Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20159 del 11/04/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20159 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FICARRA CARMELO nato il 26/06/1993 a PALERMO
avverso la sentenza del 22/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG Mariella DE MASELLIS, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;
Data Udienza: 11/04/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Ficarra Carmelo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 22 febbraio 2017 di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.
1.1 Il ricorrente lamenta che la sentenza non aveva offerto alcuna
motivazione in ordine all’effettuazione delle verifiche imposte dalla legge, in
quanto il giudice avrebbe dovuto verificare l’astratta corrispondenza della
fattispecie concreta alla fattispecie legale, effettuare una valutazione in ordine
in maniera evidente consentano di escludere la sussistenza del fatto.
1.2 II Procuratore Generale depositava note scritte con le quali chiedeva
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile.
1.1 E’ infatti principio costante di questa Corte quello secondo il quale “Nella
motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc.
pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la
presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche
disamine al riguardo”
(Sez.
6, sentenza n.15927 del 01/04/2015 Cc.
(dep.16/04/2015 ) Rv. 263082); nel caso in esame il giudice, oltre al suddetto
richiamo, ha evidenziato gli elementi indiziari a carico dell’imputato alla pag.1
della sentenza impugnata); a fronte di ciò, il ricorso è estremamente generico,
posto che non specifica neppure di quali circostanze il giudice non abbia tenuto
conto o per quale motivo la qualificazione giuridica dei fatti non sarebbe corretta.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, così
equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di
principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/04/2018
alla corretta comparazione delle circostanze e verificare l’assenza di elementi che