Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20152 del 09/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20152 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PANZITTA Sabatino, n. Joppolo (VV) 9.2.1957
avverso l’ordinanza n. 2/14 R. Rev. Corte d’Appello di Salerno del 31/01/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. L. Riello, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da Panzitta Sabatino avverso la sentenza in data 17/06/2010 della
Corte d’Appello di Catanzaro, confermativa di quella di condanna emessa a suo carico in primo
1

Data Udienza: 09/04/2015

grado per il reato di calunnia continuata e aggravata (artt. 81 cpv., 368, 61 n. 9 cod. pen.),
commessa in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Joppolo (VV) e in relazione ad alcuni esposti trasmessi al PM di Vibo Valentia riguardanti pretesi abusi urbanistici
ascritti a Pugliese Antonio e Malvaso Antonietta.
La Corte salernitana ha rilevato che la richiesta di revisione si fonda sul contenuto di altre
decisioni, intervenute ora a carico degli incolpati ora a carico dell’istante e di altri imputati,
asseritamente contrastanti con le sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, tutte però
ininfluenti ex art. 630 lett. c) cod. proc. pen. sulla predetta pronunzia vuoi perché emesse ai
sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. (sentenze GUP Tribunale Vibo Valentia del 04/05/2005 e del

derata dalla sentenza di condanna (sentenze Tribunale Vibo Valentia del 09/03/2004 e del
01/06/2004).
La Corte territoriale ha, infine, ritenuto improponibili doglianze chiaramente riferite al merito
della decisione di condanna (v. elenco a pag. 3 motivazione) e come tali estranee all’ambito
della procedura attivata con l’istanza di revisione.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso l’istante che nell’atto d’impugnazione e con memoria integrativa del 2 maggio 2014, entrambi sottoscritti in proprio, ripercorre l’intera sequenza delle vicende processuali in cui è rimasto coinvolto, formulando dieci doglianze attinenti il merito della sentenza di condanna pronunziata suo carico (pagg. 1 e 2 ricorso).

3. Nelle rassegnate note scritte, nel rilevare che precedente ed analoga istanza di revisione
proposta dal Panzitta è stata dichiarata inammissibile da questa Corte di Cassazione con
decisione del 15/02/2013, il PG evidenzia la correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corte
salernitana nel ritenere, da un lato irrilevanti ai fini dell’art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc.
pen. le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito di udienza preliminare e dall’altro,
riferite a casi diversi le sentenze emesse dal Tribunale di Vibo Valentia in esito a verifica dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Appaiono pienamente condivisibili e conformi sia al dettato normativo che all’evoluzione
giurisprudenziale i rilievi svolti e dalla Corte territoriale e dal PG circa l’insuscettibilità della
sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare a fungere da ‘altra
sentenza penale irrevocabile’ rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 630, comma 1 lett. a)
2

06/10/2004) vuoi perché riferite ad epoche temporali diverse rispetto alla situazione consi-

cod. proc. pen., trattandosi di atto per sua natura inidoneo a rappresentare in termini di stabilità e definitività situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione (Sez.
3, sent. n. 39191 del 18/06/2014, Ventura, Rv. 260391; Sez. 6, sent. n. 26189 del 04/06/
2009, G., Rv. 244534; Sez. 6, sent. n. 21144 del 17/03/2009, Bucciero, Rv. 244183; Sez. 2,
sent. n. 1538 del 15/12/2005, Scucchia, Rv. 232860).
Risulta, inoltre, immune da censure di ordine logico, in quanto congruamente motivato, l’argomento svolto dalla Corte territoriale secondo cui le situazioni di fatto apprezzate dal Tribunale di Vibo Valentia all’esito dei giudizi dibattimentali sono obiettivamente diverse da quella

danna.
In questo ultimo caso, infatti, la Corte territoriale aveva rilevato come la sussistenza dei pretesi abusi urbanistico – paesaggistici ascritti ai coniugi Pugliese – Malvaso negli esposti inviati
dal Panzitta dovessero all’epoca (settembre 1996) ritenersi esclusi, per avere il competente
ufficio dell’Amministrazione Provinciale specificato che il fabbricato da essi edificato ricadeva al
di fuori della fascia di 300 metri dalla linea di costa, rilevante ai fini del necessario conseguimento preventivo dell’autorizzazione paesistica.
Nei casi successivamente considerati dal Tribunale di Vibo Valentia, invece, si era registrata
un’evoluzione nell’andamento della linea di costa nel tratto prospiciente la proprietà dei citati
Malvaso e Pugliese, con verosimile erosione di una fascia territoriale, talché era ben comprensibile una diversa valutazione da parte dei giudici investiti della questione, riferita ad una situazione di fatto, tuttavia e per quanto detto, obiettivamente mutata.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 09/04/’015

considerata dalla Corte d’Appello di Catanzaro all’atto della conferma della sentenza di con-

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