Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20160 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20160 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PESCE FRANCESCO nato il 20/01/1952 a MOTTA SANT’ANASTASIA
PESCE SANTA
PESCE MICHELA
PESCE MARTINO
D’ASERO ALBA

avverso il decreto del 03/10/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG Franca Zacco che concludeva per la inammissibilità dei
ricorsi.

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania confermava il decreto che aveva applicato al
ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, riconoscendo la
pericolosità “qualificata” dello stesso, nonché la misura di prevenzione
patrimoniale della confisca dei beni a lui riconducibili, peraltro già sottoposti a
sequestro.

Pesce Francesco (anche nell’interesse dei terzi interessati Pesce Santa, Pesce
Michela, Pesce Martino e D’Asero Alba) che deduceva:
2.1. vizio di legge: non sarebbe stato valuto il requisito della sproporzione tra le
risorse lecite disponibili e l’acquisto dei singoli beni confiscati; segnatamente non
sarebbe stato valutato l’apporto probatorio proveniente dall’audizione del
consulente di parte udito in sede di rinnovazione dibattimentale, le cui valutazioni
in ordine alla sproporzione sono state ritenute superate dalle valutazioni
dell’amministratore giudiziario, la cui amministrazione si riferiva però ad un
periodo successivo a quello in cui doveva essere valutata la sproporzione;
2.2. vizio di legge: in ordine alla valutazione della pericolosità qualificata la Corte
di appello avrebbe illegittimamente dato rilievo alle valutazioni del processo penale
che aveva registrato la conferma della condanna inflitta in primo grado per il
reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa capeggiata dai Santapaola.

3. Con atto depositato il 26 marzo 2018 venivano dedotti motivi aggiunti con i
quali si rilevava: a) il difetto di valutazione della attualità della pericolosità del
proposto; b) il difetto di valutazione della esistenza della pericolosità nel periodo
in cui venivano acquisiti i beni confiscati; c) vizio di motivazione in relazione
alla mancata valutazione degli apporti tecnici del consulente di parte illogicamente
ritenuti recessivi rispetto alle valutazioni dell’amministratore giudiziario, che
comunque era

intervenuto nella gestione delle società del Pesce solo

successivamente al sequestro, laddove negli anni che hanno preceduto
l’imposizione del vincolo il proposto aveva sempre adempiuto gli obblighi fiscali

3.11 sostituto procuratore generale F. Zacco, con requisitoria scritta instava per la
dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto

1.11 ricorso proposto nell’interesse dei terzi è inammissibile tenuto conto che gli
stessi non hanno impugnato il decreto del Tribunale presentando le loro doglianze
direttamente in sede di legittimità; si è pertanto verificata una insanabile frattura
della catena devolutiva conseguente al mancato rispetto dell’art. 606 comma 3
cod. proc. pen. Né, come rilevato anche dalla Procura generale, è possibile
ipotizzare un effetto estensivo dell’impugnazione, tenuto conto del fatto che l’art.
587 cod. proc. pen. è funzionale a prevenire il contrasto tra sentenze di condanna

2. Il ricorso proposto nell’interesse del Pesce Francesco è, invece, manifestamente
infondato.
2.1. Il primo motivo si risolve nella richiesta di una rivalutazione della tenuta logica
della motivazione nella parte in cui, la stessa giustifica il giudizio di sproporzione
tra risorse lecite disponibili ed acquisti, ed assegna valenza decisiva alla
testimonianza dell’amministratore giudiziario.
Si tratta di una doglianza che si risolve nella indicazione di un possibile vizio di
motivazione, se non addirittura, nella richiesta di una valutazione alternativa
delle emergenze processuali, che non ammissibile in sede di legittimità, tenuto
conto che nella materia della prevenzione possono essere dedotte solo violazioni
di legge.
La Corte costituzionale chiamata a valutare la compatibilità con la Carta della
scelta di limitare la cognizione di legittimità in materia di prevenzione ai soli vizi
di legge ha chiarito che «le peculiarità del procedimento di prevenzione devono
[…] essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio
che, come ha affermato questa Corte, da un lato, “comprende ma eccede quella
delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al
“circuito economico” di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti
criminali che caratterizzano il primo” e, dall’altro, “a differenza di quella delle
misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell’esigenza di prevenzione nei
confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche
oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso” (sentenza n. 335 del 1996)»
(sentenza n. 21 del 2012). Il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una
sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie
di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la
confisca di prevenzione, della quale costituisce «presupposto ineludibile», e, una
volta giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4,
undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (sentenza n. 321 del 2004)
rispetto alle misure personali, sarebbe irrazionale il sistema che si verrebbe a
delineare ritenendo invece fondata l’analoga questione relativa alla confisca di
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e non si applica alla materia della prevenzione.

prevenzione. Si determinerebbe, infatti, una diversa estensione del sindacato della
Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo
presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una
misura personale o una misura patrimoniale, e l’irrazionalità sarebbe evidente
qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento» (Corte cost.
9 giugno 2015 n. 106).
Nel caso di specie la motivazione in ordine al giudizio di sproporzione si presenta
tutt’altro che apparente e si fa carico di contrastare gli argomenti proposti con

sede.
1.2. La parte iniziale del ricorso che censura il provvedimento impugnato nella
parte in cui riconosce lo stato di pericolosità sulla base delle emergenze
processuali tratte dal parallelo procedimento di cognizione a carico del proposto è
manifestamente infondato.
Deve essere chiarito che condizione ineludibile per l’applicazione del vincolo di
prevenzione patrimoniale, ovvero dell’unica misura contestata con il ricorso
principale, è lo stato di “pericolosità” del proposto che deve sussistere al momento
della acquisizione del bene vincolato; si tratta di una condizione radicalmente
diversa da quella della “colpevolezza” in ordine alla consumazione di un reato.
Tale profonda diversità del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale
consente di assegnare valenza probatorio anche ad elementi tratti dalle sentenze
di assoluzione o da procedimenti penali non definitivi. Si ribadisce, cioè, che in
tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio
di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche
quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per fatti che possono essere
indicativi dello stato di pericolosità (Cass. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017 – dep.
21/07/2017, Schiraldi e altro, Rv. 271372).
Nel caso di specie, pertanto, la Corte territoriale traeva legittimamente elementi
di giudizio utili per la definizione dello stato di pericolosità qualificata del Pesce
Francesco dagli elementi di prova contenuti nelle due sentenze penali di merito,
che avevano accertato la responsabilità del proposto in relazione al reato di
concorso esterno nell’associazione mafiosa riconducibile alla famiglia
“Santapaola \Ercolano”. Ciò in coerenza con il condiviso orientamento secondo cui
il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per
l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene
non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata,
funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità
o di vicinanza al gruppo criminale (Cass. sez. U, n. 111 del 30/11/2017 – dep.
04/01/2018, Gattuso, Rv. 271512).
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l’impugnazione del decreto di primo grado sottraendosi ad ogni censura in questa

Per dimostrare l’esistenza dello stato di pericolosità qualificata, la Corte territoriale
associava a tali fonti di prova gli esiti del processo c.d. “Saigon” che si era
concluso con l’assoluzione del Pesce in relazione alla partecipazione ad
associazione di stampo mafioso, pur facendo luce sui rilevanti collegamenti dello
stesso con diversi esponenti del clan Santapaola Ercolano (pag. 2 della sentenza
impugnata).
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale riconosceva il requisito
della pericolosità in coerenza con i parametri di legge e nel rispetto delle indicazioni

2. I motivi aggiunti, nella parte in cui contestano la assenza di valutazione della
attualità della pericolosità, sono inammissibili in ragione del fatto che, con il
ricorso principale, non è stata contestata la legittimità della misura personale,
ma è stata censurata unicamente la legittimità della confisca ovvero di un vincolo
reale che richiede la verifica della correlazione temporale tra stato di pericolosità
ed l’acquisto del bene, ma non la valutazione del requisito dell’attualità della
pericolosità che pertiene alla legittimità della misura personale (Cass. sez. U, n.
4880 del 26/06/2014 – dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605; Cass. Sez.
U, n. 111 del 30/11/2017 – dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511).
Sul punto il collegio ribadisce che nel giudizio di cassazione la presentazione di
motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della
decisione già enunciati nell’atto originario di gravame, poiché la “novità” è riferita
ai “motivi”, e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su
singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Cass.
Sez. 1, n. 40932 del 26.5.2011, Rv. 251482; Cass. Sez. 6, n. 27325 del
20/05/2008, Rv. 240367)

3. Infine: sono manifestamente infondati i motivi aggiunti nella parte in cui
censurano, con riferimento alla misura patrimoniale (l’unica contestata con il
ricorso principale) la assenza di motivazione in ordine alla corrispondenza
temporale tra stato di pericolosità ed acquisto dei beni vincolati.
Sul

punto il collegio ribadisce che la pericolosità sociale, oltre ad essere

presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale”
del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità
generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo
in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d.
pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come
ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia

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fornite sul punto dalla Cassazione.

individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al
fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto
ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Cass. Sez. un,
n. 4880 del 26/06/2014 – dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605).
Nel caso di specie si verte in un caso di pericolosità qualificata, sicché deve
ritenersi operativa la presunzione semplice di persistenza della pericolosità
durante tutto il percorso esistenziale del proposto (essendo in valutazione la
legittimità della misura di prevenzione patrimoniale, non viene in esame il requisito

personale della Sorveglianza speciale: Cass. Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 – dep.
04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511)
In particolare la Corte territoriale valutava la sproporzione tra risorse lecite ed
acquisizione patrimoniali oggetto di vincolo in relazione al periodo intercorso tra
gli anni 2003 e 2010 (pag. 6 del provvedimento impugnato). Le emergenze poste
a sostegno della valutazione della condizione di pericolosità e, segnatamente, i
fatti di concorso esterno oggetto di due condanne conformi ed il collegamento con
il clan Santapaola Ercolano, come emerge dal tessuto motivazionale del
provvedimento impugnato, risultavano correlati temporalmente a tale arco
temporale; al riguardo è significativo, tra l’altro, il contenuto della conversazione,
risalente al 9 giugno 2007) in cui l’Aiello, esponente del clan Santapaola,
evidenziava gli stretti rapporti con il Pesce Francesco (pag. 3 del provvedimento
impugnato).
A ciò si aggiunge che la contestazione in ordine al difetto del requisito della
correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni vincolati non è
specifica in quanto, a fronte della presunzione di persistenza dello stato di
pericolosità qualificata durante l’intero percorso esistenziale del proposto e
nonostante il provvedimento impugnato contesse dei chiari riferimenti temporali,
cui si è appena fatto riferimento, il ricorrente si limitava a contestare
genericamente il difetto del requisito.
Sul punto si ribadisce l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile
per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati
e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di
specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità
con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass.
sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822)

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dell’attualità della condizione che deve essere valutato quando si applica la misura

4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si
determina equitativamente in C 2000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000.00 ciascuno a favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il giorno 11 aprile 2018

L’estensore

Il Presidente

ammende.

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