Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2016 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2016 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIANCI GIOVANNI N. IL 25/02/1971
avverso la sentenza n. 8414/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CIANCI Giovanni ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 336 cod.
pen., e denuncia genericamente mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

§2.

Il motivo di ricorso è generico – e, quindi, inidoneo ad attivare il

mentativo della sentenza impugnata che si diffonde nell’illustrazione degli elementi di
prova a carico che conclamano la colpevolezza dell’imputato, si limita all’apodittica affermazione che difetterebbe la motivazione della condanna.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

sindacato di legittimità – perché, lungi dal confrontarsi con l’articolato apparato argo-

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