Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20153 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20153 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la corte d’appello di Ancona
nel procedimento a carico di:
CASSARO MIRKO nato il 16/01/1992 a SANT’ELPIDIO A MARE
GUZMAN MONTAS MIGUEL ANGEL nato il 28/12/1984 a SANTO DOMINGO (REP.
DOMINICANA)
avverso la sentenza del 31/03/2017 del GIP del Tribunale di Fermo
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.

Il Gip del Tribunale di Fermo, con sentenza pronunciata, in data

31/03/2017, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in sede di valutazione della
richiesta di emissione di decreto penale di condanna, assolveva Mirko Cassaro e
Miguel Angel Guzman Montas, dall’imputazione del reato di cui all’ art. 648, 2
comma, cod. pen., con la formula perché il fatto non costituisce reato.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte
d’appello di Ancona, deducendo la violazione di legge, in relazione all’art. 648
cod. pen., con riferimento alla ritenuta insussistenza dell’elemento psicologico

Data Udienza: 20/02/2018

del reato; il Giudice aveva ritenuto pacifica la circostanza che l’imputato avesse
ceduto al coimputato il telefono provento del delitto di furto, ma aveva escluso la
prova della conoscenza della provenienza illecita, osservando che il Cassaro non
era mai stato sentito, non potendo quindi fornire giustificazioni in ordine al
possesso del bene oggetto di contestazione.
3. Il ricorso è fondato: è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità
(per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del
22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.

dell’elemento soggettivo può’ essere raggiunta anche sulla base dell’omessa
indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e’ sicuramente
rivelatrice della volonta’ di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto
in mala fede. Non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso
delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del
possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un
onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un
tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque
possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi
del libero convincimento (in tal senso, Sez. Unite, n. 35535 del 12/07/2007,
Ruggiero, Rv. 236914). E’ evidente che la semplice constatazione dell’assenza di
circostanze in cui l’imputato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie
ragioni non può equivalere alla mancanza della prova sul punto, restando nella
facoltà dell’imputato, nel corso del giudizio, render interrogatorio per fornire le
giustificazioni sul possesso del bene di provenienza delittuosa.
4.

L’accoglimento del ricorso impone l’annullamento del provvedimento

impugnato con rinvio e, ai sensi dell’art. 623 comma 1, lett. d) cod. proc. pen.,
la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cassaro Mirko ed
ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per il corso ulteriore.
Così deciso il 20/2/2018.

Il Consigli

estensore

SeroidD Paola

Il Presidente
Dorfnico Gallo

248265) che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova

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