Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20162 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20162 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAINOLDI LUCIANO nato il 24/12/1942 a COLLAGNA

avverso l’ordinanza del 25/07/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genova dichiarava inammissibile l’appello proposto dal
ricorrente.

2. Avverso tale provvedimento il Mainoldi ricorreva personalmente in data 7
settembre 2017

del ricorso

4.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi
dell’art. 613 cod. proc. pen nella formulazione introdotta con la legge n. 103
del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

5.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si
determina equitativamente in € 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata

Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2018

L’estensore

Il Presidente

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l’inammissibilità

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