Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20163 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 20163 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STARZYK HENRYH N. IL 13/05/1965
avverso la sentenza n. 33/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
01/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
e

cAfut_

Udit i difensor Avv.;

A/Lica-V

Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 aprile 2015, depositata in data 14 aprile 2015, la
Corte d’appello di Catania ha respinto la richiesta di consegna di Starzyk Henryh
Robert alla Repubblica di Polonia, in esecuzione del mandato di arresto europeo
n. 24/14 emesso in relazione a diverse decisioni esecutive emesse nei confronti
del medesimo da Tribunale circondariale di Kielce III Sezione penale. La Corte ha
evidenziato, in conformità alla richiesta del Procuratore generale, che il
consegnando risulta ben radicato sul territorio nazionale e che pertanto le pene

scontate in Italia, sussistendo i presupposti per il riconoscimento delle sentenze
ai •sensi dell’art. 733 cod. proc. pen. e gli altri presupposti previsti dalla L. n.
69/2005. Il giudice d’appello ha dunque applicato l’indulto in relazione alle
condanne del 29 novembre 2006 (per l’intera condanna di anni due e mesi tre di
reclusione) e del 25 settembre 2006 (nella misura di soli mesi nove di
reclusione); ravvisata la esistenza del vincolo di continuazione fra i delitti
oggetto delle condanne salvo quella del 29 novembre 2006 (con reato più grave
quello di cui alla sentenza del 14 febbraio 2006, applicando quattro mesi di
aumento per i fatti oggetto delle ulteriori sei condanne), ha determinato la pena
complessiva da eseguire in anni tre e mesi otto di reclusione, contestualmente
revocando nei confronti di Starzyk la misura dell’obbligo di presentazione alla
P.G
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. Giuseppe Forestiere,
difensore di Starzyk Henryh Robert, e ne ha chiesto l’annullamento per
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello
rideterminato la pena nei confronti dell’assistito, in anni tre e mesi otto di
reclusione, in termini obbiettivamente spropositati rispetto alla effettiva gravità
dei fatti.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
2. Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza i eccependo l’eccessiva
gravosità degli aumenti per la continuazione e dunque l’illegittimità della pena
come determinata dalla Corte d’appello di Catania.
La doglianza coglie nel segno laddove la Corte territoriale, nel ravvisare i
presupposti per l’esecuzione in Italia delle pene per la cui esecuzione veniva

2

alla cui esecuzione è finalizzata Nla richiesta di consegna possono essere

domandata la consegna, ha proceduto all’applicazione dell’indulto sulle due
sentenze più recenti (integralmente sulla prima, parzialmente sulla seconda),
prima di procedere alla unificazione dei reati oggetto delle diverse condanne
sotto il vincolo di continuazione, sebbene il provvedimento clemenziale fosse
applicabile in relazione a tutti i fatti oggetto delle sentenze de quibus.
3. Giova evidenziare come i fatti oggetto di tutte le sentenze per le quali è
stata domandata la consegna all’autorità giudiziaria polacca – ed in relazione alle
quali la Corte di Catania ha disposto l’esecuzione della pena in Italia – siano stati

cui è necessario procedere alla scissione del reato continuato perché taluni dei
reati sono stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed
altri successivamente. Ne discende che, nell’ipotesi in oggetto, il giudice a quo
avrebbe dovuto prima unificare i fatti oggetto delle sette condanne inflitte al
consegnando sotto il vincolo della continuazione e poi, sulla pena complessiva
così determinata, avrebbe dovuto applicare l’indulto, detraendo da detta pena
complessiva i tre anni del provvedimento clemenziale. Risulta di tutta evidenza
la sensibile divergenza del risultato finale ed, in particolare, la ben più
significativa gravosità della pena determinata dalla Corte – in termini che si sono
ritenuti incongrui – nel provvedimento in verifica rispetto a quella risultante dal
calcolo compiuto nei termini – appunto corretti – sopra delineati.
Se è vero che la configurazione del reato continuato come un unicum deve
essere esclusa allorché la

fictio juris comporti conseguenze sfavorevoli al

condannato, atteso che la continuazione è un istituto ispirato al favor rei, salve le
eccezioni stabilite dalla legge (Cass. Sez. 1, n. 2624 del 11/05/1998, Bernardo
Rv. 210793), è altrettanto vero che, in presenza delle condizioni per unificare più
delitti sotto il vincolo della continuazione, detta unificazione non vada scissa
(ovvero posticipata rispetto all’applicazione dell’indulto, come appunto nel caso
di specie), allorchè l’indulto sia applicabile in relazione a tutti i reati eseguiti in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in quanto compiuti prima della
data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza.
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla
determinazione della pena da eseguire in Italia, con rinvio per nuovo giudizio sul
punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania. Nel determinare la pena
come risultante dalla unificazione dei reati ex art. 81 cpv cod. pen., la Corte
distrettuale dovrà commisurare gli aumenti per la continuazione in ragione della
diversa gravità dei fatti oggetto delle singole condanne, risultando incongruo il
criterio di calcolo prescelto dal Collegio di merito allorchè ha applicato

3

commessi in data anteriore al 2 maggio 2006. Non si versa dunque nel caso in

indiscriminatamente per tutti i fatti oggetto delle pronunce – seppure sanzionati
con pene di diversa entità – il medesimo aumento di mesi quattro di reclusione.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena da
eseguire in Italia e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della
Corte d’Appello di Catania.

del 2005.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2015

Il consigliere estensore

Preside te

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA