Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20162 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20162 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAICEA ZIZI N. IL 08/09/1956
avverso la sentenza n. 21/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
le sentite le conclusioni del PG Dott. () . eatt
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Data Udienza: 13/05/2015

18022/15 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano ha disposto la consegna della cittadina romena
ZIZI RAICEA all’autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, in esecuzione del
mandato di arresto europeo emesso il 6.10.11 dal Tribunale di Bucarest per
l’esecuzione di condanna definitiva per reato di truffa.
Con atto formalmente personale la RAICEA ricorre per cassazione

enunciando motivi di violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento:
alla irrilevanza penale delle condotte di emissione di assegni senza provvista e
quindi al difetto della doppia punibilità, alla mancata motivazione della sussistenza
del dolo di truffa nella peculiare fattispecie, all’eccessività della pena inflitta in
Romania tenuto conto dell’effettivo contenuto disvalore del fatto ed alla condotta
successiva in particolare quella tenuta in Italia, all’illegittimità della custodia
cautelare in esito all’accoglimento delle ragioni del ricorso di cui è chiesta la revoca.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. A giudizio del Collegio il ricorso deve essere rigettato.
La Corte d’appello ha spiegato la permanente rilevanza penale in Italia della
condotta per la quale RAICEA è stata condannata in Romania (acquisto di merce
con pagamento di minima parte e consegna di assegno già privo di provvista e da
parte di soggetto già in stato di interdizione bancaria con divieto di emettere
assegni), argomentando in termini condivisibili la sussistenza nel caso concreto
delle condizioni indicate dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (per tutte

Sez.2 sent. 10850/2014), la condotta incriminata essendo consistita non nella mera
dazione del titolo ma in un contestuale pagamento in contanti di minima parte della
merce, con determinazione del parziale affidamento della controparte, mentre
l’assegno era emesso non solo privo di provvista ma anche da soggetto in stato di
interdizione bancaria. Il quale ultimo riferimento configura nel nostro ordinamento,
in ogni caso e quantomeno, il reato di insolvenza fraudolenta. Le deduzioni
difensive su prassi commerciali e sui minimi valori economici in gioco attengono al
merito del giudizio intervenuto davanti l’autorità giudiziaria estera, le prime, e sono
irrilevanti, le seconde. Quelle sui pregressi rapporti tra

i soggetti economici

interessati sono pure pertinenti il merito del giudizio estero, non essendo questa la
sede in cui sia possibile rivisitare l’adeguatezza o meno della decisione attivata con
la richiesta di mandato di arresto europeo ai fatti (bastando osservare che la

2.


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ricostruzione difensiva non trova alcun riscontro agli atti disponibili, né risulta
tempestivamente proposta alla Corte d’appello – tant’è che non si contesta il vizio
di omessa motivazione sul punto della sentenza impugnata, ma si commenta la
vicenda introducendo ricostruzioni di merito allo stato insuperabilmente solo
assertive – : ciò preclude alcuna possibilità di assumere le deduzioni in ricorso di
RAICEA come base sulla quale operare eventuali diverse qualificazioni giuridiche dei
soli fatti invece indicati nel mandato di arresto europeo.

eventuale processo in Italia si sarebbe concluso con diversa sanzione è all’evidenza
irrilevante, l’eventuale probabilità di una diversa quantificazione non essendo
ragione ostativa alla consegna e non vertendosi nella fattispecie in una
“macroscopica esorbitanza rispetto al trattamento sanzionatorio previsto
nell’ordinamento interno” (Sez.6 sent. 41133/2014).
L’odierna conclusione della fase giurisdizionale del procedimento di consegna
assorbe ogni questione sullo stato cautelare, originariamente non illegittimo (stante
la reiezione dei motivi di merito che precedono).
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 legge n.
69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 13.5.2015

Quanto alla pena applicata, quattro anni di reclusione, la deduzione che un

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