Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20150 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20150 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d’Appello di Brescia
avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Bergamo in data 21/06/2017 nei confronti di
TAOUIZI SAID n. in Marocco il 24/8/1990

-visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza pubblica del 26/4/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Bergamo in esito a giudizio abbreviato
assolveva l’imputato dal delitto di cui all’art. 647 cod.pen., così riqualificato l’originario
addebito di furto, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Brescia, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 624, 647 cod.pen. e dell’art. 1
D.leg.vo n. 7/2016 con riguardo all’addebito ascritto al capo a) della rubrica. Il P.M. lamenta
1

Data Udienza: 26/04/2018

l’errore di diritto ìn cui è incorso il GIP, riqualificando alla stregua di appropriazione di cosa
smarrita la condotta dell’imputato, il quale si impossessava della borsa di Chiantoni Maria
Fiorella, abbandonata su una panchina pubblica e contenente effetti e documenti personali che
ne conclamavano la proprietà, in contrasto con la giurisprudenza che ritiene in simili casi
ravvisabile l’ipotesi di furto.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Risulta pacificamente dalla sentenza impugnata
che la querelante Maria Fiorella Chiantoni il 12/9/2015 dimenticava su una panchina pubblica

s’impossessava il prevenuto che, contattato telefonicamente al numero della p.o., sì dichiarava
disposto a restituirla previo versamento di mille euro.
Questa Corte ha precisato che nell’ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari ed
intatti i segni esteriori dì un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale
fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul
bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua
restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (Sez. 2,
n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432;n. 24100 del 03/05/2011, Ensabella e altro, Rv.
250566). Infatti, il delitto di appropriazione di cose smarrite è configurabile solo quando risulti
impossibile per il legittimo detentore, al momento dell’appropriazione, ricostituire sulla cosa
smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi, sicché non
può parlarsi di smarrimento ove la cosa possa essere rintracciata con relativa facilità, sulla
base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata lasciata
(Sez. 2, n. 25939 del 17/06/2010, PM. in proc. Contessi, Rv. 247752; n. 29956 del
24/06/2009 , Fiorello, Rv. 244672).
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche richiamate deve, dunque, considerarsi smarrita
esclusivamente la cosa che è materialmente e definitivamente uscita dalla sfera di detenzione
del possessore mentre quando la cosa sia stata solo momentaneamente dimenticata, ma sì
conservi memoria del luogo in cui ritrovarla, la condotta di chi se ne appropria costituisce furto
(Sez. 4, n. 1m1148 del 06/06/2000, Frenicchí G e altri, Rv. 217658). Siffatti principi non sono
stati correttamente declinati nel caso di specie giacchè il primo giudice ha operato la
riqualificazione dell’originario addebito di furto in quello ex art. 647 cod.pen., nonostante la
chiara identificazione della proprietaria del bene sulla scorta dei plurimi documenti personali
contenuti nella borsa, circostanza che palesa l’integrazione degli elementi costitutivi del reato
ex art. 624 cod.pen.
3. Pertanto deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente
all’assoluzione pronunziata per il capo a), con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di
Brescia per il giudizio a norma dell’art. 569 , comma 4, cod.proc.pen.

2

la propria borsa, contenente documenti personali e un telefono cellulare, della quale

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) e dispone che gli atti
siano trasmessi alla Corte Appello di Brescia per il giudizio.
Così deciso in Roma il 26 Aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
enico Gallo

Sentenza a motivazione semplificata

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