Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20140 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20140 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell’interesse di:
ALOISE Davide, nato a Roma il 12 novembre 1966;
CHILELLI Francesco, nato a Roma il 14 marzo 1973;
CESARI Alberto, nato a Tivoli il 15 agosto 1972

avverso la sentenza 3 marzo 2017 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Mario Pinelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di
tutti i ricorsi;

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Data Udienza: 19/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Roma,
in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 7 aprile 2016, ha
confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti per i reati
di ricettazione di tre automobili di provenienza furtiva e di riciclaggio di due ulteriori

ritenuti di giustizia. Il solo CHILELLI è stato condannato anche per il reato di
evasione per essersi ingiustificatamente allontanato dalla propria abitazione pur
essendo sottoposto agli arresti domiciliari. Tutti i fatti sono stati oggetto di
accertamento il 9 novembre 2015
Propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando di seguenti motivi.
2.1. Violazione degli articoli 648 bis, 624 cod. pen. nonché 192 cod. proc. pen. e
motivazione illogica, contraddittoria, comunque carente nella parte in cui non è stata
riconosciuta la riqualificazione dei fatti di cui ai capi A-C-D-E in termini di furto.
2.1.1. I ricorrenti affermano che il fatto che le vetture oggetto di contestazione
fossero state rubate il giorno stesso dei fatti ovvero in un periodo immediatamente
precedente e mai superiore ai sei giorni, la presenza tra il compendio sequestrato di
un disturbatore di frequenza, finalizzato chiaramente a neutralizzare gli arti furti
satellitari e quindi a parere della difesa connesso alla commissione dei furti, avrebbe
dovuto imporre una valutazione di diverso stampo residuando perlomeno alla
possibilità di un furto su ordinazione per poi smontare le vetture e rivender nei pezzi.
2.1.2. Quanto poi specificamente alla Audi A3 targata KLI 149605, il fatto che
questa sia stata trovata semplicemente con la centralina alzata ma con le targhe
ancora installate e le targhette identificative non alterate, avrebbe dovuto comunque
escludere che l’automobile stessa fosse stato oggetto di attività di riciclaggio.
2.1.3. Infine, per quanto riguarda il capo F), mancherebbe la prova della
provenienza delittuosa dei beni oggetto di contestazione (le due blocchi motore, due
ponti veicolari, tre serbatoi, un dispositivo di scarico)
2.2. Violazione degli articoli 62 bis, 132,133 cod. pen. nonché motivazione
manifestamente illogica, contraddittoria, carente in punto trattamento sanzionatorio.
2.2.1. I ricorrenti affermano che mancherebbe qualsivoglia motivazione in ordine
alla determinazione della pena, per altro superiore ai minimi edittali e con un
significativo aumento in termini di continuazione. Inoltre, – con speciale riferimento

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automobili anch’esse di provenienza furtiva e ha rideterminato la pena nei limiti

all’imputato CESARI-non sarebbe stata considerato il carattere di minima importanza
della partecipazione di costui.
2.2.2. Mancherebbe inoltre una valutazione della possibilità di concedere le
circostanze attenuanti generiche anche in relazione alla necessità di adeguare la
pena al fatto.
2.2.3. Ancora, mancherebbe qualsivoglia motivazione in ordine all’applicazione

pericolosità rileva ricavabile dall’organizzazione dell’attività illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1.1.Quanto al primo profilo evocato con il primo motivo di ricorso, deve
rilevarsi come con esso si proponga una mera rivalutazione degli elementi già
considerati dei giudici di merito. Infatti, le motivazioni della Corte territoriale e del
giudice di primo grado fanno leva, quanto alla impossibilità di riqualificare in termini
di furto i delitti contestati, sulla assoluta insussistenza di elementi concreti offerti
dagli stessi imputati per poter ritenere che fossero stati loro gli autori dei delitti
presupposti ed in particolare dei furti.
L’esposizione dei motivi di ricorso e ancor prima l’esposizione dei motivi di
appello propongono esclusivamente valutazioni logiche senza che vi sia stata
deduzione idonea a superare ogni ragionevole dubbio in ordine alle modalità in cui di
furti sarebbero stati compiuti o commissionati e, nella seconda ipotesi, quali
potessero essere i soggetti che avrebbero commesso i fatti stessi e le modalità
dell’asserito commissionamento degli illeciti.
In difetto di tali elementi, la Corte avrebbe dovuto operare una valutazione
meramente possibilistica in ordine alla concreta attribuzione dei reati presupposti,
sganciandosi dal contenuto effettivo delle dichiarazioni degli imputati a fronte della
presenza di indizi univoci in ordine alla ricezione e al successivo svolgimento di
attività tesa a nascondere legittima provenienza dei beni medesimi.
Va peraltro ricordato che, per consolidato orientamento espresso da questa
Corte, il giudizio di legittimità passa necessariamente attraverso l’analisi dello
sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico
giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni
di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò
anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura del tema probatorio (si
veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) . Ora, nel caso in
esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio

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della contestata recidiva in difetto di una effettiva considerazione di maggiore

motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette
alcuno dei dati informativi rilevanti, nè risulta formulata in modo contraddittorio o
parcellizzante.
3.1.2. Quanto alla contestazione relativa al capo F (ricettazione di due blocchi
motore, due ponti veicolari, tre serbatoi, un dispositivo di scarico), deve rilevarsi
come non risulti necessario che il delitto non colposo presupposto risulti accertato

giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice
procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, Sentenza n.
10746 del 21/11/2014 – dep. 13/03/2015 – Rv. 263156; Sez. 6, Sentenza n. 28715
del 15/02/2013 Rv. 257206; Sez. 5, Sentenza n. 36940 del 21/05/2008 Rv.
241581), ferma restando la possibilità che venga raggiunta la prova logica della
provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Sez. 2, Sentenza
n. 20188 del 04/02/2015 Rv. 263521) potendosi la provenienza delittuosa del bene
posseduto desumersi dalla natura e dalle caratteristiche dei beni oggetto di
contestazione (Sez. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013 Rv. 256108; Sez. 2,
Sentenza n. 29685 del 05/07/2011 Rv. 251028; Sez. 2, Sentenza n. 546 del
07/01/2011 Rv. 249444) di cui l’imputato non abbia saputo fornire una attendibile
indicazione della provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 53017 del 22/11/2016 Rv.
268713; Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Rv. 270120). Nel caso di specie,
non risulta che gli imputati abbiano minimamente dato contezza del modo in cui
avrebbero ricevuto il materiale di cui all’imputazione, con la conseguenza che non vi
sia né i presupposti per attribuire a costoro il delitto di furto.
3.1.3. Quanto ai profili specificamente attinenti alla condotta del CESARI, deve
rilevarsi che la prospettazione difensiva per cui tale imputato avrebbe posto in essere
un contributo causale pressoché insignificante, risulta essere confutata con
argomenti pienamente logici, specifici e congrui dalla motivazione di secondo grado,
incentratasi sul fatto che costui è stato ritrovato in tuta da lavoro, tra l’altro sporca di
materiale lubrificante, in prossimità di una autofficina dove evidentemente lavorava e
all’interno della quale sono state trovate pressoché solamente automobili di
provenienza furtiva. Ciò ha permesso ai giudici del merito di affermare che il Cesari
avesse momentaneamente sospeso un’attività delittuosa in atto a cui forniva un
supporto materiale così come altri imputati. Si tratta di valutazione di fatto
supportata da motivazione adeguata, specifica, congrua, logica, coerente con il
contenuto del fascicolo processuale e quindi non sindacabile in questa sede.

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con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato

3.2.1. Infondato risulta il motivo relativo alla mancanza di motivazione in ordine
alla determinazione della pena base. In particolare, il giudice di primo grado aveva
valutato, a tal fine, le modalità della condotta, il carattere professionale dell’attività
svolta, la gravità del danno cagionato le persone offese, l’apparente inserimento in
un contesto di criminalità, la presenza di precedenti penali in capo a tutti gli imputati.
A fronte di una formulazione dei motivi di appello sul punto del tutto generici e per lo

appello si è di fatto richiamata alle medesime considerazioni che integrano una
motivazione logica, specifica, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo
processuale e risulta vieppiù legittima ove si consideri la mancanza di effettive
allegazioni da parte degli imputati odierni ricorrenti
3.2.2. Identico discorso deve farsi in ordine alla negazione delle circostanze
attenuanti generiche, fondata sulle medesime valutazioni dovendosi peraltro
ricordare che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la
gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della
valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto
differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis
in idem” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378).
3.2.3. Quanto alle doglianze in punto di recidiva, deve rilevarsi come questa sia
stata di fatto disapplicata per quanto riguarda ALOISE Davide fin dal giudizio di
primo grado in relazione al carattere remoto del precedente penale mentre se è stata
applicata esclusivamente per quanto riguarda le posizioni CHILELLI e CESARI . In
sede di appello, è stata esplicitamente affermata l’impossibilità di escludere la
recidiva contestata a costoro in relazione della accentuata pericolosità sociale
desumibile dalla professionalità evidenziata nello svolgimento dell’attività. Si tratta di
motivazione che adeguatamente dà conto di profili rilevanti ai fini della aggravata
pericolosità dell’imputato e che quindi non risulta essere suscettibile di sindacato in
questa sede.
3.3. Risulta invece fondata la contestazione relativa al capo C (riciclaggio
dell’autovettura Audi A3 targata KLI 49605).
Infatti, la valutazione del fatto – i cui termini risultano incontestati – risulta
essere stata effettuata sulla base di criteri logici di natura del tutto incerta posto che
le condizioni in cui si trovava l’automobile (con il cofano aperto e la centralina
sollevata), descritte dal giudice di primo grado e di fatto ribadite dalla corte
territoriale, rendevano esplicito il fatto che non vi fosse stata (o che perlomeno non

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più incentrati sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di

vi fosse ancora stata) alcuna attività effettivamente qualificabile in termini di
sostituzione o alterazione di elementi caratterizzati dalla finalità di impedire
l’individuazione della provenienza delittuosa del bene.
In difetto di tale condotta, residua unicamente la prova certa della ricezione del
bene che costituisce tra l’altro presupposto comune al delitto di riciclaggio.
Di conseguenza, deve riqualificarsi tale condotta in termini di ricettazione e

dell’aumento in continuazione conseguente alla riqualificazione medesima.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo C) che
riqualifica in ricettazione c”invio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per
la determinazione della pena.
Dichiara inammissibili nel resto ricorsi.
Dichiara definitiva l’affermazione di penale responsabilità e l’entità della pena
base di cui al capo B).
Così decis in Roma, il 19 aprile 2018
Il Con gliere àtens e

disporsi rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione

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