Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20154 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20154 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

Data Udienza: 20/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIPODI GIUSEPPE nato il 22/07/1995 a CINQUEFRONDI

avverso l’ordinanza dell’ 8/5/2017 del Tribunale di Reggio Calabria
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Dr. Fulvio Baldi, che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Arturo Bonanni, per delega dell’Avv. Sebastiano Marco
Panella, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 8/5/2017, rigettava
l’istanza di riesame proposta da Giuseppe Tripodi, avverso i decreti di sequestro
preventivo del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, emessi il 14 aprile 2017,
che avevano convalidato il sequestro d’urgenza disposto dal P.M., aventi ad
oggetto trattori stradali e semirimorchi di proprietà del Tripodi; i provvedimenti
erano stati emessi in relazione all’ipotizzato delitto di cui alli art. 12 quinquies I.
356/92 contestando al Tripodi di essersi reso formale intestatario dei veicoli
che, invece, erano di proprietà di Scordino Filippo e Stilo Bruno, soci occulti
della TEAM LA FENICE s.r.l. operante nel settore del trasporto su strada,

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intestazione fittizia realizzata al fine di agevolare sia l’attività del sodalizio
mafioso denominato “cosca Pesce”, sia l’elusione delle disposizioni in materia di
misure di prevenzione patrimoniale.
2. Propone ricorso per cassazione la difesa del Tripodi, deducendo con un
primo articolato motivo la violazione della legge processuale, in relazione alle
norme di cui agli artt. 125, 3 comma, 321, 322 e 324, in riferimento alle norme
di cui agli art. 292 e 309 cod. proc. pen., nonché il vizio di omessa motivazione
ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; lamenta il ricorrente che, a fronte

autonoma valutazione da parte del G.i.p. nell’adozione del provvedimento di
sequestro preventivo, il Tribunale aveva di fatto ignorato lo specifico motivo di
critica, limitandosi a fornire generiche indicazioni sullo stato della giurisprudenza
di legittimità, per poi motivare ancora un volta in modo del tutto generico circa
l’esistenza di un’autonoma valutazione nei decreti emessi dal G.i.p., senza
indicare quali fossero gli elementi testuali o i dati logici contenuti nei decreti che
rivelassero la valutazione autonoma condotta dal giudicante; aggiungeva che il
tentativo del Tribunale, di integrare la motivazione del provvedimenti del G.i.p. i
era in evidente contrasto con la disposizione di legge che impedisce una tale
operazione integrativa nell’ipotesi di motivazione mancante o apparente, come
era avvenuto nel caso di specie.
3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione delle norme
processuali e della legge penale, in relazione agli artt. 324, in riferimento agli
artt. 292 e 309 cod. proc. pen., e agli artt. 12 quinquies I. 356/92 e 43 cod.
pen.; osserva il ricorrente che, rispetto alla deduzione difensiva circa
l’insussistenza del fumus delicti, il Tribunale aveva omesso di motivare sul
punto ricostruendo peraltro in modo fallace la fattispecie incriminatrice,
travisando inoltre gli elementi di prova e dando così luogo ad una motivazione
manifestamente illogica e contraddittoria; censurava il ricorrente la tesi del
Tribunale che poggiava sul mero dato della disponibilità del bene, senza invece
fornire adeguate indicazioni sull’effettiva provenienza del bene dal patrimonio
del soggetto che aveva disposto la fittizia intestazione; censurava altresì il
totale difetto di motivazione rispetto al contenuto della documentazione
prodotta che dimostrava la capacità reddituale del Tripodi di far fronte
all’acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro; ulteriore motivo di censura
riguardava l’omessa motivazione del provvedimento in ordine al profilo
dell’effettiva gestione dell’azienda Team La Fenice s.r.l. da parte dei coindagati
Scordino e Stilo. Infine, rilevava il ricorrente che nessuna risposta era stata
fornita dal tribunale quanto alla censura che evidenziava il difetto di elementi
utili per dimostrare la finalità di elusione delle norme di prevenzione

delle censure mosse con l’istanza di riesame, relativamente al dedotto difetto di

patrimoniali, finalità costituente requisito normativo per ipotizzare il delitto
contestato.
4. Con il terzo motivo di ricorso si censura il provvedimento impugnato, il
quale aveva affermato in modo apodittico che l’agevolazione realizzata
attraverso le intestazioni fittizie dei veicoli in capo al Tripodi era diretta a
sostenere l’attività dell’intero sodalizio, ricorrendo quindi i presupposti per
riconoscere la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 I.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che non
consentito. Il ricorrente lamenta il sostanziale difetto di motivazione, da parte
del Tribunale, in ordine alla questione sollevata con l’istanza di riesame che
concerneva il difetto di autonoma valutazione degli elementi da porre a base
provvedimento di sequestro preventivo da parte del G.i.p. che aveva emesso il
decreto impugnato.
1.1. Premesso che è ormai pacifica l’applicazione del disposto dell’art. 292,
2 comma, lett. c) cod. proc. pen. anche ai provvedimenti applicativi delle misure
cautelari reali (cfr. Sez. Unite, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789,
nonché, da ultimo, Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv.
268800), va osservato che sulla scorta dell’insegnamento della giurisprudenza
di legittimità il requisito dell’autonoma valutazione va desunto accertando se il
provvedimento, pur utilizzando per relationem il testo di altri atti processuali
(operazione consentita e non indicativa,

ex se,

dell’assenza

di autonoma

motivazione: Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez. 2, n.
13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970), renda palese il
giudizio critico operato su quel materiale attraverso indicatori che
presuppongano logicamente la valutazione del compendio indiziario e la
formulazione del conseguente giudizio sulla portata degli elementi rappresentati
e sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura cautelare.
Infatti, va ricordato che «in tema di motivazione delle ordinanze cautelari
personali, la previsione di “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei
gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’art. 292, comma primo, lett.c), cod.
proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare,
indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento,
i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità
di una riscrittura “originale” degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della

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203/91.

disposizione della misura» (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv.
269648).
1.2. La lettura del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. evidenzia che il
giudice, dopo aver fatto ricorso alla tecnica del richiamo di altri atti (quanto
all’esposizione dei dati raccolti attraverso le attività d’indagine) ha poi
selezionato da quel materiale gli elementi che, secondo la sua valutazione,
erano indicativi della sussistenza del fumus del delitto ipotizzato nella richiesta
formulata dall’ufficio del P.M. (ossia, la circostanza che soggetti diversi dal

adoperati sia per la stipula di polizze assicurative, sia per contrattare il costo
delle polizze necessarie per l’utilizzo di quei veicoli: v. pag. 59 del decreto di
sequestro).
A questo primo dato, si affianca un ulteriore elemento di valutazione che
emerge dalla lettura del provvedimento nel suo complesso; in relazione alla
contestuale e diversa richiesta di sequestro di altri veicoli riconducibili ad un
diverso soggetto il Giudice, dopo aver illustrato il materiale raccolto nel corso
delle indagini, ha espresso il proprio giudizio rigettando la richiesta formulata
dall’Ufficio del P.m., così dando conto della valutazione condotta sull’intero
contenuto della richiesta (nello stesso senso, in relazione alla richiesta di
applicazione di misure cautelari personali, è stato affermato che «la necessità di
un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei
gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’art. 292, comma primo, lett. c), cod.
proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve
ritenersi assolta quando l’ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d.
copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari
ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice
o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una
valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare,
nell’intero complesso delle sue articolazioni interne»: Sez. 2, n. 25750 del
04/05/2017, Persano, Rv. 270662; nello stesso senso Sez. 6, n. 51936 del
17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016,
Astolfi, Rv. 265807).
1.3. A fronte di tale emergenza documentale, il Tribunale del riesame ha
rigettato l’eccezione di nullità del provvedimento del G.i.p. motivando sul punto
in modo sintetico ma adeguato, mettendo in luce sia la tecnica espositiva
adottata dal Giudice, sia l’indicazione dei passaggi contenenti l’autonoma
valutazione operata. E’, dunque, manifestamente infondata la censura che il
ricorrente muove al provvedimento impugnato, nell’ipotizzare il difetto assoluto
di motivazione sul punto o il carattere apparente della motivazione. Né può

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formale intestatario dei veicoli in oggetto, ossia il Tripodi, si fossero interessati e

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convenirsi con l’ulteriore rilievo mosso dal ricorrente, relativamente
all’integrazione della motivazione che non poteva esser operata dal Tribunale
del riesame; infatti, il rilievo, per le considerazioni che precedono, non è fondato
in quanto muove da un presupposto che non è corretto (ossia, che il
provvedimento del G.i.p. non esprimesse l’autonoma valutazione del complesso
degli indizi); dunque, legittimamente il Tribunale ha proceduto ad analizzare in
dettaglio gli elementi che concorrevano a delineare il fumus delicti,

avendo

peraltro il ricorrente formulato specifici motivi su tale profilo a sostegno

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono all’evidenza inammissibili, in
quanto consistenti, al di là della formulazione adottata, in censure relative ad
assunti difetti della motivazione.
2.1. E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello
secondo il quale «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia
di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in
tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo
a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951
del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep.
2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.
254893), mentre non costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso
per cassazione l’ illogicità manifesta della motivazione (Sez. 2, n. 5807 del
18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119).
2.2. Le doglianze del ricorrente, infatti, pur evocando la violazione di legge
in relazione alla riconducibilità dei fatti storici alla fattispecie di reato prevista
dall’art. 12

quinquies I. 356/92, si risolvono sostanzialmente in critiche e

censure riguardanti la valutazione della ricostruzione in fatto delle vicende
relative alla gestione degli automezzi, intestati formalmente a Tripodi Giuseppe,
ma funzionali alle attività della società “TEAM LA FENICE” s.r.I.; l’ordinanza del
Tribunale del riesame ha esposto in modo analitico gli elementi indiziari che, tra
loro collegati, mettevano in evidenza la gestione da parte dello Scordino e dello
Stilo di aspetti rilevanti nell’utilizzo dei mezzi pesanti formalmente intestati al
ricorrente (la contrattazione delle condizioni relative ai contratti di
assicurazione, la verifica delle scadenze contrattuali, l’affidamento di incarichi a
terzi per la manutenzione e riparazione dei mezzi pesanti, il controllo delle
eventuali violazioni amministrative al codice della strada, contestate dalle
autorità di polizia), che logicamente si correlano non solo alla materiale

dell’istanza di riesame (v. la sintesi a pag. 1 dell’ordinanza del Tribunale).

disponibilità dei veicoli, ma anche all’interesse economico nella gestione dei
veicoli, indice univoco dell’attribuzione della titolarità sostanziale degli
automezzi. Pertanto, è del tutto insussistente il denunciato vizio di omessa
motivazione sul punto, poiché il provvedimento impugnato – nell’ adeguata
prospettiva della verifica del

fumus

in sede cautelare reale secondo

l’insegnamento di legittimità sul punto (che richiede la considerazione delle
concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli
elementi forniti dalle parti, nonché l’indicazione delle ragioni che rendono

negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa: Sez. 5,
n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677) – ha fornito i dati logici
sufficienti per ritenere sussistente l’ipotesi di accusa, anche in considerazione
del contesto ambientale in cui operavano tutti gli indagati, per il particolare
sistema di controllo monopolistico dei trasporti su strada messo in atto
dall’associazione per delinquere cui prendevano parte lo Scordino e lo Stilo, così
ritenendo non decisivo il dato documentale offerto dalla difesa in ordine alla
capacità economica del Tripodi nell’acquisto dei mezzi sottoposti a sequestro.
2.3. Allo stesso modo, le censure che il ricorrente muove all’omessa
motivazione relativa al profilo dell’effettiva gestione della società “TEAM LA
FENICE” s.r.l. ad opera dello Scordino, si risolvono in una pretesa rivalutazione
del contenuto di intercettazioni (peraltro limitate solo ad alcuni dei brani indicati
nel provvedimento del Tribunale del riesame), operazione non consentita in
sede di legittimità (Sez. Unite, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
2.4. Quanto al profilo della prova della finalità di elusione dell’operazione di
intestazione fittizia, va ricordato che «Ai fini dell’integrazione del delitto di
trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 12 quinquies, D.L.8 giugno
1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo “scopo elusivo” che
connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di
misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo
integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da
quello che potrebbe esserne l’esito». (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep.
2015, Lapelosa, Rv. 261980); il ricorrente, invece, non si confronta con la
motivazione del Tribunale, e dei decreti del G.i.p. richiamati dal Collegio, con cui
venivano descritti i carattere essenziali dell’attività illecita svolta dagli indagati,
che testimoniavano la sicura finalità elusiva in ragione dell’ambito in cui
operavano le aziende che controllavano il settore del trasporto, in regime di
monopolio; circostanze indicative della fondatezza del ravvisato pericolo, alla
stregua del ricordato standard probatorio richiesto nella fase delle indagini
preliminari in relazione alla verifica del fumus delicti.

sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico

2.5. Infine, per quanto attiene al profilo del difetto di motivazione relativo
alla sussistenza della contestata aggravante ex art. 7 I. 203/91, di là dalla
questione relativa all’interesse dell’indagato alla proposizione del ricorso su tale
specifico capo del provvedimento (il cui accoglimento non comporterebbe alcuna
utilità, che va identificata «nella finalità negativa, perseguita dal soggetto
legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da
una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità,
ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e

del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), va osservato che la censura
mossa all’ordinanza riguarda nuovamente una differente valutazione del
materiale indiziario, che ha condotto il Tribunale a metter in evidenza il
fortissimo nesso strumentale tra le attività di fraudolenta intestazione e
l’agevolazione dell’attività del sodalizio mafioso operante nel territorio di
Rosarno, avente ad oggetto tra le principali attività delittuose quella del
controllo dell’attività di trasporto merci su strada, gestita con carattere
monopolistico e costituente una delle principali forme di finanziamento e di lucro
dell’associazione (oltre ad accrescerne evidentemente il prestigio criminale sul
territorio, in modo direttamente proporzionale alla manifestata capacità di
escluder ogni potenziale concorrente da quel mercato).
3. All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 20/2/2018.

Il Consigli
Sergi

estensore
i Paola

Il Presidente
D menico Gallo

il

che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» – Sez. unite, n. 6624

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