Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20150 del 04/03/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 20150 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TYURINA EKATERINA ANATOLIEVNA (OBBLIGO DIMORA) N.
IL 12/03/1976
avverso la sentenza n. 28/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
11/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
1~sentite le conclusioni del PG Dott. v ek_a

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Data Udienza: 04/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’Il novembre 2014, la Corte d’appello di Trieste ha
dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di
consegna di Tyurina Ekaterina Anatolievna alla Russia. La Corte ha premesso
che, in data 4 ottobre 2014, Tyurina è stata arrestata a fini estradizionali in forza
dell’ordine di custodia cautelare emesso in data 7 marzo 2014 dal Tribunale
distrettuale di Tverskoy (Russia) per truffa aggravata commessa mediante
documenti contraffatti, reato previsto e punito dall’art. 159 del codice penale

stato convalidato con applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, poi sostituita con l’obbligo di dimora nel comune di Trieste con
provvedimento dell’8 agosto 2014; che l’estradanda ha negato il consenso
all’estradizione e non ha rinunciato al principio di specialità; che la
documentazione prevista dall’art. 700 cod. proc. pen. è stata ritualmente e
tempestivamente trasmessa; che non vi sono dubbi circa l’identificazione
dell’estradata.
Tanto premesso, la Corte ha posto in luce come Tyurina sia stata processata
dall’Autorità Giudiziaria di Mosca per truffa aggravata in danno dei soci di
minoranza o della stessa società a responsabilità limitata “Negozio Sadovye
Colzo”, per avere, con atti di donazione di quote societarie contraffatti in data 10
ottobre 2002 e 13 luglio 2005, trasferendo poi con atto di donazione in data 22
novembre 2006 parte delle quote stesse alla complice Gudimova e consentendo
la convocazione della assemblea societaria, conseguito in data 24 aprile 2008 la
registrazione nel Registro Statale Unico delle persone giuridiche della modifica
della sua partecipazione societaria nella medesima società. La Corte ha dunque
evidenziato che, anche avuto riguardo al termine di prescrizione previsto dal
codice penale italiano, il reato non è prescritto in quanto la truffa deve ritenersi
consumata alla data del 24 aprile 2008 o tutt’al più a quella del 12 luglio 2007 in
cui si tenne l’assemblea straordinaria della società; che ricorre il requisito della
doppia incriminabilità e non vi sono condizioni ostative alla estradizione, in
quanto il reato non ha caratterizzazione politica, non v’è ragione di ritenere che
verranno inflitti all’indagata trattamenti crudeli, disumani o degradanti e per il
reato non è comminata la pena di morte; che la Russia aderisce alla Convenzione
Europea di Estradizione sicché non è necessario verificare i gravi indizi di
colpevolezza, laddove dagli atti del procedimento e dalla documentazione
prodotta dalla difesa non possono ricavarsi prove di innocenza.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Avv. Pasquale Pantano, difensore di fiducia
di Tyurina Ekaterina Anatolievna, e ne chiede l’annullamento per i seguenti
motivi.
2

russo, per il quale la pena massima è di sei anni di reclusione; che l’arresto è

2.1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 705, comma 1, cod. proc.
pen. per assenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla luce delle perizie
calligrafiche eseguite sui due contratti di donazione attestanti l’autenticità della
sottoscrizione della donante.
2.2. Intervenuta prescrizione del reato ascritto all’assistita, atteso che il
reato di truffa deve ritenersi consumato nel momento in cui Tyurina disponeva di
parte delle quote ricevute in virtù degli atti di donazione, vale a dire alla data 22
novembre 2006 o tutt’al più, come anche ritenuto dalla Corte territoriale, alla

alla titolarità delle quote societarie convocando l’assemblea straordinaria; al più
tardi, il reato dovrebbe ritenersi consumato il 15 febbraio 2008, data in cui la
nuova situazione societaria veniva annotata sul registro unico delle persone
giuridiche; avuto riguardo a tali date, la prescrizione risulta ormai maturata,
essendo trascorsi sei anni prima dell’evento interruttivo costituito dall’emissione
dell’ordine di custodia cautelare in data 7 marzo 2014.
2.3. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 698 e 702, comma
2 lett. a), cod. proc. pen., per essere stato il mandato di cattura emesso a monte
della richiesta di estradizione al solo fine di far partecipare l’assistita al processo,
in violazione del diritto costituzionalmente garantito alla contumacia.
2.4.

Vizio di motivazione della sentenza nella parte ricognitiva dei

presupposti per l’estradizione.
2.5. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 698 e 705, comma
2 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di considerare che, ove
estradata, l’assistita potrebbe essere sottoposta a pene o trattamenti crudeli,
disumani o degradanti ad opera del personale della Polizia di Stato russo, così
come comprovano le minacce subite dai legali della stessa Tyurina, nonché i
rapporti delle organizzazioni non governative, come Amnesty International e
Human Right Watch.
2.6. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 698 e 705, comma
2 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di considerare che
l’assistita, ove estradata, potrebbe essere sottoposta a trattamenti persecutori in
carcere, tenuto conto delle numerose pronunce della Corte EDU sulle condizioni
detentive in Russia.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia
annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
L’Avv. Pasquale Pantano, difensore di fiducia di Tyurina Ekaterina Anatolievna,
presente anche l’indagata assistita da un’interprete, ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

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data del 12 luglio 2007 allorché l’indagata ebbe ad esercitare il diritto connesso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo di ricorso, assorbente
rispetto alle ulteriori censure, di tal che la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio, con conseguente cessazione di efficacia della misura
cautelare in atto.
2.

A norma dell’art. 10 della Convenzione di Estradizione del 1957,

l’estradizione non può essere accordata se (l’azione penale o) la pena è

Dal chiaro disposto normativo si evince che, nei rapporti di estradizione
regolati dalla relativa convenzione europea, l’avvenuta prescrizione della pena,
che appunto costituisce causa ostativa all’accoglimento della richiesta di
estradizione, deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di
miglior favore nei confronti dell’imputato tra le legislazioni nazionali a confronto
(Cass. Sez. 2, n. 37895 del 05/10/2010, Ziemak Rv. 248881; Sez. 6, n. 21627
del 29/04/2014, Antoszek).
3. Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, avuto riguardo alla data
di perfezionamento del reato di truffa in contestazione, sia ormai decorso il
termine di prescrizione, almeno secondo la normativa nazionale, di tal che non
può darsi corso all’estradizione richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria russa.
Ed invero, secondo quanto si legge nella richiesta estradizionale, a Tyurina
Ekaterina Anatolievna è contestato il reato di truffa aggravata in danno dei soci
di minoranza o della stessa società a responsabilità limitata “Negozio Sadovye
Colzo”, commessa mediante: a) la contraffazione degli atti di donazione delle
quote societarie datati 10 ottobre 2002 e 13 luglio 2005; b) il trasferimento con
atto di donazione del 22 novembre 2006 di parte delle quote stesse alla complice
Gudimova; c) la convocazione dell’assemblea straordinaria della società il 12
luglio 2007, nella quale veniva approvata la nuova compagine societaria e quindi
la modifica statutaria; d) la registrazione, in data in data 24 aprile 2008, nel
Registro Statale Unico delle persone giuridiche delle intervenute modificazioni
alla partecipazione societaria nella medesima società.
4. Ritiene il Collegio che il reato si sia consumato alla data del 22 novembre
2006 allorchè Tyurina – secondo la stessa prospettazione recepita nell’ordinanza
custodiale – donava parte delle quote acquisite mediante atti dispositivi
fraudolenti alla complice Gudimova. Al più tardi, come rilevato – seppure in via
subordinata – dalla stessa Corte territoriale, il delitto risulta essersi consumato in
data 12 luglio 2007, allorchè – proprio facendo leva sulla titolarità delle quote
societarie in capo alla stessa ed alla complice Gudimova -, Tyurina esercitava i

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prescritta secondo la legge della parte richiedente o della parte richiesta.

diritti fraudolentemente acquisiti nell’assemblea straordinaria ottenendo
l’approvazione della modifica della partecipazione societaria.
5. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il delitto di
truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, è reato istantaneo e di danno la cui
consumazione coincide con la perdita definitiva del bene, in cui si sostanzia il
danno del raggirato ed il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente
(Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza che aveva ritenuto
consumato il delitto di truffa, consistito nell’induzione in errore di soci di

vendita medesima, considerando “post factum” non punibile la successiva
distribuzione di utili, accantonati nel bilancio societario come riserva) (Cass. Sez.
2, n. 20025 del 13/04/2011 – dep. 20/05/2011, Pg in proc. Monti e altri, Rv.
250358; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e altriRy. 216429).
6. Mutuando il consolidato e condivisibile principio sopra esposto, si deve
allora ritenere che, in caso di truffa avente ad oggetto quote azionarie – come
appunto nel caso di specie -, il reato debba ritenersi consumato, non al momento
in cui l’agente acquisisca la titolarità delle quote in forza della condotta
truffaldina – e dunque l’astratta legittimazione all’esercizio dei diritti sociali -,
bensì in quello in cui effettivamente eserciti i diritti connessi alla qualità di socio,
giacchè è in tale momento che si realizza il conseguimento del bene giuridico
oggetto della frode, con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto
passivo e conseguente danno del medesimo. Diritti connessi alla titolarità delle
quote sociali fraudolentemente acquisite che, nella specie, sono stati esercitati
dalla ricorrente con il primo passaggio di proprietà alla complice Gudimova
ovvero – anche a voler ritenere che tale cessione costituisca l’ultimo atto degli
artifici e raggiri posti in essere dalla Tyurina – al più tardi nel momento in cui ella
esercitava i diritti connessi alla qualità di socio nell’assemblea straordinaria del
12 luglio 2007, con la quale si incideva sulla compagine societaria formalizzando
la modifica statutaria e con l’irreversibile deminutio patrimonii del soggetto
passivo (nella specie gli altri soci). La registrazione della intervenuta modifica
statutaria nel Registro Statale Unico costituisce infatti solo un post factum non
punibile rispetto alla modifica alla partecipazione societaria già formalizzata in
assemblea.
7. Acclarata la data del commesso reato (il 22 novembre 2006 o, tutt’al più,
il 12 luglio 2007), il reato risulta prescritto, essendo intervenuto

l’atto

interruttivo – id est l’emissione dell’ordine di arresto da parte dell’A.G. russa – in
data 7 marzo 2014, quando era ormai ampiamente decorso il termine di sei anni
di prescrizione per la contestata truffa secondo la disciplina contenuta nel codice

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minoranza di una S.p.A alla vendita a prezzo vile delle azioni, nel momento della

penale del nostro ordinamento ed applicabile in virtù della già sopra ricordata
clausola del trattamento di miglior favore tra le legislazioni nazionali a confronto.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione. Revoca la misura cautelare dell’obbligo di dimora applicata alla
ricorrente.

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Così deciso in Roma il 4 marzo 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc.

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