Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20165 del 17/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20165 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Toure Modou, nato in Senegal il 2/2/1977
avverso la ordinanza del 6/7/2015 del Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Francesco Anelli per l’avv. Vincenzo Vegliante, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 luglio 2015 il Tribunale di Salerno ha respinto la
richiesta di riesame presentata da Modou Toure nei confronti del decreto del 9
giugno 2015 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore, di
convalida del sequestro probatorio di 20 paia di scarpe palesemente contraffatte
eseguito dai Carabinieri di Mercato San Severino, in relazione ai reati di cui agli
artt. 648 e 474 cod. pen. e 171 ter I. 633/1941, ritenendo sussistente il fumus
commissi delicti e l’indispensabilità del mantenimento del sequestro per la prova
dei reati in contestazione, attraverso l’espletamento di ulteriori accertamenti,
finalizzati alla dimostrazione della contraffazione dei marchi e segni distintivi
presenti sui beni sequestrati.

Data Udienza: 17/02/2016

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, mediante il suo
difensore, affidato a due motivi, deducendo violazione di legge penale e vizio di
motivazione, per la contraddittorietà della motivazione della ordinanza
impugnata laddove, pur evidenziando la improprietà del riferimento alla
confiscabilità dei beni sequestrati (giacché in funzione della confisca avrebbe
dovuto essere disposto il sequestro preventivo e non quello probatorio), non ne
aveva tratto l’erronea applicazione di legge e la non convalidabilità del
sequestro, nonché mancanza della stessa quanto alla necessità di accertamento

Ha lamentato anche la mancata allegazione al decreto di convalida del
verbale di sequestro, con la conseguente limitazione del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

1. Per quanto riguarda la lamentata contraddittorietà della motivazione della
ordinanza impugnata, va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per
violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in
iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere il complesso argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico
seguito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710. V.
anche Sez. 3, Sentenza n. 29084 del 2015, Favazzo, Rv. 264121; Sez. 3, n.
28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013,
Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129;
Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del

dei fatti.

11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255).
Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale di Salerno, nel respingere l’istanza di
riesame presentata dall’indagato, ha illustrato le ragioni della ritenuta
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (alla luce della disponibilità da parte
del ricorrente di 20 paia di scarpe palesemente contraffatte e di cui non è stato
in grado forniti indicazioni circa la loro provenienza) e della necessità del
provvedimento di sequestro, in funzione di prova dei reati contestati e della
necessità di esperire ulteriori accertamenti circa la contraffazione dei marchi e
dei segni distintivi presenti sugli oggetti sequestrati, in tal modo soddisfacendo
l’obbligo di motivazione imposto al giudice del riesame, con la conseguente
inammissibilità della censura di vizio di motivazione.

2

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Va comunque osservato che non vi è alcuna contraddittorietà nella
motivazione della ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale, pur sottolineando
l’inconferenza del richiamo nel decreto di sequestro alla confiscablità dei beni
colpiti dal vincolo (in relazione alla quale avrebbe potuto essere disposto il
sequestro preventivo), ha comunque evidenziato il soddisfacimento dell’obbligo
di motivazione in relazione alle esigenze probatorie (in funzione di prova dei reati
contestati e della necessità di esperire ulteriori accertamenti circa la
contraffazione dei marchi e dei segni distintivi presenti sugli oggetti sequestrati),
con la conseguenza che non sussiste alcun contrasto tra proposizioni del

medesimo provvedimento, in quanto, pur essendo stata esclusa la rilevanza della
eventuale confiscabilità dei beni sequestrati, sono comunque stati ravvisati i
presupposti per disporne il sequestro probatorio e la sufficienza della
motivazione del decreto di sequestro del Pubblico Ministero, con argomenti che
non si pongono in contrasto con la evidenziata irrilevanza del richiamo alla
confiscabilità dei beni.

2. Quanto alla violazione di legge, conseguente alla carenza di motivazione
del decreto del Pubblico Ministero, di convalida del sequestro eseguito dalla
polizia giudiziaria, sul rilievo che l’indicata necessità di verificare la contraffazione
delle merci sequestrate costituirebbe una formula di mero stile, deve ricordarsi
che il sequestro probatorio ha finalità istruttorie e, segnatamente, quella di
assicurare l’acquisizione delle fonti di prova e che, con riferimento alla
motivazione che deve corredarlo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito
come anche tale tipologia di sequestro debba essere sorretta, a pena di nullità,
da idonea motivazione circa il presupposto della finalità perseguita, in concreto,
per l’accertamento dei fatti (SS. UU. n. 5876, 13 febbraio 2004, richiamata
anche dal ricorrente). Il Pubblico Ministero deve dunque fornire il provvedimento
con il quale dispone o convalida il sequestro di adeguata motivazione nei termini
innanzi specificati (Sez. 6^ n. 21736, 29 maggio 2008). Con riferimento a tale
motivazione (e considerati i principi fissati dalle SS. UU. nella pronuncia in
precedenza richiamata) si è ritenuto sufficientemente argomentato il
provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per relationem, ai fini
dell’individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli
atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli ed è stata
esclusa, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta
garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del
provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 c.p.p., comma 6
(Sez. 3^ n. 20769, 3 giugno 2010; Sez. 2^ n. 38603 18 ottobre 2007; Sez. 5^
n. 7278, 28 febbraio 2006; Sez. 5″ n. 2108, 8 giugno 2000).
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In definitiva, è necessario che il provvedimento di convalida di sequestro
probatorio effettuato dal Pubblico Ministero o il decreto di sequestro probatorio
dallo stesso emesso contengano, quantomeno, una indicazione, ancorché
essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo (Sez.
3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949).
Nella specie tale indicazione, compiuta in riferimento alla necessità di prova
dei reati e di ulteriori accertamenti circa la contraffazione dei marchi, risulta
sufficiente, essendo state indicate le ragioni specifiche e relativo al caso concreto

distanza di un mese dalla esecuzione del sequestro non siano ancora stati
eseguiti accertamenti sulle merci sequestrati, non incidendo tale circostanza sulla
idoneità ed adeguatezza della motivazione e neppure sulla sussistenza delle
evidenziate esigenze istruttorie.
Manifestamente infondata risulta, infine, la censura relativa alla mancata
allegazione al decreto di sequestro del Pubblico Ministero del verbale di
sequestro, sia perché la necessità di una tale allegazione non è contemplata da
alcuna disposizione, neppure quando il decreto del Pubblico Ministero rinvii per
relationem al verbale di sequestro (Sez. 3, n. 20769 del 16/03/2010, Di Serio,
Rv. 247620), sia perché nella specie la motivazione è contenuta nel decreto del
Pubblico Ministero ed è, come evidenziato, sufficiente.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali
statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 17/2/2016

del mantenimento del vincolo, rimanendo irrilevante la circostanza che a

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