Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20139 del 19/04/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20139 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
SENTENZA
Data Udienza: 19/04/2018
SENTENZA A MOTIVAZìONE
SEMPLIFICATA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
1-1Dri~p
AZIZ Samir t4ohamed , nato in Marocco il 02-03-1983
avverso la sentenza 02-05-2017 della Corte di appello di Torino.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Mario Pinelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
sentito il difensore dell’imputato – Avv. Marco Grispo del Foro di Roma, in qualita’ di
sostituto processuale dell’avv. Elena Emma Piccatti del Foro di Torino che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Torino, in
parziale riforma della sentenza 25-10-2016 del GIP presso il Tribunale di Torino, ha
confermato la dichiarazione di penale responsabilità limitatamente al delitto di rapina e ha
rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato , articolando i seguenti motivi.
2.1. Erronea applicazione dell’articolo 62 bis cod. pen. nonché motivazione
manifestamente illogica, contraddittoria, comunque carente sul punto.
Il ricorrente afferma che, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la
tardività della confessione avrebbe dovuto essere considerata irrilevante in ragione del fatto
che comunque, con la richiesta di scuse alla parte offesa, l’imputato avrebbe dimostrato di
avere compreso il disvalore del fatto posto in essere riconoscendo il proprio errore. Peraltro,
dovrebbe considerarsi che all’epoca dei fatti l’imputato era tossicodipendente e non avrebbe
dovuto considerarsi il fatto che in un primo momento vi era stata una negazione della propria
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte (per tutte, Sez. 6″, sentenza n. 2642 del 14 gennaio 1999, CED Cass. n.
essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il
riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le
circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto
rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della
quantificazione della pena. A questo orientamento si sono correttamente conformati giudici di
merito valorizzando il giudice di primo grado, ai fini del diniego, non solo l’assenza di congrui
profili di meritevolezza ma anche la presenza di precedenti penali e una personalità comunque
dedita al delitto anche in considerazione delle valutazioni effettuate in tema di recidiva secondo
valutazione di fatto condivisa dal giudice di secondo grado. La relativa motivazione, fondata su
argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi
rilevabili in questa sede.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19-04-2018
Il Consi iere estensore
Il Pr
212804) ha in più occasioni chiarito che le circostanze attenuanti generiche non possono