Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20166 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20166 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SULAJ KLAUDIO nato il 21/04/1989

avverso la sentenza del 13/12/2017 del GIP TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Sulaj Klaudio ricorre per cassazione avverso la sentenza
del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 13/12/2017, che
aveva applicato all’imputato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena di anni cinque di
reclusione ed C 1.400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 629 cod.pen., 3
comma 2 n.8 legge75/58 e 61 n.2, 582,585,576 cod.pen.

essendo erronea la contestazione ex art. 629 cod.proc.pen., dovendo invece
trovare applicazione gli artt. 3 e 4 legge 75/58.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione
deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai
casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente
eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare
escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario
passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non
risultino con immediatezza dalla contestazione. (Sez.7, ordinanza n. 39600 del
10/09/2015 Cc., Casarin, Rv.264766); nel caso in esame, per sostenere che la
qualficazione giuridica del fatto non sarebbe corretta, il ricorrente richiama
elementi di prova (le dichiarazioni della persona offesa), per cui non si può dire
che l’eccepita erronea qualificazione giuridica risulti ictu °cui/ dalla lettura del
capo di imputazione; è stato affermato da questa Corte, con principio che qui si
condivide, che “ogni argomentazione pur in diritto che non deduca la palese
eccentricità della qualificazione giuridica che è stata proposta al Giudice e da
questi condivisa, e richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non
risulti con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di
imputazione, è comunque del tutto preclusa”.(così in motivazione l’ordinanza
sopra citata).
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di
principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

>

1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l’erronea qualificazione del fatto,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 11/04/2018
Il Presidente
Pier amillo Davigo

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

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