Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20151 del 05/03/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20151 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
GROSSI PAOLA N. IL 04/12/1977
avverso l’ordinanza n. 3337/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
16/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
10.44e/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 05/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 novembre 2014, il Gip presso il Tribunale di Latina
ha applicato nei confronti di D’Aprano Ernesto, Cimini Vincenzo, Grossi Andrea,
Titta Paolo, Grossi Simona, Grossi Paola e Cremonesi Rita Marina la misura degli
arresti domiciliari con braccialetto elettronico e col divieto di comunicare con
qualunque mezzo telefonico o telematico con persone diverse da coloro che con
loro coabitano o li assistono, nonché il sequestro preventivo delle quote sociali

applicate agli indagati per avere D’Aprano quale presidente del consiglio
d’amministrazione della INDECO s.r.l. – esercente l’attività di discarica in Borgo
Montello

Cimini e Grossi Andrea, Grossi Simona e Grossi Paola quali

componenti del consiglio di amministrazione della società Green Holding S.p.A.,
Titta quale amministratore di fatto della società Green Holding, Cremonesi e
Grossi Andrea, Grossi Simona e Grossi Paola quali soggetti esercenti l’attività di
controllo sulla società Alfa Alfa, Grossi Andrea quale componente del C.d.A. della
società Alfa Alfa, posto in essere i reati di falso, truffa aggravata, frode in
pubbliche forniture contestati in via provvisoria sub capi B), C) ed D) (per avere
indotto in errore la Regione Lazio in merito alla correttezza delle voci di spesa
indicate nel prospetto per la quantificazione della tariffa ai fini del conferimento
dei rifiuti in discarica, segnatamente gonfiando i costi relativi ai mezzi d’opera
che, anziché essere acquistati, venivano noleggiati dalla società Alfa Alfa alla
società INDECO ad un canone pari a oltre il quintuplo del prezzo d’acquisto, con
ciò comportando l’emanazione di un atto di determinazione della tariffa
ideologicamente falso (capo B); prospettando fraudolentemente costi inesistenti
ed inducendo pertanto in errore la Regione Lazio nella determinazione della
tariffa di conferimento in discarica (capo C); realizzando, attraverso
l’applicazione della tariffa in tal modo gonfiata, il reato di frode in forniture (capo
D). Nell’accogliere la richiesta del pubblico ministero – seppure applicando la
misura più gradata ex art. 284 cod. proc. pen. a tutti gli indagati -, il giudice ha
ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto di
contestazione provvisoria, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica
disposta dal pubblico ministero nonchè delle intercettazioni, ed ha stimato
fronteggiabili il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose ed il
pericolo di inquinamento probatorio, ritenuti sussistenti, anche con la misura
custodiale degli arresti domiciliari.
2. Investito del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 16
dicembre 2014, il Tribunale del riesame di Roma ha annullato l’ordinanza
custodiale nei confronti di Grossi Paola.
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della società INDECO s.r.l. In particolare, le misure personali e reale sono state

Dopo avere preliminarmente argomentato in merito alla infondatezza della
dedotta eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale ha evidenziato nel
merito: 1) che i costi dichiarati da INDECO possono ritenersi esorbitanti,
ingiustificati ed antieconomici, ma non fittizi, non essendo contestato che detta
società abbia effettivamente pagato i canoni di noleggio alla società Alfa Alfa, né
che questa abbia a sua volta realmente fornito i macchinari; 2) che la fittizietà
dei costi non può farsi discendere dall’unicità del centro di interessi ed, in
particolare, dal fatto che la società di noleggio e la società facciano capo alla

non la falsa rappresentazione dei dati di spesa; 3) che, in relazione al reato di
falso sub capo B), la determina regionale non può ritenersi adottata sulla base di
un presupposto inesistente o inveritiero, in quanto la Regione Lazio ha
sottoposto i dati di spesa inerenti al noleggio dei mezzi d’opera dichiarati dal
gestore della discarica ad un autonomo procedimento di analisi critica, al cui
esito – con la determina del 9 agosto 2011 – ha (ri)determinato la tariffa di
accesso all’impianto in euro 61,05 per tonnellata, con ciò rettificando al ribasso
la tariffa richiesta; 4) che l’autonoma determinazione della tariffa da parte della
Regione Lazio all’esito della disposta istruttoria esclude l’integrazione anche della
truffa sub capo C), reato in ogni caso insussistente stante la mancanza di
qualunque danno per l’ente, laddove il costo di accesso in discarica fissato nella
determina rientra nella forbice tariffaria fissata dalla Regione Lazio; 5) che, con
riguardo al reato di cui al capo D), il reato previsto dall’art. 356 cod. pen.
sanziona la frode nell’esecuzione del contratto, mentre nel caso di specie la
contestazione riguarda la fase preparatoria di definizione della tariffa di
conferimento e non quella esecutiva di gestione del servizio di smaltimento; non
sono comunque ravvisabili espedienti fraudolenti finalizzati a far apparire,
contrariamente al vero, l’esecuzione del contratto in modo conforme agli obblighi
assunti.
3. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Latina ha proposto ricorso
avverso l’ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento per vizio di motivazione.
Evidenzia il ricorrente che il Tribunale ha erroneamente escluso la sussistenza
dei reati oggetto di contestazione provvisoria, adagiandosi su di una
ricostruzione meramente formale dei fatti ed omettendo di tenere conto della
concreta e manifesta sproporzione dei costi indicati dalla società INDECO s.r.l. e
della natura di dichiarazione di scienza del prospetto presentato dalla medesima
Società alla Regione Lazio, per la determinazione della tariffa di conferimento dei
rifiuti nella discarica di Borgo Mondello. In particolare, quanto al falso di cui al
capo B), il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i costi indicati dalla
INDECO nel prospetto presentato alla Regione Lazio non sono stati
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famiglia Grossi, potendo a ciò addebitarsi la lievitazione del canone d’affitto, ma

semplicemente raddoppiati, ma sono stati moltiplicati anche di venti ed, in un
caso, di trentuno volte il prezzo d’acquisto dello stesso bene dato in noleggio, di
tal che la dichiarazione di scienza attestante la congruità dei canoni si deve
ritenere inequivocabilmente falsa, non potendosi tale falsità e conseguente
induzione della Regione in errore ritenere sanate dall’eventuale
corresponsabilità, per inerzia o inadeguatezza, dei pubblici ufficiali o dei
consulenti contabili dell’ente nell’istruttoria su detti costi, laddove l’assenza di
rilievi significativi sui dati rivelatisi abnormi rivela semmai l’insidiosità del falso. Il

ha errato nell’escludere il danno, che – di contro – consiste nell’avere addebitato
all’ente pubblico un costo fittizio e superiore a quello effettivo; con riferimento al
reato di cui al capo D), che la motivazione dell’ordinanza è contraddittoria ed
illogica, atteso che la preordinazione di costi fittizi non esaurisce i suoi effetti
nella determinazione della tariffa, ma interessa anche la fase esecutiva del
rapporto.
3. Nella memoria depositata in data 27 febbraio 2015 nella Cancelleria di
questa Corte, l’Avv. Andrea Marcinkiewicz e l’Avv. Marco Franzini, difensori di
fiducia di Grossi Paola, hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
comunque rigettato.
4. Il Procuratore generale Dott. Eugenio Selvaggi ha chiesto che il ricorso
sia rigettato. L’Avv. Marco Franzini per Grossi Paola ha insistito perchè il ricorso
sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata per
avere il Tribunale erroneamente escluso l’integrazione dei tre reati, oggetto di
imputazione provvisoria, di falso ideologico per induzione, truffa e frode in
pubbliche forniture.
4.

Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto argomentato dal

ricorrente, la motivazione del provvedimento in verifica sia corretta in quanto
aderente alle risultanze degli atti d’indagine e conforme a condivisibili massime
d’esperienza e principi di diritto.
5. Con riguardo al primo motivo di doglianza afferente al reato sub capo B),
stima questa Corte che – almeno nei termini nei quali l’imputazione è stata
delineata dall’inquirente – nella specie non vi sia materia per il contestato falso
ideologico per induzione.

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ricorrente evidenzia, in relazione al reato di truffa cui al capo C), che il Tribunale

Sotto un primo profilo, mette conto evidenziare che il delitto di falso
ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale
(artt. 48 e 479 cod. pen.), postula che l’agente dichiari o comunque prospetti al
funzionario pubblico una situazione di fatto – costituente presupposto dell’atto
pubblico – non rispondente al vero, o comunque produca documentazione che
fornisca una rappresentazione non veritiera dello stato di fatto, inducendo così il
predetto funzionario a formare un atto falso.
Orbene, nel caso in oggetto, il pubblico ministero ha incentrato l’imputazione

d’opera indicati dalla società INDECO s.r.l. alla Regione Lazio ai fini della
determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti nella discarica di Borgo
Mondello e non ha contestato che detti costi – anche ad ammettere che siano
esorbitanti rispetto a quelli di mercato (rectius rispetto al costo di acquisto degli
stessi mezzi d’opera) – siano stati effettivamente sostenuti dalla società
INDECO, sì da renderne falsa la prospettazione all’ente pubblico e, per
conseguenza, affetta da falsità ideologica la determina di fissazione della tariffa.
In altri termini, la contestazione si impernia sulla incongruità per eccesso dei
canoni di noleggio dei mezzi d’opera della società Alfa Alfa, mentre non viene
contestata la falsità dei contratti di noleggio nella parte in cui indicano tali
canoni, né viene posta in discussione l’effettiva corresponsione dei medesimi
canoni da parte di INDECO ad Alfa Alfa: non v’è pertanto materia per ravvisare
nella determina di fissazione della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica i
presupposti del reato di falso ideologico, potendo a tale fine rilevare la sola
inconsistenza del costo esposto e non anche l’eventuale sua esorbitanza ed
antieconomicità per l’ente.
Nè può ritenersi di per sé dimostrativa della falsità del costo indicato nei
contratti di noleggio la riconducibilità ad un medesimo centro d’interessi delle
società INDECO ed Alfa Alfa – id est la famiglia Grossi -, laddove, richiamate le
considerazioni sopra svolte ed avuto riguardo alla prospettazione dello stesso
ricorrente, da ciò non può farsi discendere la non effettività dei canoni di
locazione indicati nei prospetti presentati alla Regione, né l’omesso versamento
dei canoni da parte di INDECO ad Alfa Alfa.
Conclusivamente, la determina regionale non può ritenersi ideologicamente
falsa, non essendo dimostrato che le pezze giustificative prodotte ai fini della
fissazione della tariffa di conferimento in discarica espongano dati inveritieri: i
costi esposti possono essere incongrui ma – almeno rebus sic stantibus

non

possono ritenersi falsi.
6. Ad ogni buon conto, dirimente è l’ulteriore argomento svolto dai decidenti
del merito cautelare allorchè hanno evidenziato, con considerazioni adeguate e
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di falso intorno alla manifesta sproporzione dei costi di noleggio dei mezzi

pertanto non sindacabili in questa Sede, che la determina regionale non può
ritenersi ideologicamente falsa dal momento che l’ente pubblico ha determinato
la tariffa autonomamente, sulla base dei dati acquisiti all’esito di una propria
istruttoria.
Secondo quanto rilevato dai decidenti di merito sulla scorta delle risultanze
degli atti – peraltro in linea con la ricostruzione dei fatti compiuta nello stesso
atto di ricorso -, l’amministrazione deputata alla determinazione della tariffa è
addivenuta alla quantificazione della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica

mezzi d’opera indicati da INDECO e, precisamente, sulla scorta delle verifiche
compiute dalla struttura interna e dello studio di congruità operato da consulenti
tecnici nominati ad hoc. Alla stregua dei fatti come ricostruiti negli atti del
fascicolo, la determina di fissazione della tariffa ha dunque preso a base, in
riferimento ai costi di noleggio dei mezzi d’opera, non tanto e, comunque, non
solo la prospettazione di INDECO, bensì gli esiti dell’autonoma istruttoria
compiuta dalla Regione Lazio, che – del resto – ha riconosciuto alla società di
gestione della discarica una tariffa inferiore rispetto a quella originariamente
richiesta. Il che – pur lasciando aperte eventuali responsabilità dei soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento ovvero deputati a tali accertamenti (peraltro
non disvelate dalle risultanze d’indagine oggetto di discovery) – esclude in radice
la prospettabilità del falso ideologico per induzione, essendo la determina
fondata sui risultati dell’autonomo procedimento amministrativo e costituendo
dunque espressione della discrezionalità tecnica dell’ente.
7. Analoghe considerazioni valgono per la contestazione di truffa.

Ed invero, esclusa la sussistenza della falsa prospettazione di voci di costo e
dunque l’induzione in errore dei pubblici funzionari, risulta giuridicamente non
configurabile la fattispecie della truffa, che appunto postula che l’atto di
disposizione patrimoniale costituisca il frutto degli artifici e raggiri posti in essere
dall’agente.
7. Manifestamente infondato è infine l’ultimo motivo concernente il reato di

cui all’art. 356 cod. pen. di cui al capo D).
Ed invero, il delitto di frode nelle pubbliche forniture punisce tutte le frodi in
danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in
forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni: la condotta
materiale punibile consiste in una qualunque inesecuzione, imperfezione,
inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura; il
reato si consuma, per quanto riguarda la prestazione di opere, già nel corso della
loro esecuzione, bastando a concretarlo l’inadempimento doloso che, senza
attingere alla gravità della prestazione di “aliud pro alio”, attenga alla quantità o
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all’esito dell’istruttoria disposta sullo specifico tema dei costi di noleggio dei

alle qualità anche non essenziali della prestazione dovuta (Cass. Sez. 6, n.
11326 del 21/03/1994, Zoccali, Rv. 199361; Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014 dep. 18/09/2014, Moroni, Rv. 260270).
Fissati tali paletti interpretativi, la motivazione dell’ordinanza impugnata
risulta ineccepibile laddove si è rilevato come, nella specie, sia contestata la
determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica sulla base di
presupposti fraudolenti e non anche la dolosa inesecuzione della prestazione
oggetto del negozio, sicchè il reato ex art. 356 cod. pen. si appalesa non

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 5 marzo 2015

configurabile.

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