Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20148 del 26/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20148 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
AMENDOLA PASQUALE n. a Napoli i 10/6/1956
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, in data
24/10/2012

– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza pubblica del 26/4/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza n Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, dichiarava la
penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di abusiva occupazione di un’area
pubblica,costituente pertinenza dell’edificio storico denominato Villa Mascolo e sottoposta a
vincolo paesaggistico, condannandolo alla pena di euro 600,00 di multa, previa applicazione
della recidiva reiterata contestata.

1

gull1/4,

Data Udienza: 26/04/2018

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore Avv. Gennaro Lepre,
deducendo:
2.1 la violazione del’art. 606, comma 1 lett. e),cod.proc.pen. per avere il giudice di primo
grado affermato la responsabilità dell’Amendola in ordine al delitto ex art. 633 cod.pen.
travisando la prova e, in particolare, presupponendo l’esistenza dell’elemento oggettivo
nonostante lo stesso non risulti processualmente accertato. In particolare, la difesa lamenta
l’omesso espletamento di accertamenti tecnici al fine di verificare gli esatti confini delle

circostanza rilevante anche ai fini della prova del dolo.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La doglianza proposta reitera i rilievi
già svolti dalla difesa nella memoria difensiva depositata in data 23/10/2012 e disattesi dal
Tribunale con puntuale richiamo alle deposizioni degli operanti e dei tecnici comunali ,
attestanti la realizzazione da parte del ricorrente di opere abusive su suolo di proprietà
comunale, in assenza di dati tecnici atti a smentire siffatte dichiarazioni.Né ha pregio il
postulato difensivo circa la necessità di un accertamento peritale per confermare le emergenze
testimoniali, ove si consideri che le stesse provengono da personale qualificato in grado di
accertare in termini attendibili lo sconfinamento dell’Amendola sulla scorta delle planimetrie
comunali e la conseguente abusiva occupazione di una parte dell’area pertinenziale di Villa
Mascolo.

3.1 Invero, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile laddove il giudice di merito abbia
fondato il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova
indiscutibilmente differente da quello reale e, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, è
denunziabile: a) quanto ricorra l’ipotesi della c.d. ” contraddittorietà processuale” (Sez. 6, n.
8342 del 18/11/2010 , P.G. in proc. Greco, Rv. 249583);b) quando si tratti di travisamento di
una prova decisiva (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 , Molinario, Rv. 250133); c) quando si
verta in ipotesi di travisamento della prova dichiarativa e questo abbia un oggetto definito e
non opinabile, tale da evidenziare in modo palese la difformità tra il senso intrinseco della
dichiarazione assunta e il significato che il giudice ne abbia tratto mentre il vizio non è
ravvisabile ove si faccia questione di errore nella valutazione del significato probatorio (Sez. 5,
n. 9338 del 12/12/2012 , Maggio, Rv. 255087) .
Nella motivazione della sentenza impugnata non sono rilevabili situazioni siffatte e la stessa
articolazione della censura dimostra come non si tenda alla verifica di eventuali difformità tra i
risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne
abbia inopinatamente tratto ma si lamenta — esulando dai limiti del sindacato di legittimità- un
preteso travisamento del fatto.

2

SIL

contigue proprietà e il preteso sconfinamento nell’area di pertinenza di Villa Mascolo,

4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, dunque, emettersi declaratoria di
inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 26 Aprile 2018
Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
enico Gallo

e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA