Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20149 del 26/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20149 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze in data 29/05/2017 nei confronti di SALMI
ADEM n. in Tunisia il 10/12/1992

– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza pubblica del 26/4/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena in anni
due,giorni venti di reclusione
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Firenze in esito a giudizio abbreviato affermava la
penale responsabilità di Salmi Adem per i delitti di rapina impropria e lesioni aggravate in
danno di Laurencia Maria Des Enfantis D’Avernas, condannandolo, previo riconoscimento del
vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di un
anno, venti giorni di reclusione ed euro 400,00 di multa.
1

d2ik-A

Data Udienza: 26/04/2018

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Firenze deducendo l’illegalità della pena inflitta in quanto inferiore al minimo di legge,
evidenziando come il primo giudice sia incorso in errore nella determinazione finale della
sanzione, indicata in anni uno, gg venti di reclusione a fronte di una pena base indicata in
motivazione in anni tre di reclusione, aumentata di gg. trenta a titolo di continuazione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto il primo giudice ha irrogato all’imputato,
a seguito dell’applicazione della sola diminuente per la scelta del rito, una pena inferiore ai

620 comma 1 lett. I) cod.proc.pen., possa procedersi direttamente alla quantificazione della
sanzione, sulla scorta degli esaustivi elementi che emergono dalla parte motiva dell’impugnata
decisione. Infatti, il Tribunale ha determinato la pena base ai minimi, ovvero in anni tre di
reclusione ed euro 516,00 di multa, operando l’aumento a titolo di continuazione nella misura
di gg trenta di reclusione ed euro 84,00 di multa sicchè, applicata la riduzione ex art. 442
cod.proc.pen., la pena eroganda deve essere fissata in anni due, gg venti di reclusione ed euro
400,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena che
ridetermina in anni due,giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Così deciso in Roma il 26 Aprile 2018
Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore
Anna Mari De Santis

44

Il Presidente
enico Gai!
(t

— -G■e–e.._,

minimi edittali e, pertanto, illegale. Ritiene la Corte che, nell’ambito dei poteri previsti dall’art.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA