Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20169 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20169 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
PALO Alfonso, nato a Eboli il 22-01-1948
nel procedimento a carico di
LA TORRACA ALFONSO
avverso il decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Salerno del 10-01-2017.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla
autorità giudiziaria competente
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il GIP presso il Tribunale di Salerno ha
disposto l’archiviazione del procedimento a carico di LA TORRACA Alfonso condividendo
integralmente il contenuto della richiesta di archiviazione presentata in data 10-01-2017 dal
Pubblico Ministero.
La contestazione riguardava il reato di usura ed estorsione
2. Propone ricorso per cassazione la parte offesa articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione o falsa applicazione degli articoli 408 – 409-127-178 cod. proc. pen..
Il ricorrente afferma di avere chiesto di essere avvisato ai sensi dell’articolo 408 del codice
di rito della eventuale richiesta di archiviazione già in sede di denuncia – querela e che il
decreto di archiviazione è stato addirittura precedente alla notifica della richiesta di

Data Udienza: 19/04/2018

archiviazione, con la conseguenza che vi sarebbe nel caso di specie una palese violazione del
contraddittorio.
4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del
ricorso e il consequenziale annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con
restituzione degli atti all’autorità giudiziaria competente..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

depositato il 19 gennaio e trasmesso alla procura della Repubblica il 20-01-2017. Risulta in atti
che l’avviso alla persona offesa è avvenuto il 19-01-2017, con la conseguenza che il
provvedimento è stato emanato non solo inaudita altera parte ma prima ancora che fossero
spirati i termini per l’opposizione.
È pertanto evidente, nel caso di specie, la violazione di legge in cui è incorso il giudice, con
conseguente nullità del decreto impugnato per essere stata disposta l’archiviazione senza il
contraddittorio con l’opponente
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di
Salerno.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma,

94-2018

Il Consigl re estensore
(Vinc zo Tu elli)

Il Pr
(Ugo

Risulta in atti che il provvedimento di archiviazione è stato emesso in data 18-01-2017,

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