Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20147 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20147 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI ROSA MARIANNINA IRENE n. a Canicattì il 29/1/1976
avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 21/12/2016

– visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza pubblica del 26/4/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore della p.c., Avv. Maria Rita Marchesi in sostituzione dell’Avv. Calogero Meli,
che ha depositato conclusioni e nota spese
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione
del Tribunale di Agrigento e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche,
riduceva ad anni uno di reclusione ed euro 1500,00 di multa la pena inflitta alla Di Rosa per il
1

Data Udienza: 26/04/2018

delitto di ricettazione di monili d’oro, ascrittole in qualità di commessa del negozio” Compro
Oroboi”.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata a mezzo del difensore, Avv. Giovanni
Salvaggio, deducendo:
2.1 la violazione di legge in relazione all’art. 648 cod.pen. e la manifesta illogicità della
motivazione, avendo la Corte territoriale valorizzato ai fini dell’affermazione di responsabilità
della prevenuta dati fattuali che hanno una diversa chiave di lettura , giungendo a ritenere la

di autonomia gestionale; trascurando di considerare che l’imputata effettuò l’acquisito
contestato sulla base dell’autorizzazione del titolare Cosentino Calogero, in un ambiente
munito di sistema di videosorveglianza, facendo sottoscrivere ad Amato Isabella la
dichiarazione di vendita dei gioielli, elementi tutti che avrebbero dovuto indurre ad escludere
l’elemento psicologico del delitto ex art. 648 cod.pen. anche nella forma del dolo eventuale.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte territoriale evaso le
censure difensive in punto di dolo con certosino scrupolo, evidenziando tutte le circostanze
fattuali che consentono di desumere in termini attendibili l’accettazione del rischio che i gioielli
acquisitati fossero di provenienza furtiva. In particolare, la sentenza impugnata ha richiamato
a sostegno della ricorrenza del dolo l’esperienza della prevenuta e il ruolo di fiducia accordatole
dai titolari, l’omessa registrazione dell’operazione di compravendita, la distruzione del
documento di consegna, l’immediato trasporto dei gioielli in altro luogo, l’atteggiamento
reticente tenuto in occasione del primo accesso della P.g., escludendo valenza esimente
all’autorizzazione fornita telefonicamente dal titolare e al fatto che l’Amato fosse persona nota
per avere già in passato effettuato piccole vendite di oggetti d’oro presso l’esercizio.
La trama argomentativa posta a fondamento della reiezione del gravame difensivo appare
dotata di solido spessore dimostrativo e sottesa da stringente consequenzialità logica
nell’interpretazione delle circostanze indizianti e nelle conclusioni giuridiche tratte in punto di
sussistenza dell’addebito. La sollecitazione difensiva ad una rilettura delle stesse, orientata in
senso liberatorio, non può trovare ingresso in questa sede, attesi i limiti del sindacato di
legittimità sulla motivazione e l’assenza nel provvedimento impugnato di lacune motivazionali
ovvero d’incongruenze logiche suscettibili di censura.
4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, dunque, emettersi declaratoria di
inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
All’imputata fanno, altresì, carico le spese di assistenza e difesa della parte civile costituita per
l’odierno grado, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge, da corrispondere allo Stato
ex art. 110 DPR 115/2002.
P.Q.M.
2

Di Rosa preposta piuttosto che semplice commessa del negozio Compro Oro, come tale priva

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla refusione
delle spese in favore della p.c. Acquisto Diego, che liquida in euro 3.510,00, oltre spese
generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento a
favore dell’Erario.
Così deciso in Roma il 26 Aprile 2018

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis
/ A
fP l

Il Presidente

Sentenza a motivazione semplificata

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