto la sentenza impugnata non presta il fianco a
critiche, dal momento che, sebbene gli extracomunitari siano giunti in Italia con i
loro mezzi, il loro ingresso è stato determinato dalla prospettiva, poi rivelatasi
falsa ed infondata, di avere stipulato un contratto regolare di lavoro che
consentisse loro di mantenersi e di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.
Al riguardo la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione immune dalle censure
svolte, le ragioni per le quali le condotte tenute dagli imputati integrassero il fatto
tipico del compimento degli atti diretti a procurare l’ingresso, rispetto al quale ha
distinto anche i ruoli dei singoli concorrenti e sono stati ricostruiti gli apporti offerti da
ciascuno alla realizzazione del fatto tipico, caratterizzato dall’utilizzo di documentazione
afferente al rapporto di lavoro del tutto falsa.
La decisione impugnata ha ricostruito correttamente anche il requisito del
“dolo speciale di profitto” a ragione della percezione da parte del Bihi di
consistenti somme di denaro inviategli dal Marocco in esecuzione dell’accordo
raggiunto con gli immigrati, rispetto al quale la denunciata mancata
dimostrazione documentale del passaggio del denaro non può indurre ad una
differente valutazione dell’attendibilità del narrato dei testi d’accusa,
operazione già condotta dai giudici di merito senza essere incorsi in nessuna
forma di travisamento della prova.
Non ha, invero, fondamento l’obiezione mossa dalla difesa dello Staffolani
circa la mancata integrazione della condotta tipica del procurare l’ingresso di
stranieri clandestini. La norma incriminatrice punisce la condotta di colui che
pone in essere atti diretti a “procurare l’ingresso illegale” e non la
condotta che “procura l’ingresso” stesso. Come già affermato con efficacia da
questa Corte e qui ribadito (Cass., sez. 1, n. 14654 del 29/11/2016, dep.
5

dati delle imprese sue clienti, redatto gli atti necessari con apposizione delle firme

24/03/2017, Y e altro, rv. 269538), “Nella struttura della fattispecie la tipicità
descrittiva del fatto si arresta, dunque, al compimento di ” …atti diretti a
procurare …. ” e non occorre, per la sussistenza del delitto, che si sia anche
determinato/il risultato della condotta, integrato, appunto, dall’ingresso illegale
nel territorio dello Stato di cui il soggetto non sia cittadino o non abbia titolo
alla residenza permanente. Quel risultato è estraneo al momento consumativo
della fattispecie. Essa va, invero, recuperata ad una figura delittuosa a cd.
consumazione anticipata. In essa, invero, gli atti diretti a produrre un certo

risultano già idonei in punto di tipicità a realizzarne la consumazione. Da ciò
discende che il compimento di atti diretti a procurare l’ingresso illegale integra
ex se la consumazione del fatto e non è strutturalmente suscettibile di
tentativo”.
Per le considerazioni svolte i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la
conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno, a ragione dei profili di colpa insiti in siffatte impugnazioni, anche al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si reputa equo
determinare in euro 2.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

risultato (ingresso illegale), secondo il relativo finalismo obiettivo e subiettivo,

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