Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20159 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20159 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DEC SPA in concordato preventivo
avverso l’ordinanza 195/2014 del 5/11/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
BARI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
ordinanza impugnata
Udito l’avv. ARNALDO DEL VECCHIO in sostituzione dell’avv. MICHELE
LAFORGIA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 5 novembre 2014 il Tribunale del Riesame di Bari ha
dichiarato inammissibile il riesame proposto nell’interesse della società DEC spa i
ammessa al concordato preventivo avversoil provvedimento del gip del medesimo
Tribunale che disponeva anche nei confronti della citata società il sequestro
preventivo per equivalente di somme di denaro in relazione al profitto della truffa
aggravata relativa ai lavori del centro direzionale San Paolo nonché del prezzo dei
reati di corruzione di pubblici ufficiali.
Rilevava il Tribunale che, trattandosi di sequestro disposto ai sensi dell’art. 19
• Atot.t.
Dlgs 231/2001, non vi è legittimazione del Eur tore falrimentarU in quanto i beni
restano di proprietà del fallits-. WoZte.12.- immiwubno aia c o,,,e,,,tUto_
Propone ricorso la citata società, premettendo che il denaro in sequestro fa
parte di quanto depositato nei conti correnti intestati alla procedura e non si tratta,

Data Udienza: 28/04/2015

quindi, di beni della società. Deduce quindi la violazione di legge per mancanza

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assoluta di motivazione laddove si è ritenuto che il uràtore fal1Whentar agisse in
favore dei beni della società,91-1-ea mentre il riesame si fondava sul diverso
presupposto che i conti correnti fossero di proprietà della procedura.
Il ricorso è fondato.
Non rileva nel caso di specie il tema posto dalle S.U. di questa Corte – e
richiamato nell’ordinanza impugnata – in ordine alla legittimazione del curatore
fallimentare a proporre impugnazione avverso i provvedimenti che tocchino i beni

stesso, è in discussione il sequestro del denaro depositato sui conti intestati alla
procedura di liquidazione. E’ quindi indiscutibile che, trattandosi di conto/i
corrente/i di tale organo, lo stesso abbia la detenzione qualificata del denaro,
risultando pertanto legittimato alla impugnazione sia quale soggetto nei cui
confronti è stato disposto il sequestro che quale soggetto avente diritto alla
restituzione dei beni.
Per queste ragioni va annullata la decisione di inammissibilità e restituiti gli
atti al Tribunale di Bari perché decida sulla richiesta di riesame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per la decisione
sull’ista za di riesame.

del fallito; difatti, nel caso di specie, come ha chiaramente dato atto il Tribunale

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