Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20143 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20143 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA

Data Udienza: 24/04/2018

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Sul ricorso proposto dal
Sarobba Rino, nato a Ozieri l’8 aprile 1967 avverso la sentenza
della Corte di Appello di Torino del 29 marzo 2017
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela
Borsellino;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero,nella persona del
Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, ha
confermato la sentenza emessa il 5 febbraio 2008, a seguito di rito
abbreviato, dal Tribunale di Torino che ha affermato la
responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione di un
motoveicolo proveniente da delitto in quanto sottratto il 12 giugno
2003 al proprietario e, riconosciute le circostanze attenuanti

generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata specifica e
infraquinquennale, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato tramite il suo difensore di
fiducia deducendo con il primo motivo violazione di legge in
relazione alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione del
reato di ricettazione, che a giudizio del ricorrente sarebbe
maturata sin dal 17 ottobre 2016 e avrebbe dovuto essere
dichiarata dalla corte d’appello.

Il reato di ricettazione ascritto all’imputato è stato contestato come
commesso il 17 giugno 2003 e quindi in epoca anteriore alla
cosiddetta legge ex-Cirielli, che nel 2005 ha modificato il regime
della prescrizione.
Occorre pertanto preliminarmente verificare quale sia il regime
della prescrizione più favorevole per l’imputato, per stabilire quale
debba essere applicato nel rispetto del principio sancito
dall’articolo2 comma quattro cod. pen..
Secondo il vecchio regime la prescrizione per il reato di
ricettazione maturava in 10 anni, prorogati della metà ex art. 161
cod.pen.. Poichè la recidiva era stata ritenuta minusvalente nel
giudizio formulato ex art. 69 c.p. non operava sul detto termine.
Con la novella del 2005 il delitto di ricettazione si prescrive in otto
anni dalla data di commissione del reato, essendo questo il
massimo edittale previsto dall’art. 648 cod.pen.
Tuttavia in base al nuovo tenore del secondo comma dell’articolo
157 cod. pen. “Per determinare il tempo necessario a prescrivere si
ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o
tentato, senza tenere conto della diminuzione per le circostanze
attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che
per le aggravanti per le quali la legge punisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
caso tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per
l’aggravante.”
Pertanto, qualora venga ritenuta esistente la recidiva reiterata
infraquinquennale, essendo la stessa circostanza ad effetto
speciale in quanto comporta un aumento sino a 2/3 della pena
prevista per il reato, il termine ordinario di prescrizione del delitto
di ricettazione è pari a otto anni +2/3 e cioè a 13 anni e quattro

2

3.11 ricorso è palesemente infondato.

mesi, anche nell’ipotesi in cui la recidiva sia stata in concreto
ritenuta meno rilevante delle attenuanti.
Se intervengono eventi interruttivi della prescrizione, il predetto
termine deve essere prorogato ex art. 161 cod.pen. di 2/3, così
pervenendo ad un termine massimo di prescrizione di oltre 20
anni.
Deve pertanto ritenersi che il regime precedente alla novella del
2015, che comportava un termine massimo di prescrizione del

nell’ipotesi in cui venga riconosciuta la recidiva reiterata specifica.
Ciò posto, deve concludersi che, non considerandosi le eventuali
sospensioni intervenute nel corso del giudizio, il reato contestato al
Sarobba si prescriverà il 17 giugno 2018.
Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13
giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in
favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata
Così deciso in camera di consiglio il 24 aprile 2018
Il consiciliere est.

Il residente

reato di ricettazione di 15 anni, sia più favorevole all’imputato,

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