Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2014 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2014 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COZZI DOMENICO N. IL 24/03/1977
avverso la sentenza n. 8713/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 21/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

COZZI Domenico ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 codpen., e denuncia:
1.

mancanza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza, assumendo ch’egli
non avrebbe risposto al controllo della polizia giudiziaria perché non aveva

2.

mancata assunzione di prova decisiva;

3.

mancata concessione delle attenuanti previste dagli artt. 62 bis e 385, ultimo
comma, cod.pen.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, in base a una massima di comune
esperienza, ha logicamente argomentato che l’imputato, se fosse stato all’interno della
sua abitazione al momento del controllo, non avrebbe potuto non sentire il suono del
campanello. La stessa sentenza ha poi ampiamente e logicamente spiegato le ragioni
per cui ha ritenuto superfluo disporre le nuove prove, che non avevano il carattere della decisività.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 novembre2013.

percepito il suono del campanello;

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