Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20141 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20141 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 24/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Fusco Luca, n. a Praiano il
21/10/1943, rappresentato e assistito dall’avv. Beniamino Pancaro, di
fiducia, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno,
n. 64/2016, in data 23/02/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo
Galli che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
limitatamente alla condanna alle spese di parte civile che va
eliminata;
udita la discussione del difensore, avv. Beniamino Pancaro che si
riporta al ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 23/02/2017, la Corte di appello di

1

Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno in data
09/07/2015, assolveva Luca Fusco dal reato di danneggiamento
aggravato per essere l’offesa di lieve entità a norma dell’art. 131 bis
cod. pen.; confermava nel resto la predetta sentenza di prime cure e
condannava il Fusco alla refusione delle spese sostenute dalla parte
civile Onorato Esposito che liquidava in euro 1.350,00 oltre iva e cpa.

2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Luca Fusco, viene
proposto ricorso per cassazione per lamentare l’erronea applicazione
del d.lgs. n. 28/2015 in relazione agli artt. 538 e 541 cod. proc. pen.
In particolare, lamenta il ricorrente come nel caso di proscioglimento
ex art. 131 bis cod. pen., non è prevista una specifica norma che
consenta al giudice dell’impugnazione di decidere sulle statuizioni
civili e sulla refusione delle spese sostenute dalla parte civile: da qui
la richiesta di annullamento della sentenza impugnata sul punto.
3. Il ricorso è pienamente fondato.
4. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la
declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non
consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese
proposta dalla parte civile, poichè si può far luogo alle statuizioni civili
nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o
nelle ipotesi previste dall’art. 578 cod. proc. pen., tra le quali non
rientra quella di cui all’art. 131 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 6347 del
06/12/2016, dei). 2017, La Mastra, Rv. 269449; in motivazione, la
Corte ha precisato che i diritti del danneggiato potranno trovare
tutela nell’azione da proporre in sede civile; nello stesso senso, Sez.
5, n. 13808 del 13/12/2017, dep. 2018, Kinspergher).
Invero, l’art. 541 cod. proc. pen. consente la liquidazione delle
spese sostenute dalla parte civile nel solo caso in cui si sia
pronunciata la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di
risarcimento del danno prevista dall’art. 538 cod. proc. pen. e
quest’ultimo ricollega la possibilità di decidere sulla domanda per il
risarcimento dei danni proposta dalla parte civile solo alla sentenza di
condanna. La pronuncia del giudice ai sensi dell’art. 131-bis cod.
pen., non rientra però nel novero delle sentenze di condanna poiché,
anche se accerta il reato, dispone il proscioglimento dell’imputato per
quella causa di non punibilità. D’altra parte, laddove il legislatore ha

2

inteso prevedere un’eccezione a tale regola, stabilendo la
permanenza delle statuizioni civili (e della conseguente condanna alle
spese) in caso di sentenza che non disponga la condanna ai fini penali
dell’imputato, lo ha espressamente sancito nell’art. 578 cod. proc.
pen. per i casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione
(altra eccezione, specificamente disciplinata, si rinviene nell’art. 444,
comma 2 cod. proc. pen., laddove, in sede di applicazione pena, si

spese sostenute dalla parte civile, pur in assenza di qualsivoglia
pronuncia – espressamente negata per legge – sulla relativa
domanda azionata in giudizio dalla medesima parte civile).
5. Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla condanna alle statuizioni civili e alla condanna alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che elimina

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle
statuizioni civili e alla condanna alla rifusione delle spese in favore
della parte civile.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 24/04/2018

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO

v

Il Presidente
PIERCA ILLO DAVIGO

prevede la possibilità di condanna dell’imputato al pagamento delle

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