Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2015 del 02/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2015 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ASTI
nei confronti di:
CORAGLIA GIOVANNI BATTISTA N. IL 21/01/1965
avverso la sentenza n. 2625/2013 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI .
lette/seeprtlíe le conclusioni del PQ Dott.
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Data Udienza: 02/12/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 novembre 2013 il gip del Tribunale di Asti, a seguito di richiesta di
emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Coraglia Giovanni Battista per il reato
di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 per avere senza la necessaria iscrizione
nell’Albo Gestori Ambientali effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali

2.

Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti,

denunciando violazione di legge. Il ricorrente osserva che il gip ha fondato la sua decisione
sull’assenza di “professionalità”, rilevante nella condotta contestata, e sul fatto che, essendo
stato abrogato l’articolo 121 T.U.L.P.S. (norma istitutiva del registro degli esercenti mestieri
girovaghi) dall’articolo 6, comma 1, lettera b, d.p.r. 2001/311, la raccolta e il trasporto di
rifiuti in forma ambulante è attività liberalizzata, in quanto non soggetta a specifici
provvedimenti autorizzativi. In tal modo, però, la sentenza si pone in contrasto con la
giurisprudenza di legittimità per cui il reato contestato è reato comune ed istantaneo; ma
anche se si ritenesse reato proprio, la condotta sarebbe caratterizzata dalla necessaria
“professionalità” in quanto “dall’annotazione dei Carabinieri e dalla documentazione acquisita
risulta che il soggetto nel corso dei mesi oggetto di osservazione ha in plurime occasioni
conferito i rifiuti raccolti avvalendosi di un idoneo mezzo di trasporto”; emerge altresì dagli atti
che li ha conferiti al centro di recupero nelle modalità proprie del soggetto di essi produttore,
ma che ciò è inverosimile in quanto non risulta che l’imputato sia titolare di un’impresa da cui
derivino rifiuti; e comunque se al riguardo il gip avesse avuto dubbi, non avrebbe dovuto
assolvere, ma al più respingere la richiesta di decreto penale. Evidenzia poi il ricorrente che
l’articolo 266, comma 5, d.lgs. 152/2006 stabilisce che soltanto i soggetti abilitati allo
svolgimento di attività di raccolta ed il trasporto di rifiuti in forma ambulante godono del
regime speciale e che l’abrogazione dell’articolo 121 T.U.L.P.S laddove prevedeva l’obbligo
della iscrizione in apposito registro presso l’autorità comunale per l’esercizio del commercio
ambulante non ha liberalizzato l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, ma
semplicemente, eliminando la possibilità di iscrizione in un apposito albo, ha ripristinato la
regola generale dell’obbligo di iscrizione nell’Albo Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 d.lgs.
152/2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi), ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.

Due sono le questioni su cui verte il ricorso: la natura del reato contestato e l’ambito di
operatività della deroga di cui all’articolo 266, comma 5, d.lgs. 152/2006.
Sostiene infatti il gip che l’iscrizione richiesta dall’articolo 212 d.lgs. 152/2006 riguarda
soltanto l’attività di gestione di rifiuti svolta in forma imprenditoriale, per cui la sua mancanza
non assumerebbe rilievo penale per chi, come l’imputato, non agisce in tale forma, limitandosi
a raccogliere modeste quantità di rifiuti abbandonati o consegnati dai privati. Inoltre, il
riferimento dell’articolo 266, comma 5, d.lgs. 152/2006 ai “soggetti abilitati” allo svolgimento

del Legislatore e di un difetto di coordinamento fra norme” in quanto non terrebbe conto,
secondo il gip, dell’abrogazione della norma istitutiva del registro dei mestieri girovaghi, per
cui sarebbe ora liberalizzata l’attività in questione, non essendo ragionevole ritenere che
l’operatività della deroga di cui all’articolo suddetto sia subordinata al possesso dei requisiti
soggettivi richiesti dalla disciplina del commercio introdotta con il d.lgs. 114/1998, il cui ambito
di operatività è del tutto diverso da quello del d.lgs. 152/2006.
Come già chiarito da questa Suprema Corte (Cass. sez. III, 24 giugno 2014 n. 29992, in
ipotesi analoga, e la cui accurata motivazione di complessiva ricostruzione dell’evoluzione
normativa, dottrinale e giurisprudenziale pertanto è da intendersi richiamata), la
prospettazione suddetta non è condivisibile. L’articolo 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 sanziona
invero, come insegna il suddetto arresto, ogni attività – da intendersi come condotta non
caratterizzata da assoluta occasionalità e così distinguendosi dalla fattispecie del comma
seguente per cui rileva anche la mera episodicità – “svolta pure di fatto o in modo secondario o
consequenziale all’esercizio di un’attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno
dei titoli abilitativi indicati” ed è quindi astrattamente applicabile anche alle ipotesi di raccolta e
di trasporto di rifiuti in forma ambulante qualora non operi la deroga di cui all’articolo 266,
comma 5, d.lgs. 152/2006, giacché, diversamente da quanto affermato nella sentenza
impugnata, come ancora rileva l’arresto appena citato “una siffatta attività, che presuppone
una organizzazione minima, anche rudimentale, la predisposizione di un apposito mezzo di
trasporto e dalla quale deriva un ricavo economico, rientra pienamente nel concetto di
impresa…a nulla rilevando la minore o maggiore entità del volume di affari”. E quanto poi
all’ambito di operatività della deroga di cui all’articolo 266, comma 5, d.lgs. 152/2006 – per cui
“le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e
trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in
forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio” – la
giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo, oltre all’arresto già richiamato, v anche
Cass. sez. III, 3 maggio 2013 n. 16111, non massimata) insegna che la norma deve intendersi
nel senso che l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi,
effettuata da soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività in forma ambulante, non necessita
iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti, con conseguente esclusione del reato di illecito
trasporto sul presupposto che la norma stessa faccia riferimento a titoli abilitativi disciplinati d

dell’attività di raccolta e trasporto di un ambulante “sarebbe il frutto di una (ennesima) svista

altre leggi statali, in quanto la normativa generale sui rifiuti non prevede specifici istituti di
abilitazione all’attività di raccolta e trasporto in forma ambulante. L’attività deve comunque
essere effettuata previo conseguimento del titolo abilitativo attraverso l’iscrizione presso la
Camera di Commercio e i successivi adempimenti amministrativi, e il soggetto che la esercita,
oltre a essere in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciali in forma
ambulante, deve trattare rifiuti che siano oggetto del suo commercio. Quanto al titolo
abilitativo legittimante il commercio ambulante, la stessa giurisprudenza ancora insegna che la
normativa di riferimento è individuabile proprio nel d.lgs. 31 marzo 1998 n.114, che ha
riformato la disciplina del commercio, e a cui non vi è motivo per ritenere che non si sia fatto
riferimento nel successivo articolo 266 d.lgs.152/2006. Dunque deve tenersi conto della
definizione del commercio al dettaglio fornita dall’articolo 4, comma 1, lettera b),
d.lgs.114/1998, cioè “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e
per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale”; il commercio al dettaglio si effettua pure su
aree pubbliche, che l’articolo 27, comma 1, lettera b), d.lgs.114/1998 definisce “le strade, i
canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio
ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico”; l’attività commerciale
esercitabile è inoltre quella indicata dall’articolo 18, comma 1, lettera b), d.lgs.114/1998, e
cioè quella che può svolgersi “su qualsiasi area purché in forma itinerante”, soggetta
all’autorizzazione di cui all’articolo 18, comma 4, d.lgs.114/1998 rilasciata secondo la
normativa regionale dal Comune ove il richiedente intende avviare l’attività. L’esonero
dall’osservanza della disciplina generale emergente dall’ultima parte dell’articolo 266, comma
5, d.lgs. 152/2006 è chiaramente circoscritto ai rifiuti che formano oggetto del commercio
abilitato, per cui il settore merceologico entro cui il commerciante è abilitato a operare e la
riconducibilità del rifiuto trasportato all’attività autorizzata devono essere oggetto di adeguata
verifica e, trattandosi di una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria in tema di rifiuti,
come sottolinea la giurisprudenza citata, l’onere della prova dei presupposti della liceità della
condotta grava su chi ne invoca l’applicazione, e occorre altresì verificare, se l’attività non è
svolta direttamente da chi vi è abilitato, il rapporto effettivamente intercorrente tra lui e chi
materialmente la effettua.
Quanto poi all’articolo 121 T.U.L.P.S., deve ancora richiamarsi Cass. sez. III, 24 giugno 2014
n. 29992, che rileva come non sussista alcun elemento nel senso che quando fu formulato
l’articolo 58, comma 7 quater, d.lgs. 22/1997, norma poi riprodotta nell’articolo 266, comma
5, d.lgs. 152/2006, si facesse riferimento al suddetto articolo 121 e non alla disciplina generale
sul commercio; e comunque è alla disciplina sul commercio attualmente in vigore che occorre
connettersi, rientrando poi nell’accertamento fattuale la verifica dell’esistenza e della validità
del titolo abilitante al commercio e la riconducibilità del rifiuto raccolto o trasportato all’attività
autorizzata.

..

In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti, dovendosi il
giudice di merito attenere al principio che la condotta di cui al reato contestato è riferibile a
chiunque compia, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle
autorizzabili ex articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 d.lgs. 152/2006, svolta anche
di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che
richieda uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità,
nonché all’ulteriore principio che la deroga prevista dall’articolo 266, comma 5, d.lgs.

ambulante opera sulla base del duplice presupposto che il soggetto goda del titolo abilitativo
per l’esercizio di attività commerciali in forma ambulante come previsto dal d.lgs. 114/1998 e
che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo autorizzato commercio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2014

Il Consigli e Estensore

Il Presidente

152/2006 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi effettuata in forma

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