Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20144 del 24/04/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20144 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
Data Udienza: 24/04/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di De Marco Antonino Maurizio, n. a
Marsala il 30/04/1970, rappresentato e assistito dall’avv. Isidoro
Sebastiano Genna, di fiducia, avverso la sentenza emessa dalla Corte
di appello di Palermo, sesta sezione penale, n. 3593/2016, in data
22/02/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo
Galli che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 22/02/2017, la Corte di appello di
Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di
Marsala, in data 12/02/2015, che aveva condannato Antonino
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Maurizio De Marco alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro
200,00 di multa per il reato di cui all’art. 648, comma 2 cod. pen.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Antonino Maurizio
De Marco, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare nullità
della sentenza ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per
intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della
sentenza di appello.
In particolare, il ricorrente evidenziava che, tenuto conto dei
periodi di sospensione della prescrizione (pari a complessivi giorni
355, corrispondenti a mesi undici e giorni venticinque) che avevano
comportato
precisamente:
vari
delle
differimenti
udienze
dibattimentali
dal 28/11/2012 al 06/02/2013, dal
10/07/2013,
dal
17/10/2014,
dal
10/07/2013
17/12/2014
al
al
10/10/2013,
12/02/2015)
dal
e
(e
19/06/2013 al
18/06/2014
al
data
di
della
commissione del fatto (27/02/2006), il reato era venuto a prescriversi
in data 22/02/2017, giorno di pronuncia della sentenza di appello che
del tutto inopinatamente, non aveva dichiarato la prescrizione.
3.
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, da
ritenersi inammissibile.
Invero, premesso che la determinazione del termine di
prescrizione del reato va effettuata secondo il calendario comune con
decorrenza dal giorno successivo al verificarsi del fatto e senza tenere
conto dei giorni effettivi di cui è composto l’anno o il mese (Sez. 5, n.
21947 del 06/05/2010, Figliuzzi, Rv. 247413), insegna questa
Suprema Corte come il decorso del termine di prescrizione inizi a
decorrere, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la
condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del
giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la
previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale
calcolato secondo il calendario comune (Sez. 6, n. 4698 del
16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066).
Fermo quanto precede, appare così evidente che, sulla base
delle stesse allegazioni contenute in ricorso in punto data di
maturazione del termine alla luce dei suindicati periodi sospensivi, la
prescrizione nella fattispecie, non poteva essere dichiarata nella
sentenza pronunciata in data 22/02/2017, dal momento che il
termine veniva a scadenza alle ore 24,00 di quello stesso giorno, con
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conseguente decorrenza dalle ore 00,00 del 23/02/2017.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativannente in euro duemila
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a
favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 24/04/2018
Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO
Il Presidente
PIERCAMILLO DAVIGO
PQM