Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20138 del 06/05/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20138 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
OKUNROBO OSAHON N. IL 13/10/1976
avverso la sentenza n. 160/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per I tAAAAAlivvidtwittni.
tt”~ v
■
aiLti2
C-61.“-~””:
Udito, per,, a4rte civile, l’Avv
Udit7ifensor Avv.
‘3″‘”4″
Data Udienza: 06/05/2015
11871/14 RG
1
CONSIDERATO IN FATTO
1. Okunrobo Osahon, cittadino nigeriano, è stato condannato il 24.9.09 dal
Tribunale di Bergamo per resistenza e porto abusivo di un taglierino di grosse
dimensioni (fatto del 16.5.2009). La Corte d’appello di Brescia con sentenza del 813.1.2014 ha ridotto la pena, che pure ha condizionalmente sospeso. Sul punto i
2. Ricorre il procuratore generale distrettuale con unico motivo di violazione
dell’art. 164 c.p., evidenziando che in realtà dal certificato penale che allega al
ricorso risulta che l’imputato ha plurimi precedenti ostativi al beneficio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il certificato penale allegato al ricorso, in adempimento dell’onere di
assicurare l’autosufficienza dell’atto di impugnazione per il giudizio di legittimità,
corrisponde alle generalità dell’imputato quali apparentemente risultanti in atti
(Okunrobo Osahon n. Benin City il 13.10.1976) e reca tre condanne, tra l’altro una
per rapina e per la pena detentiva di due anni undici mesi.
Il certificato penale presente nel fascicolo processuale, cui ha all’evidenza
fatto riferimento la Corte bresciana, è intestato al cognome Okurrobo (fermi gli altri
dati di identità) e indica appunto un solo precedente per guida in stato di ebbrezza
e condanna a pena sospesa.
In definitiva il ricorso evidenzia l’oggettiva mancata corrispondenza tra il
cognome con cui l’imputato è indicato negli atti processuali e quello recato dal
certificato penale che ha costituito il presupposto in fatto del giudizio della Corte
d’appello sul punto della concessione della sospensione condizionale della pena: ciò
impone l’annullamento su tale punto, per nuovo giudizio.
Ovviamente, a fronte della apparente parziale diversità delle generalità, cui
corrispondono diverse certificazioni di precedenti, la Corte del merito verificherà,
anche attraverso l’abbinamento tra i precedenti dattiloscopici relativi alle pendenze
e i giorni di consumazione dei vari reati indicati nei due certificati penali,
l’attribuibilità o meno in concreto dei distinti precedenti penali all’imputato persona
fisica di questo processo, per la palese insufficienza del solo dato documentale
Giudici d’appello argomentano dell’unico precedente, pur a pena sospesa.
11871/14 RG
2
formale in contesti siffatti, formulando poi con piena libertà di contenuto il proprio
rinnovato giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della concessione della
sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra
sezione della Corte d’appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 6.5.2015