Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20163 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20163 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALTORANGO GIUSEPPE nato il 18/12/1970 a MONTEROTONDO

avverso l’ordinanza del 24/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG Felicetta Marinelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Altorango Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della
Corte di appello di Roma del 24 ottobre 2017 che aveva respinto la sua istanza
presentata ai sensi dell’art. 629 bis cod.proc.pen.
1.1 II ricorrente lamenta che dalla sola lettura degli atti dei giudizi di merito
emerge la fondatezza del ricorso, in quanto era venuto a conoscenza delle tre
sentenze oggetto di rescissione solo dalla lettura degli ordini di esecuzione
ricevuti; il rinvio operato dalla Corte alle norme sull’ammissibilità dell’appello era

420 quinquies cod.proc.pen., poi contumace e libero assente anche quando era
detenuto; i difensori di ufficio che si erano avvicendati si erano sempre
disinteressati dei giudizi e il ricorrente non aveva mai ricevuto alcun atto
processuale dei tre giudizi.
1.2 Inoltre il ricorrente propone istanza di sospensione di pena ai sensi
del’art. 635 cod.proc.pen., dichiarandosi disponibile alla più idoena misura di
giustizia atta a consentire una misura alternativa alla detenzione in carcere.
1.2 n Procuratore Generale depositava note scritte con le quali chiedeva
rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile.
1.1. L’art. 629 bis cod.proc.pen. prevede infatti che sia onere della parte
istante provare che ” … l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata
conoscenza della celebrazione del processo”. Nel caso in esame l’istante si è
limitato a rappresentare di non aver avuto conoscenza dei processi e delle
relative sentenze, senza indicare o allegare alcun elemento di fatto a sostegno
della sua doglianza, assolutamente generica, di mancata conoscenza della
celebrazione dei processi e senza neppure indicare da quale documentazione
potrebbe risultare la mancata conoscenza dei processi (ad esempio, copia decreti
di citazione, nominativi dei difensori di ufficio che lo assistevano, certificazione
relativa allo stato di detenzione nel periodo in cui i processi sono stati celebrati).
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di
principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

incomprensibile; il ricorrente era stato dichiarato irreperibile in violazione dell’art.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/04/2018

Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Piercamillo Davigo

Il Consigliere estensore

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