Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2016 del 10/11/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2016 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUNTEANU SAMIR N. IL 25/09/1977
avverso l’ordinanza n. 3746/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 21/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;

Data Udienza: 10/11/2016

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa il 21 ottobre 2015 il Tribunale di Sorveglianza di
Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione alla misura alternativa
dell’affidamento in prova terapeutico, proposta dal detenuto Munteanu Samir,
sul rilievo del difetto di prova dello stato di tossicodipendenza del condannato e
dell’incompletezza delle certificazioni del Ser.T.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente il
Tribunale ha respinto l’istanza senza considerare che i certificati rilasciati dal
Ser.T di Alessandria non escludevano lo stato di tossicodipendenza, che dalle
relazioni degli operatori sociali emergeva il serio processo di revisione critica del
proprio passato deviante avviato dal Munteanu, padre di due bambini e con
regolare attività lavorativa, che incompleto era il riferimento ai procedimenti
pendenti per i quali erano intervenute “assoluzioni e smentite” e che in ogni caso
l’affidamento terapeutico non richiedeva una “totale assenza di pericolosità
sociale”.
Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
1. In punto di diritto va ricordato che, in tema di affidamento in prova al
servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del
1990, art. 94, l’applicazione dell’istituto postula i seguenti presupposti:
a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool
dipendenza del soggetto richiedente, che, a pena di inammissibilità (v. art. 94,
comma 1, parte seconda, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n.
341, art. 10, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n.
4), deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica e non può esaurirsi
nell’uso abituale di sostanze psicotrope, il quale costituisce condizione essenziale
ma non sufficiente per la diagnosi pretesa (Cass. sez. 4, n. 38040 del
27/06/2012, Capuzzi, rv. 254366);
b) l’altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione
complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare
e dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell’affidamento
stesso.
In presenza di questi requisiti spetta all’Autorità giudiziaria procedere ad
una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del
programma, concordato dal soggetto interessato con un’unità sanitaria locale o
1

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge,

con uno degli enti previsti dal D.P.R. n. 115 del 1990, art. 115 oppure, infine,
con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e
dell’attitudine del trattamento previsto a realizzare un suo effettivo
reinserimento sociale.
2. Nel caso in esame il Tribunale ha correttamente esaminato il preliminare
profilo del presupposto soggettivo dell’affidamento terapeutico, propedeutico
all’esame nel merito della domanda, rilevando che la condizione di
tossicodipendenza, requisito di ammissibilità, non risulta provata, essendo stata

oggettive di esami strumentali e clinici, come emerge dalle certificazioni del
Ser.T puntualmente richiamate; ha poi rilevato l’insufficienza delle certificazioni
prodotte anche sotto il profilo del programma terapeutico, non precisato nei suoi
contenuti e del quale non risulta nemmeno attestata l’idoneità al recupero,
rilevando che, quand’anche esso consistesse nell’esecuzione di controlli periodici
urinari, visite mediche e colloqui psicologici, potrebbe comunque essere
utilmente proseguito in ambito penitenziario; ha, infine, annotato, come il
Munteanu si sia rivolto al servizio solo in data 19 dicembre 2014, in epoca
immediatamente successiva alla condanna ed in previsione della sua esecuzione;
che il quadro positivo delineato nella relazione di sintesi e dall’UEPE è
contraddetto dalle negative informazioni fornite dalla Questura di Alessandria
relative alle recenti e plurime segnalazioni del condannato per fatti anche gravi
(favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, associazione per delinquere,
violazione della normativa sulle armi, appropriazione indebita, frode informatica)
e con corretto procedimento inferenziale ha ricavato la prova dal complesso delle
emergenze acquisite che il programma terapeutico sia stato richiesto al Ser.t in
funzione strumentale al conseguimento del beneficio penitenziario,
conclusivamente annotando, in risposta a specifica deduzione difensiva, che
l’istante può ritenersi “fortemente radicato” nel territorio italiano non solo dal
punto di vista familiare e lavorativo, ma anche dal punto di vista criminale.
Deve dunque concludersi che il provvedimento impugnato non solo ha fatto
corretta applicazione della disciplina regolatrice, rilevando la causa di
inammissibilità conseguente alla mancata certificazione dello stato di
tossicodipendenza, ma ha analizzato tutti i dati disponibili, senza incorrere nelle
omissioni valutative denunziate, in tal modo offrendo puntuale e razionale
motivazione della decisione assunta, logicamente giustificata in conformità ai
parametri normativi di riferimento.
Le censure mosse con l’impugnazione risultano, pertanto, aspecifiche e
palesemente prive di fondamento.

2

la sua diagnosi basata esclusivamente su dati anamnestici e non sulle risultanze

S’impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, e, in
ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale
tenore, della somma che si stima equo determinare in euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 2.000,00 alla cassa delle

Così deciso il 10/11/2016

ammende.

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