Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20138 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20138 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA

SENTENZA A MOTIVAZ+ONE
SEMPLIFICATA

Sul ricorso proposto nell’interesse di:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento
nel procedimento a carico di
BEBER Andrea, nato in Colombia il 19-09-1987
avverso la sentenza 11-07-2017 dal Tribunale di Trento.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Mario Pinelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale di Trento ha assolto
l’imputato da una fattispecie di danneggiamento di una automobile parcheggiata sulla pubblica
via perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. In particolare, il giudice del merito
affermava che la fattispecie non rientrava “nella nuova norma incriminatrice del delitto di
danneggiamento”.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 635 cod. pen..
Il ricorrente afferma che tuttora sussiste la punibilità del danneggiamento qualora abbia
d’oggetto alcune delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625 cod. pen. ovvero le cose
esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede. Posto che, nel caso di
1

Data Udienza: 19/04/2018

specie, oggetto del danneggiamento era un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via e
considerato che tale situazione integra l’esposizione alla pubblica fede richiesto dalla norma, la
sentenza risulterebbe fondata su valutazioni di diritto erronea e quindi dovrebbe essere
annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, leggendo la motivazione del provvedimento impugnato, risulta del tutto

fattispecie oggetto del giudizio non corrisponderebbe alla fattispecie di danneggiamento avente
ad oggetto beni esposti alla pubblica fede come invece risulterebbe dal capo di imputazione.
Il carattere assolutamente apodittico della motivazione su tale punto impone di valutare la
condotta oggetto del giudizio alla stregua della contestazione, con la conseguenza che non vi
sia possibilità di dubitare – per lo meno in termini generali e astratti – che l’autovettura
parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico è cosa esposta alla
pubblica fede, persino qualora abbia le portiere aperte (Sez. 4, Sentenza n. 41561 del
26/10/2010 Rv. 248455).
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al
giudice competente in grado di appello.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trento per il giudizio.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in RornIFQ4018
Il Con(Sigliere estensore
(Vin

utinelli)

oscuro quali siano gli elementi che hanno portato il giudice del merito ad affermare che la

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