Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2016 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2016 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CAVA GERARDO N. IL 05/06/1959
avverso la sentenza n. 8092/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§1
CAVA Gerardo ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,
che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denuncia
mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, reiterando le censure già proposte nell’atto di appello.
Il ricorso, riproponendo tal quali le stesse doglianze già valutate
e correttamente disattese dal giudice a quo, non assolve la funzione, tipica dell’impugnazione, di critica puntuale alla sentenza impugnata, e pertanto non soddisfa il requisito della specificità prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. (v.
ex
plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.K
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
§2.