Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20168 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20168 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
BANTI Massimiliano, nato a Pisa il 25-03-1969
avverso il decreto di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna del
GIP presso il Tribunale di Pisa in data 18-10-2017.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Massimo Galli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Pisa ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna
avverso l’odierno ricorrente, BANTI Massimiliano in conseguenza della mancata valutazione ai
sensi dell’articolo 459 comma 1 bis cod. proc. pen. delle effettive condizioni economiche
dell’imputato in difetto della quale non era possibile effettuare una effettiva valutazione di
congruità della pena richiesta
La contestazione riguardava la ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva
accertato il 27-06-2017 a Pisa.
2.

Propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, lamentando l’abnormità del

provvedimento in quanto ritenuto al di fuori del sistema processuale. Infatti, parere del
Pubblico Ministero, l’introduzione dell’articolo 459 comma 1 bis cod. proc. pen. non determina
un’effettiva innovazione normativa posto che già l’articolo 53 secondo comma della legge
689/81 stabiliva la possibilità di valutare l’entità della sanzione pecuniaria giornaliera in
relazione alla condizione economica delle complessiva dell’imputato del suo nucleo familiare.

Data Udienza: 19/04/2018

Aggiunge il ricorrente che, anche ai sensi del previgente articolo 133 bis cod. pen. (introdotto
dalla stessa legge 689/81) la valutazione delle condizioni economiche dell’imputato, nella
determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda, era necessitata. Inoltre, il
contenuto del provvedimento determinerebbe anche l’imposizione di indagini coatte al di fuori
delle specifiche previsioni cod. proc. pen..
4. Il Procuratore Generale -dott. Massimo Galli- ha depositato conclusioni scritte
chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.
4. In punto di diritto, va ribadito che «la corretta applicazione dei principi processuali ai
rapporti tra giudice e Pubblico Ministero impone di limitare l’ipotesi di abnormità strutturale al
caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento
processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale
rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto
dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata
dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni
ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L’abnormità funzionale, riscontrabile nel
caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il
provvedimento giudiziario imponga al Pubblico Ministero un adempimento che concretizzi un
atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il
Pubblico Ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al
provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad
osservare i provvedimenti emessi dal giudice»: in terminis SSUU 25957/2009 rv. 243590.
Alla stregua del suddetto principio di diritto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel
ritenere che non è abnorme l’ordinanza con la quale il G.I.P. rigetti la richiesta di emissione del
decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il
provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità concernenti la natura
dell’istituto e la sua efficacia e non l’adeguatezza della pena: Cass. 48896/2016; Cass.
23829/2016, rv. 267272; Cass. 6663/2016 rv. 266111; Cass. 14764/2014 rv. 261473; Cass.
36216/2013, rv. 256331; Cass. 40513/2010, rv. 248857.
5. Nel caso di specie, l’ordinanza in questione – al di là delle considerazioni del ricorrente
che si limita ad evidenziare indubbie disfunzioni sistemiche – non solo non è impugnabile
(stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568 cod. proc. pen.), ma
non può ritenersi abnorme in quanto:
– sotto il profilo strutturale, rientra nei poteri del giudice il rigetto della richiesta con
conseguente restituzione degli atti al P.m.: il che significa che non ci si trova di fronte ad un
caso di carenza di potere in astratto o in concreto;
– sotto il profilo funzionale, il dictum del giudice: a) non ha imposto al P.m. un
adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del

CONSIDERATO IN DIRITTO

processo; b) non ha determinato la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendo
l’organo inquirente non solo rinnovare la richiesta all’esito degli approfondimenti richiesti dal
giudice, o comunque promuovere direttamente l’azione penale attraverso l’emissione di un
decreto di citazione.
6.. Le suesposte considerazioni portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il-Eicorso.

Il Consigli/ re estensore
(Vincehzo Tuti

)

Così deciso in Roma, I 19-04-2018.

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