Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20164 del 11/04/2018
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20164 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RECCHIONE SANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLO RUSSO SALVATORE nato il 23/10/1971 a NAPOLI
avverso la sentenza del 26/06/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado
rideterminava il trattamento sanzionatorio dell’imputato riconoscendo la
continuazione con altro fatto già giudicato.
2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi
dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del
2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si
determina equitativamente in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2018
L’estensore
Il Presidente
personalmente in data 25 ottobre 2017.