Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20160 del 06/05/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20160 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VENTRE ANTONIO N. IL 24/08/1975
avverso l’ordinanza n. 842/2014 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
02/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
l0/sentite le conclusioni del PG Dott.
t
u
u.A.4.44MARA~A-r
Data Udienza: 06/05/2015
6349/15 RG
1
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno in data 4.12.14 applicava ad Antonio Ventre,
imputato dei delitti di resistenza e lesioni personali plurime e pluriaggravate la
misura cautelare della custodia domiciliare.
Adìto dall’appello del pubblico ministero, il medesimo Tribunale, sezione del
appartamento dove riteneva trovarsi la figlia, venendo alle mani con il possessore
presente, e proseguendo la sua condotta violenta nonostante l’arrivo di cinque
appartenenti alle forze dell’ordine, colpendo costoro con pugni e calci e
minacciandoli di morte mentre tentava di armare un coltello a scatto, proseguendo
con la condotta anche dopo essere stato ammanettato) ed i precedenti penali
plurimi e gravi, tra cui due per evasione, argomentava l’evidente insensibilità di
Ventre a prescrizioni ed interventi dell’autorità e quindi l’inidoneità della sola misura
domiciliare, per contro essendo irrilevante la confessione, stante l’evidenza della
prova a suo carico, applicando conseguentemente la custodia carceraria.
2.
Ricorre Antonio Ventre a mezzo del difensore, enunciando motivi di
violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.: le ragioni indicate dal primo provvedimento
erano in fatto adeguate, non così quelle del provvedimento impugnato, ancorate a
vicende remote e inidonee a dar conto di pericolosità attuale e concreta di
reiterazione delle condotte della medesima specie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché il motivo è diverso da quelli
consentiti, risolvendosi in censure di merito.
La motivazione delle concrete e attuali esigenze cautelari e dell’inidoneità
della sola misura domiciliare, contenuta nell’ordinanza impugnata, si sottrae a
censure per i soli vizi che rilevano in questa sede: la mancanza di motivazione, la
sua contraddittorietà o manifesta illogicità. In definitiva il ricorrente sollecita una
mera nuova rivalutazione del merito, ma significativamente tace sul punto
essenziale dell’argomentare del Giudice collegiale della cautela personale: l’avere
Ventre proseguito la propria azione violenta in presenza della sopravvenuta polizia
giudiziaria ed anche contro gli intervenuti, pure in termini di preoccupante gravità
(giungendo fino a tentare di armare un coltello a scatto nella colluttazione, prima di
venire definitivamente bloccato, ma senza che a ciò risultasse sufficiente l’avergli
riesame, evidenziati la gravità della vicenda (Ventre aveva sfondato la porta di un
6349/15 RG
2
apposto le manette). Aver tratto da questo contesto specifico, valorizzando per il
suo apprezzamento anche i precedenti penali vari e gravi (ancorché gli ultimi
risalenti al 2000) tra cui due evasioni, il convincimento appunto della inidoneità
della cautela solo domiciliare costituisce apprezzamento non palesemente incongruo
ai dati fattuali richiamati e sorretto da percorso logico-giuridico che si sottrae ai
limiti della cognizione che questa Corte di legittimità ha nella procedura specifica.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 disp.att.c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6.5.2015
della somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.